CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13940/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per difetto di querela per il capo c) e annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo a) Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022 Motivi della decisione Con sentenza, in data 16/12/2022, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per concorso in invasione di un edificio in costruzione di proprietà dell'azienda pubblica Acer, che utilizzavano stabilmente come luogo di dimora (capo a), e il solo Joubali per furto con destrezza di un telefono cellulare in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo c). Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo: 1.violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di invasione di edificio. Lamentano in particolare che secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di appello il concetto di invasione dovrebbe semplicemente corrispondere all'accesso nell'altrui immobile, senza considerare che affinché il fatto di invasione possa essere considerato penalmente rilevante deve, anche dal punto di vista del dolo, essere prodromo di un'occupazione volontaria e permanente 2. violazione di legge con riguardo al diniego delle attenuanti generiche; 3. violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena con riferimento al reato di cui all'articolo 633 cod.pen. I giudici di merito hanno inflitto congiuntamente e cumulativamente la pena detentiva della reclusione e della pena pecuniaria, in assenza di indicazioni sul punto, quando per il reato contestato era prevista, al tempo della sua commissione, la reclusione fino a due anni e alternativamente la multa; La difesa Joubali rileva che il delitto di furto è divenuto procedibile a querela di parte e che quindi appare necessario verificare la sussistenza della condizione di procedibilità. Il reato di furto è divenuto perseguibile a querela. L'assenza della condizione di procedibilità impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza quanto al capo c) per difetto di querela. Fondato è il motivo di ricorso con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo a). L'art. 633 c.p., prima della modifica intervenuta per effetto dell'art. 30 d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif., in I. 1° dicembre 2018, n. 132, prevedeva che chiunque "invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro"; queste sanzioni, a loro volta, erano applicabili congiuntamente "e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi" v Nel caso in esame è stata applicata la pena detentiva e la pena pecuniaria quando nel momento in cui è cessata la permanenza le pene erano ancora applicate in via alternativa. Quando, come nel caso in esame, l'imputazione relativa ad un reato permanente indichi il "tempus commissi delicti" con "formula chiusa", e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell'imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento. Il reato sub a) si è pertanto consumato il 15 novembre 2015. Ne discende che alla data odierna il reato di occupazione abusiva di un immobile di cui al capo a) è estinto per essere decorso il termine di prescrizione (pari ad anni 7 e mesi 6). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio quanto al capo a) per essere il reato estinto per prescrizione e, quanto al capo c) per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo a) per essere il reato estinto per prescrizione e, quanto al capo c), per difetto di querela. Roma 5/12/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e Gi