CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 dicembre 2024
Cassazione n. 39395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Algrange (Francia) il 30/09/1964 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 luglio 2025, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato formatosi per l'irrevocabilità della sentenza pronunciata il 10 dicembre 2024 dalla medesima Corte di appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed C 600 di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 2 e 7 bis cod. pen.)commesso a Castelnuovo di Porto il 16 luglio 2014. 2. La sentenza cui si riferisce la richiesta di rescissione del giudicato è stata pronunciata dalla Corte di appello di Roma a seguito di udienza camerale non partecipata e ha confermato la sentenza emessa il 30 ottobre 2014, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Tivoli. Con la richiesta di rescissione del giudicato, formulata in data 11 giugno 2025, [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto di essere venuto a conoscenza della celebrazione del processo di secondo grado, della sentenza di appello e della irrevocabilità della condanna solo il 22 maggio 2025, quando gli è stato notificato un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che comprendeva la pena inflitta con la sentenza indicata. In tesi difensiva, tale mancata conoscenza, conseguente all'omessa notifica del decreto di citazione in grado di appello al difensore di fiducia dell'imputato e all'errata dichiarazione di assenza nel secondo grado di giudizio, ha determinato una incolpevole mancata conoscenza del giudizio di appello e, in questo caso, dovrebbe trovare applicazione l'istituto di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. La richiesta di rescissione del giudicato è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello con ordinanza pronunciata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. La Corte di appello ha ritenuto (pag. 3 dell'ordinanza) che la richiesta fosse stata proposta «al di fuori del perimetro normativo stabilito dal legislatore per l'istituto della rescissione del giudicato, come disciplinato dall'articolo 629 bis cod. proc. pen. sia nel testo previgente, sia in quello novellato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150». 3. Contro l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per mezzo del proprio difensore formulando due articolati motivi che di seguito si riportano nei limiti necessari alla decisione. come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui sostiene che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della celebrazione del giudizio di appello o, comunque, che tale eventuale mancata conoscenza sarebbe ascrivibile a colpa dell'imputato. Rileva a tal fine: - che il decreto di citazione al giudizio di appello (emesso il 19 settembre 2024, quasi dieci anni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado) è stato notificato al difensore d'ufficio ancorché, già in data 22 luglio 2015, fosse intervenuta la nomina del difensore di fiducia e anche se il 29 marzo 2016 tale nomina era stata depositata nella cancelleria della Corte di appello di Roma; - che l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in grado di appello al difensore di fiducia ha determinato una nullità assoluta e insanabile della sentenza di appello; - che non è stato possibile dedurre tale nullità nel giudizio di secondo grado né è stato possibile farlo impugnando la sentenza di appello perché il difensore di fiducia non ha mai ricevuto alcuna notifica e, dunque, non poteva sapere che il processo di appello si fosse svolto; - che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, in un giudizio celebrato in assenza, le nullità assolute e insanabili derivanti dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, «salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». Nel ricorso si sostiene che, oltre a non essere stato notificato al difensore di fiducia, il decreto di citazione a giudizio in grado di appello non è stato notificato regolarmente neppure all'imputato. La difesa osserva in proposito: - che la notificazione è avvenuta a mezzo posta al domicilio eletto, ma nella relata di notifica non è stato indicato il motivo per il quale il recapito del plico non è stato possibile; - che il piego è stato depositato presso l'ufficio postale e non ritirato entro il termine, ma nel fascicolo processuale non compare una seconda raccomandata contenente l'avviso di deposito della prima; - che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità più recente, «in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica dell'atto rifiutato dal destinatario o non consegnato per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non si perfeziona con la spedizione della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, ma solo con la sua ricezione da parte del destinatario» (la difesa cita: Sez. 5, n. 21492 del 08/03/2022, Rv. 283429; Sez. 4, n. 4359 del 09/01/2024, Rv. 285752). Nella parte finale del primo motivo, il difensore di fiducia del ricorrente sottolinea che, nel giudizio di appello, ha formulato conclusioni scritte soltanto il difensore d'ufficio al quale è stato erroneamente notificato il decreto di citazione. 