Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37279/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] STEFANO, per la parte civile, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne richiede il suo accoglimento; deposita conclusioni scritte. n13 Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Lecce ha assolto, «perché il fatto non sussiste», l'eluso Herbert dal reato di cui agli art. 56 e 494 cod. pen.

L'impugnata sentenza ha riformato la decisione con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato l'imputato a giorni dieci di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in euro 1.500, per atti diretti in modo non equivoco ad indurre in errore [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurarsi un vantaggio e, segnatamente, concludere un contratto di vendita di prodotti con marchio [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., col suddetto Buongiorno, titolare di una ditta di autoricambi.

2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce presenta ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituitasi parte civile nel procedimento nei confronti di l'eluso Herbert, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo un unico motivo di ricorso concernente vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito, in relazione alla «mancata, insufficiente e contraddittoria prova della responsabilità penale dell'imputato».

A parere del ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad offrire una diversa lettura della deposizione del ritenuto testimone chiave, [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia fornire una puntuale e razionale giustificazione della decisione assolutoria.

La Corte d'Appello avrebbe mancato di riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, limitandosi, in particolare, a ritenere la deposizione del teste Bongiorno «scarsamente precisa e per certi versi fortemente contraddittoria»; ciò, senza confrontarsi con le ragioni del giudice di primo grado, il quale, di fronte alle medesime incertezze circa quelle deposizioni, aveva però ritenuto di superarle in ragione di specifici elementi, quali, ad esempio, il ricordo del teste secondo cui l'imputato si era presentato come «uomo della Rothen», e la conferma in aula, da parte di un altro teste, del narrato del Bongiorno.

Degni di censura sarebbero, soprattutto, i passaggi motivazionali tesi a evidenziare che il teste Bongiorno aveva riferito sia di non ricordare con precisione se Peluso si fosse qualificato come agente o come rappresentante della società Rothen, sia di essere stato forse indotto a ricordare che la qualifica invocata dall'imputato fosse quella di agente su suggerimento di un terzo.

Il difensore di parte civile osserva come l'ipotetico suggerimento ricevuto dal teste Bongiorno sia del tutto irrilevante, atteso che il teste stesso aveva riferito di non conoscere la differenza che corre tra agente e rappresentante.

L'aver escluso l'attendibilità delle dichiarazioni del teste decisivo sulla base di tali dati appare alla difesa di parte civile frutto di una decisione iniqua, meritevole di annullamento.

3. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato istanza di trattazione orale del presente ricorso, chiede il rigetto del ricorso in subordine alla inammissibilità dello stesso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Lungi dal limitarsi a generiche notazioni critiche di dissenso della sentenza emessa dal giudice in primo grado, la Corte territoriale ha esposto con dovizia di argomenti le ragioni di una valutazione, che, nel ribaltare le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Brindisi, appare conforme tanto al canone di giudizio del ragionevole dubbio quanto all'obbligo di motivazione rafforzata imposto al giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna.

Nel ritenere non sufficientemente provata la penale responsabilità dell'imputato, i Giudici d'appello hanno efficacemente motivato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal teste principale, [OSCURATO:PERSONA], sono loro apparse imprecise, quando non contraddittorie.

In particolare, nell'iter motivazionale si è precisato come le dichiarazioni del citato teste siano state non univoche riguardo al ricordo dello stesso vedente sulla qualifica (agente o rappresentante) con cui l'imputato si era presentato, sul biglietto da visita esibito dall'imputato e sul possibile «suggerimento» ricevuto da un altro teste (un agente di zona della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva informato il Bongiorno circa la «presenza di agenti di un'altra società che vendevano prodotti con marchio Rothen»).

Il dubbio circa l'eventualità «che l'essenza della contestazione (ovvero l'essersi qualificato il Peluso come "agente") possa essere [stato] il frutto di una ricostruzione postuma, peraltro indotta da un terzo» è stato correttamente valorizzato dalla Corte territoriale quale elemento -tra gli altri- decisivo ai fini dell'assoluzione dell'imputato.

Alla stessa stregua, si è considerato dirimente l'ondivago tenore delle dichiarazioni del teste Bongiorno circa la possibilità che i prodotti offerti in vendita fossero mere giacenze di magazzino, che, in quanto tali, potevano essere ancora vendute.

Si ritiene, pertanto, che la motivazione dell'impugnata sentenza sia conforme ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio», pur se non obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01), è tuttavia «tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948 - 01; S.U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - 01).

La motivazione dell'impugnata sentenza ha inoltre fatto propria la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, che «ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez.

U, n. 186 del 19/01/2017)» imponendo che la pronuncia di condanna si fondi sulla «certezza processuale della responsabilità dell'imputato (così Sez. 2, n. 25047 del 10.5.2022, Roberto, n.nn., in cui si rinvia, ex plur., a Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785).

3. Il ricorso è pertanto inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] STEFANO, per la parte civile, nel riportarsi ai motivi del ricorso, ne richiede il suo accoglimento; deposita conclusioni scritte. n13 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Lecce ha assolto, «perché il fatto non sussiste», l'eluso Herbert dal reato di cui agli art. 56 e 494 cod. pen. L'impugnata sentenza ha riformato la decisione con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato l'imputato a giorni dieci di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in euro 1.500, per atti diretti in modo non equivoco ad indurre in errore [OSCURATO:PERSONA], al fine di procurarsi un vantaggio e, segnatamente, concludere un contratto di vendita di prodotti con marchio [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., col suddetto Buongiorno, titolare di una ditta di autoricambi. 2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce presenta ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituitasi parte civile nel procedimento nei confronti di l'eluso Herbert, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], eccependo un unico motivo di ricorso concernente vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) del codice di rito, in relazione alla «mancata, insufficiente e contraddittoria prova della responsabilità penale dell'imputato». A parere del ricorrente, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad offrire una diversa lettura della deposizione del ritenuto testimone chiave, [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia fornire una puntuale e razionale giustificazione della decisione assolutoria. La Corte d'Appello avrebbe mancato di riesaminare il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, limitandosi, in particolare, a ritenere la deposizione del teste Bongiorno «scarsamente precisa e per certi versi fortemente contraddittoria»; ciò, senza confrontarsi con le ragioni del giudice di primo grado, il quale, di fronte alle medesime incertezze circa quelle deposizioni, aveva però ritenuto di superarle in ragione di specifici elementi, quali, ad esempio, il ricordo del teste secondo cui l'imputato si era presentato come «uomo della Rothen», e la conferma in aula, da parte di un altro teste, del narrato del Bongiorno. Degni di censura sarebbero, soprattutto, i passaggi motivazionali tesi a evidenziare che il teste Bongiorno aveva riferito sia di non ricordare con precisione se Peluso si fosse qualificato come agente o come rappresentante della società Rothen, sia di essere stato forse indotto a ricordare che la qualifica invocata dall'imputato fosse quella di agente su suggerimento di un terzo. Il difensore di parte civile osserva come l'ipotetico suggerimento ricevuto dal teste Bongiorno sia del tutto irrilevante, atteso che il teste stesso aveva riferito di non conoscere la differenza che corre tra agente e rappresentante. L'aver escluso l'attendibilità delle dichiarazioni del teste decisivo sulla base di tali dati appare alla difesa di parte civile frutto di una decisione iniqua, meritevole di annullamento. 3. Il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha presentato istanza di trattazione orale del presente ricorso, chiede il rigetto del ricorso in subordine alla inammissibilità dello stesso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Lungi dal limitarsi a generiche notazioni critiche di dissenso della sentenza emessa dal giudice in primo grado, la Corte territoriale ha esposto con dovizia di argomenti le ragioni di una valutazione, che, nel ribaltare le conclusioni raggiunte dal Tribunale di Brindisi, appare conforme tanto al canone di giudizio del ragionevole dubbio quanto all'obbligo di motivazione rafforzata imposto al giudice d'appello che riformi in senso assolutorio una sentenza di condanna. Nel ritenere non sufficientemente provata la penale responsabilità dell'imputato, i Giudici d'appello hanno efficacemente motivato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese dal teste principale, [OSCURATO:PERSONA], sono loro apparse imprecise, quando non contraddittorie. In particolare, nell'iter motivazionale si è precisato come le dichiarazioni del citato teste siano state non univoche riguardo al ricordo dello stesso vedente sulla qualifica (agente o rappresentante) con cui l'imputato si era presentato, sul biglietto da visita esibito dall'imputato e sul possibile «suggerimento» ricevuto da un altro teste (un agente di zona della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva informato il Bongiorno circa la «presenza di agenti di un'altra società che vendevano prodotti con marchio Rothen»). Il dubbio circa l'eventualità «che l'essenza della contestazione (ovvero l'essersi qualificato il Peluso come "agente") possa essere [stato] il frutto di una ricostruzione postuma, peraltro indotta da un terzo» è stato correttamente valorizzato dalla Corte territoriale quale elemento -tra gli altri- decisivo ai fini dell'assoluzione dell'imputato. Alla stessa stregua, si è considerato dirimente l'ondivago tenore delle dichiarazioni del teste Bongiorno circa la possibilità che i prodotti offerti in vendita fossero mere giacenze di magazzino, che, in quanto tali, potevano essere ancora vendute. Si ritiene, pertanto, che la motivazione dell'impugnata sentenza sia conforme ai canoni elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio», pur se non obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492-01), è tuttavia «tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» (Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948 - 01; S.U. n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431 - 01). La motivazione dell'impugnata sentenza ha inoltre fatto propria la valorizzazione giurisprudenziale della formula del ragionevole dubbio, che «ha anche influenzato la fisionomia del giudizio di appello, con le note pronunce Dasgupta e Patalano (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 e Sez. U, n. 186 del 19/01/2017)» imponendo che la pronuncia di condanna si fondi sulla «certezza processuale della responsabilità dell'imputato (così Sez. 2, n. 25047 del 10.5.2022, Roberto, n.nn., in cui si rinvia, ex plur., a Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3. Il ricorso è pertanto inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 37279/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris