CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Napoli ha la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 7 gennaio 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all’art. 75 d.lgs. 159 del 2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena; Rilevato che l’atto di ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dall’imputato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che la sottoscrizione eventualmente apposta dal difensore per autentica non attribuisce allo stesso la paternità dell’atto e non ne determina perciò l’ammissibilità (Sez. 3, n. 13234 del 02/03/2016, Petrivna, Rv. 266575 – 01;Sez. 4, n. 41636 del 03/11/2010, Bengu, Rv. 248449 – 01); Ritenuto che il ricorso, peraltro formulato in termini generici, è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]