CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 agosto 1975
Cassazione n. 43542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8.8.1975, contro la sentenza della Corte di Appello di Genova del 12.11.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza dell'11.1.2017 con cui il Tribunale del capoluogo ligure aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina e, ritenute le attenuanti generiche stimate prevalenti rispetto alla contestata recidiva infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Osawe deducendo vizio di motivazione con riferimento alla utilizzazione della querela: rileva, in generale, come la sentenza impugnata sia stata poco attenta alle doglianze difensive con cui si era sottolineata la lacunosità, sotto svariati profili, della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa a fronte della versione difensiva ben più precisa e dettagliata con riguardo, in particolare, ai rapporti tra il ricorrente e l'Omusi ed alla lite che era insorta con quest'ultimo; segnala che la Corte non ha risposto ai rilievi difensivi limitandosi a ritenere attendibile la persona offesa facendo riferimento, tuttavia, ad elementi processualmente inconsistenti ovvero inutilizzabili quali, nel primo caso, il timore della persona offesa nei confronti dell'Osawe e, nel secondo caso, il contenuto della querela, atto certamente inutilizzabile e, di fatto, nemmeno utilizzata per le contestazioni; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che la motivazione della sentenza impugnata è immune da profili di illogicità in punto di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile del delitto di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA]S Joseph, cui, secondo l'imputazione validata dai giudici di merito, avrebbe strappato dal collo una catenina con due ciondoli e, dal polso, un orologio marca Omega; lo stesso imputato era stato invece assolto per i fatti asseritamente commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo la imputazione elevata nei suoi confronti, avrebbe aggredito strappandogli dal collo una catenina d'oro ed il portafogli dalla tasca, avendolo subito dopo colpito con uno schiaffo al volto) ma le cui accuse non erano state tuttavia confermate in dibattimento. 2. Il Tribunale (cfr., pagg. 1-2 della sentenza di primo grado) aveva concluso per la fondatezza dell'accusa ricostruendo l'episodio sulla scorta, di fatto, delle sole dichiarazioni della persona offesa / avendo dato atto della sostanziale irrilevanza di quelle rese dall'operante, pure sentito nel corso del dibattimento, ma che nulla aveva potuto riferire di utile essendosi limitato a raccogliere la denunzia ed a sottoporre all'Omusi il fascicolo fotografico in cui era inserita la foto dell'odierno ricorrente il quale, peraltro, non ha mai negato la sua presenza sul posto ed il diverbio nell'occasione avuto con il connazionale. 3. Con l'atto di appello la difesa aveva quindi dedotto la inadeguatezza della testimonianza della persona offesa che "... solo a séguito di contestazione del PM ha confermato quanto dichiarato in sede di denuncia ..." aggiungendo che l'Omusi aveva raccontato l'episodio in termini del tutto generici non essendo riuscito a collocarlo con precisione né nello spazio né nel tempo; aveva per l'appunto insistito sul litigio occorso in quel frangente e che anzi aveva portato l'Omusi a danneggiare la vettura dell'Osawe. 4. La Corte di Appello, nel disattendere il gravame difensivo, ha ribadito la attendibilità dell'Omusi ma ha sorretto il suo giudizio con una motivazione di cui il collegio non può non rilevare la inadeguatezza per avere richiamato elementi per un verso non utilizzabili a tal fine ovvero, per altro verso, del tutto scollegati dalle risultanze processuali. 4.1 Sotto il primo profilo, infatti, è certamente improprio e non consentito il richiamo che i giudici di secondo grado hanno operato alla "querela" di cui, all'evidente fine di corroborare la attendibilità della persona offesa, hanno evidenziato il carattere "dettagliato" e sintetizzato il contenuto segnalando come Omusi avesse in quella sede riferito che, mentre lui stava per affrontare l'Osawe, altre tre persone si erano posizionate alle sue spalle intimandogli di non muoversi ed era stato proprio a quel punto che proprio il ricorrente gli si era avvicinato e gli aveva strappato la catenina in oro dal collo e l'orologio dal polso per poi dileguarsi insieme ai complici. Ebbene, avendo la Corte fatto riferimento ad una "querela", il collegio non può non ribadire che essa può essere inserita nel fascicolo per il dibattimento ed è utilizzabile ai soli fini della procedibilità dell'azione penale, con la conseguenza che dal suo contenuto il giudice non può trarre elementi di convincimento circa la valutazione di attendibilità della persona offesa, tranne che per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia- querela, perché soltanto in tal caso la lettura è consentita ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 21665 del 16/02/2018 Ud. (dep. 16/05/2018 ) Rv. 273167 - 01, PM in proc. Consentino in cui, per l'appunto, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva tratto dalla querela valutazioni inerenti alla attendibilità e credibilità della persona offesa, confrontandone il contenuto con le dichiarazioni rese dallo stesso querelante in udienza; conf., Sez. 5, Sentenza n. 51711 del 06/10/2014, Rv. 261735 - 01, Lamelza; cfr., anche, Sez. 2 - , Sentenza n. 16026 del 12/02/2020Rv. 279226 - 01, [OSCURATO:PERSONA], in cui si è chiarito che il contenuto della querela può essere legittimamente utilizzato nel corso della deposizione della persona offesa quale «aiuto alla memoria» ex art. 499, comma 5, cod. proc. pen., nel caso in cui essa sia stata redatta dallo stesso testimone e presentata per iscritto al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o ad un agente consolare all'estero, ovvero ai fini delle contestazioni ex art. 500, commi 1 e 2, cod. proc. pen., quando la querela sia stata proposta oralmente e ricevuta in apposito verbale, trattandosi di dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero). Ad ogni modo, nel caso di specie, a fronte del riferimento operato dalla sentenza di appello ad una "querela", il Tribunale aveva piuttosto evocato l'esistenza di una denuncia; quel che rileva, in ogni caso, è che non risulta in alcun modo che il suo contenuto sia mai stato utilizzato o in "aiuto alla memoria", ovvero per delle vere e proprie formali contestazioni al testimone che avesse riferito in difformità a quanto ivi rappresentato; fermo restando che, anche in tal caso, il giudice non potrebbe far riferimento al contenuto dell'atto se non, per l'appunto, ai fini della valutazione della attendibilità del teste e non certo per trarne conforto per la ricostruzione acquisita. 4.2 Quanto alla "reticenza" del teste, la Corte di Appello ha ritenuto di poterne giustificare l'atteggiamento per il timore ancora suscitato nell'Omusi dall'episodio di cui si discute; i giudici del gravame, in tal modo, hanno dato rilievo ad una circostanza che non risulta per nulla dalle due sentenze di merito e di cui non è offerto alcun riferimento negli atti. 5. La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello di Genova che provvederà a riformulare il giudizio di attendibilità del teste fondandolo su elementi diversi. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezi