CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2023
Cassazione n. 41389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 11/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe II Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza emessa il 7 aprile 2023 dal Giudice per le indagini perliminari dello stesso Tribunale con al quale era stata rigettata l'istanza di declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod, proc. pen. della ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere emessa in data 11-19 luglio 2022 dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti del predetto in relazione ai reati di cui agli artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - per fatti commessi in data antecedente e prossima al dicembre 2020 e almeno fino al 4.5.2021 - in relazione alla precedente analoga ordinanza, a seguito di arresto in flagranza del 4 maggio 2021, emessa dallo stesso giudice in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo con unico motivo violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla denegata desumibilità dagli atti, prima del rinvio a giudizio disposto per i fatti di cui alla prima ordinanza, degli elementi indiziari posti a base della seconda ordinanza della quale è stata chiesta la declaratoria di inefficacia per retrodatazione dei suoi effetti. Erroneamente la ordinanza assume che l'arresto dell'Altobelli in data 4 maggio 2021 non era stato comunicato alla D.D.A. di Napoli che ne avrebbe avuto conoscenza solo con la informativa finale del 1.12.2021. Invero, detto arresto fu comunicato - oltre che al P.M. di Nola, dove fu eseguito l'arresto - anche al Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA] che dirigeva le indagini nell'ambito delle quali il predetto arresto era stato effettuato in base alle intercettazioni disposte nell'ambito del proc. n. 5774/2020 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA]. Il dato obliterato dal provvedimento impugnato è proprio quello della sistematica trasmissione delle risultanze delle varie attività di riscontro fatte sul conto dell'Altobelli tanto dalla DDA di Napoli - alla quale gli atti erano stati trasmessi in data 8 marzo 2021 dal RM. di S.M. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - che al RM. di S. M. [OSCURATO:PERSONA], titolare del proc. pen. n. 5774/2020, dal quale era gemmato il p.p. n. 8287/2021 R.G.N.R. DDA Napoli (v. all. 2 al ricorso). Cosicché non può dubitarsi che alla data del rinvio a giudizio del 9 luglio 2021 la DDA di Napoli avesse a propria disposizione gli elementi per richiedere l'arresto dell'Altobelli anche in relazione alla ipotesi associativa, tenuto conto che le indagini tecniche si esaurirono - come riferirono i CC di Maddaloni al P.M. di S. M. [OSCURATO:PERSONA] - proprio con il suo arresto del 4 maggio 2021 (v. all. 4).Inoltre, come si desume dalla comunicazione dei CC che svolgevano le indagini per il RM. di S. M. [OSCURATO:PERSONA] alla stessa DDA (v. all. 5) questo ultimo ufficio risultava informato sin dal 26 febbraio 2021 sulla operatività della piazza di spaccio gestita dall'Altobelli. Né può contrastare l'assunto difensivo la considerazione dell'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] che, più che essere funzionale a consolidare l'accusa associativa, ormai cristallizzata, era strumentale all'accertamento del favoreggiamento del consumatore riottoso (v. pag. 110 informativa del 1 dicembre 2021). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha rigettato l'appello proposto dalla difesa dell'Altobelli, pur condividendo la sussistenza del nesso qualificato della continuazione tra i reati oggetto delle due ordinanze, assumendo che dell'arresto dell'Altobelli del 4 maggio 2021 fu informata la sola autorità giudiziaria di Noia. [OSCURATO:PERSONA] di Napoli è stata destinataria del fascicolo n. 5774/20 [OSCURATO:PERSONA] in cui sono confluite le indagini dei CC della Compagnia di Maddaloni fino al marzo 2021, iscrivendo in data 22.3.3021 il p.p. n. 8287/2021 per i reati di cui agli artt. 74/73 d.P.R. n. 309/90 a carico, tra gli altri, di Altobelli e Barba, risultando informata dell'arresto solo con l'informativa del dicembre 2021, a seguito della quale è stata formulata la richiesta cautelare che ha dato luogo alla ordinanza di cui si chiede la retrodatazione. Ha così escluso che alla data della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. di Noia, la DDA di Napoli fosse a conoscenza del compendio indiziario posto a base della seconda ordinanza. Ha rilevato, inoltre, che le indagini si sono sviluppate successivamente alla trasmissione degli atti alla DDA nel marzo del 2021 con esiti solo successivamente portati a conoscenza della DDA, necessari al fine di decodificare le captazioni e con audizione di soggetti acquirenti, successivamente al 9 luglio 2021, che hanno consentito di consolidare la gravità indiziaria a carico dell'Altobelli. Cosicché solo con la informativa del 1 dicembre 2021 e quella integrativa del 17 dicembre si è palesata la gravità indiziaria che ha consentito di formulare le accuse in ordine alle quali è stata emessa la citata ordinanza. 3. Ritiene questa Corte che all'ineccepibile motivazione resa dal Tribunale la difesa oppone una ricostruzione del fatto processuale generica volta ad avallare la conoscenza del compendio posto a base della ordinanza cautelare del 11-19 luglio 2022 da parte della DDA di Napoli al momento della richiesta di giudizio immediato formulata dal RM. di Nola in data 9 luglio 2021. Non vale a superare l'assunto del Tribunale la trasmissione degli atti al PM della DDA del 8 marzo 2021 né i rapporti informativi dei CC che non provano né l'avvenuta conoscenza da parte della DDA dell'arresto del 4 maggio 2021 né del compendio captativo utilizzato per l'ordinanza cautelare in questione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94. Comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'a