CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07909/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 febbraio 2022 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti: 1) Sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 settembre del 2017 per il reato di cui all'articolo 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: 2) Sentenza della Corte d'appello di Salerno del 22 febbraio 2013 per i reati degli articoli 73 e 74 d.p.r. n. 309 del 1990. Il giudice dell'esecuzione ha rideterminato la pena nel seguente modo: considerato più grave il reato giudicato con la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28 settembre 2017, pena base: anni 10 di reclusione; aumentati di anni LQ 3 e mesi 11 di reclusione per il reato dell'articolo 74 e di mesi uno di reclusione per il reato dell'articolo 73; ridotta per il rito ad anni 9 e mesi 4 di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce errore di calcolo nella rideterminazione della pena, in quanto la pena inflitta per i reati della sentenza sub 2) è di 4 anni e 6 mesi di reclusione, e non di 6 anni ed 8 mesi di reclusione, come scritto nella motivazione della ordinanza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Nel rideterminare la pena per effetto della ritenuta continuazione tra i reati oggetto delle sentenze sub 1) e 2) sopra citate, il giudice dell'esecuzione ha individuato correttamente come pena base quella più grave in concreto che era stata inflitta in cognizione, secondo la regola speciale dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 1, Sentenza n. 38331 del 05/06/2014, Fall, Rv. 260903: il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato in ordine a reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, è vincolato, nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, a fare riferimento a quella punita con la pena più grave inflitta in concreto dal giudice della cognizione, la cui specie o misura non possono essere in nessun caso modificate, in senso peggiorativo o migliorativo, potendo egli operare soltanto una diminuzione delle pene irrogate per i reati satellite), ha poi applicato due separati aumenti per continuazione con ciascuno dei due reati satellite, ed ha, quindi, provveduto alla riduzione per il rito abbreviato, secondo uno schema che ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838: Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato). Il percorso logico del giudice dell'esecuzione è, però, ciò nonostante, viziato per essere stato indicato in modo non corretto in uno dei passaggi della 51 motivazione del provvedimento impugnato la pena inflitta dal giudice della cognizione per i reati giudicati con la pronuncia sub 2). Questo errore si trasforma in vizio del percorso logico della pena rideterminata in concreto all'esito dell'applicazione della continuazione, perché il giudice ha usato come riferimento da cui partire per rideterminare la pena un dato errato, e l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deci