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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14402/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21210/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 297, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: estratto di ruolo AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 231/26/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 16/01/2019, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania veniva accolto l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n.5391/8/2017con la quale era stato dichiarato inammissibile i l ricorso introduttivo.

La controversia ave va ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1996, che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sosteneva non essere mai stata notificata al de cuius e di cui era venuta a conoscenza in data 13/12/2016 a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossionedel relativo estratto di ruolo .

LaCTR della Campania riformava la decisione del giudice di prime cure e,pur riconoscendo la legittimità della notifica della cartella, effettuata in data 28/11/2002, dichiarava prescritta la pretesa erariale per irregolarità̀della notifica del successivo atto di fermo amministrativo, dunquenon idoneo a interr ompere la prescrizione .

Il giudice dichiarava chela copia dell'avviso di accertamento del plico spedito a mezzo posta non recava «alcun elemento idoneo a consentire la univoca riconducibilità̀ della stessa al predetto provvedimento di fermo, non risultando pertanto comprovata l'avvenuta ricezione» dello stesso.

Accogliendo l’appello il giudice liquidava in favore della contribuente 2.500per compensi per ciascun grado, di cui disponeva la distrazione infavore del difensore antistatario.

Avversola statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata lacontribuente ha proposto ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'Agenzia delle E ntrate - Riscossione con controricorsoe ricorso incidentale per un motivo .

Laricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Consideratoche:

1. In via prioritaria alla disamina delle censure proposte dalle parti, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile.

Con tale ricorso è stato impugnato l’estratto delruolo e, per esso, la cartell a di pagamento sottesa che la contribuente assume non essere stat a ritualmente notificataal de cuius, e riferisce di aver appreso dell a sua esistenza proprio tramite l’estrattodi ruolo.

2. L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis,il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile -anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate -se non a determinate, specifiche, condizioni.

3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.».

4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità.

È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come, ad es. , un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti.

5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf.

Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatoresi è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

«nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).».

6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore

7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dev’esseredichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introduttivo,perché ab origine , la causa non poteva essere proposta exart.382 u.c. cod. proc. civ..

8. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza di legittimità e della Consulta , tutti sopravvenuti all’incardinamento del ricorsoper cassazione.

Attese le ragioni della decisione non ricorrono i presupposti nei confrontidella ricorrente, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1 - bis .

P.Q.M LaCorte: p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21210/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cola di Rienzo, n. 297, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: estratto di ruolo AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 231/26/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata in data 16/01/2019, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 febbraio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania veniva accolto l’appello propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l a sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta n.5391/8/2017con la quale era stato dichiarato inammissibile i l ricorso introduttivo. La controversia ave va ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 1996, che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], sosteneva non essere mai stata notificata al de cuius e di cui era venuta a conoscenza in data 13/12/2016 a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossionedel relativo estratto di ruolo . LaCTR della Campania riformava la decisione del giudice di prime cure e,pur riconoscendo la legittimità della notifica della cartella, effettuata in data 28/11/2002, dichiarava prescritta la pretesa erariale per irregolarità̀della notifica del successivo atto di fermo amministrativo, dunquenon idoneo a interr ompere la prescrizione . Il giudice dichiarava chela copia dell'avviso di accertamento del plico spedito a mezzo posta non recava «alcun elemento idoneo a consentire la univoca riconducibilità̀ della stessa al predetto provvedimento di fermo, non risultando pertanto comprovata l'avvenuta ricezione» dello stesso. Accogliendo l’appello il giudice liquidava in favore della contribuente 2.500per compensi per ciascun grado, di cui disponeva la distrazione infavore del difensore antistatario. Avversola statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata lacontribuente ha proposto ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'Agenzia delle E ntrate - Riscossione con controricorsoe ricorso incidentale per un motivo . Laricorrente ha depositato memoria illustrativa. Consideratoche: 1. In via prioritaria alla disamina delle censure proposte dalle parti, va rilevato d’ufficio che il ricorso introduttivo è inammissibile. Con tale ricorso è stato impugnato l’estratto delruolo e, per esso, la cartell a di pagamento sottesa che la contribuente assume non essere stat a ritualmente notificataal de cuius, e riferisce di aver appreso dell a sua esistenza proprio tramite l’estrattodi ruolo. 2. L’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis,il quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile -anche unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate -se non a determinate, specifiche, condizioni. 3. La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art.80 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs.18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.». 4. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e il ruolo non ha una sua autonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse ad agire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come, ad es. , un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento, di cui non vi è evidenza in atti. 5. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la sentenza 17 ottobre 2023, n. 190 (conf. Corte cost. n. 81/2024) su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4-bis cit., non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: «Le questioni sollevate (…) sono quindi inammissibili: il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottese alla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimento è alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legislatoresi è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anche molto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo risorse preziose e causando il danno economico della possibile condanna al pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro, manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problema il Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in motivazione», nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fattispecie ritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legislatore avrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, che comunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Di qui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del 2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021).». 6. Da ultimo, a conferma di quanto precede circa il ridotto perimetro di impugnabilità dell’estratto di ruolo, sono intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2024 n.12459, chiarendo che in tema di riscossione coattiva mediante ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore 7. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, e dev’esseredichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ. il ricorso introduttivo,perché ab origine , la causa non poteva essere proposta exart.382 u.c. cod. proc. civ.. 8. Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce dell’intervento del legislatore, della giurisprudenza di legittimità e della Consulta , tutti sopravvenuti all’incardinamento del ricorsoper cassazione. Attese le ragioni della decisione non ricorrono i presupposti nei confrontidella ricorrente, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1 - bis . P.Q.M LaCorte: p
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