3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 127 e 629 bis cod. proc. pen. Si duole, in particolare, che l'istanza di rescissione del giudicato sia stata dichiarata inammissibile senza aver fissato udienza in camera di consiglio. La difesa osserva che, nel caso di specie, l'inammissibilità dell'istanza è stata dichiarata per ragioni di merito, sicché non si versava in una ipotesi di manifesta infondatezza e, secondo la giurisprudenza di legittimità, solo in questi casi è possibile provvedere alla dichiarazione di inammissibilità «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen. 4. Con memoria scritta tempestivamente depositata il PG ha concluso per la manifesta infondatezza e, quindi, per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Poiché ha priorità logica, deve essere esaminato subito il secondo motivo col quale la difesa deduce violazione degli artt. 127 e 629 bis cod. proc. pen. dolendosi che l'istanza di rescissione del giudicato sia stata dichiarata inammissibile senza previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio. 2. Il motivo è fondato e assorbente. L'art. 629 bis cod. proc. pen. prevede che la Corte d'appello investita della richiesta di rescissione del giudicato proceda con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. Pur essendo prevista anche in tale modello procedurale la possibilità di dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo «senza formalità di procedura» (art. 127, comma 9, cod. proc. pen.), questa disposizione deve essere coordinata con quella di cui all'art. 629 bis, comma 2, che limita le ipotesi di inammissibilità dell'istanza di rescissione alle modalità della sua presentazione e stabilisce che la richiesta debba essere presentata «personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza».Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte d'appello non ha rilevato motivi di inammissibilità compresi tra quelli indicati dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen., ma ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso e ciò determina una violazione del principio del contraddittorio da cui discende la nullità del procedimento adottato e la conseguente nullità dell'ordinanza impugnata (in tal senso: Sez. 2, n. 33166 del 15/05/2018; Sez. 5, n. 13811 del 11/02/2019 non massimate). 3. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il rinvio all'art. 127 contenuto nell'art. 629 bis cod. proc. pen. ha carattere generale e ciò consente alla Corte di appello di provvedere «senza formalità di procedura» alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo (Sez. 6, n. 17836 del 27/05/2020, Rv. 279026; Sez. 6, n. 15276 del 18/03/2025, Rv. 287968). Rileva, tuttavia, che questo diverso orientamento ritiene comunque necessaria l'instaurazione del contraddittorio camerale in ogni caso in cui « occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione» e proprio questo è avvenuto nel caso di specie. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto l'inammissibilità della richiesta osservando: - che [OSCURATO:PERSONA] era presente alla celebrazione del processo di primo grado (nel corso del quale fu assistito da un difensore d'ufficio), chiese personalmente il giudizio abbreviato e, il 30 ottobre 2014, era presente alla lettura del dispositivo; - che il difensore d'ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado e [OSCURATO:PERSONA] ne fu informato perché, in data 22 luglio 2015, con atto regolarmente depositato nella cancelleria del Tribunale di Tivoli, nominò un difensore di fiducia in persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che tuttora lo assiste); - che, in data 29 marzo 2016, dopo la trasmissione degli atti alla Corte di appello, il difensore di fiducia depositò l'atto di nomina presso la cancelleria della Corte di appello di Roma e avanzò istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG (in quel momento ancora in corso); - che, ottenuta la revoca della misura, [OSCURATO:PERSONA] si disinteressò del procedimento di appello e il difensore d'ufficio non fu avvisato della nomina di un difensore di fiducia; - che il difensore d'ufficio, ricevuta la notifica dell'avviso di fissazione del processo di appello, depositò conclusioni scritte; - che il difensore di fiducia, «pur essendo a conoscenza della pendenza del procedimento di secondo grado» non si curò «né di avvisare il difensore d'ufficio [...] né di seguire le vicende dell'appello».4. È opinione del [OSCURATO:PERSONA] che tali valutazioni, avendo ad oggetto il merito della richiesta di rescissione del giudicato, non avrebbero potuto essere compiute senza aver proceduto alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio e aver instaurato il contraddittorio tra le parti. Ne consegue la nullità del procedimento adottato e del provvedimento emesso. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Roma perché proceda all'esame dell'istanza nel rispetto del principio del contraddittorio. „ lu T H. I-'1t P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d