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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 27178/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA krr( CUTofk14) sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2101, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'atto di contestazione n.

T9KT9KIRQE00006, ed il provvedimento di irrogazione di sanzioni n.

T9KCOQE00153, relativi agli anni 2005 e 2006, giustificati dalla "omessa dichiarazione degli investimenti detenuti all'estero.

Si contestava quindi alla controparte la mancata compilazione del quadro RW del Modello UNICO-PF" (ric., p. 2).

Al contribuente era stato contestato pure di avere detenuto all'estero disponibilità finanziarie non dichiarate per importo superiore al milione di Euro in entrambi gli anni, ed era stato anche emesso, per questa ragione, in riferimento all'anno 2005, avviso di accertamento "allo scopo di recuperare il maggior reddito derivante dalle suddette disponibilità finanziarie, atto definito con conciliazione giudiziale" (ric., p. 2).

2. Il contribuente impugnava i provvedimenti sanzionatori notificatigli, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Como invocando, per quanto ancora d'interesse, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercizio della pretesa tributaria, e con un secondo motivo di ricorso censurava di essere esente dalla compilazione del predetto quadro RW perché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riteneva che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, e pertanto annullava i provvedimenti sanzionatori.

3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale reputava tempestivo l'esercizio della pretesa tributaria da parte dell'Ente impositore.

Tuttavia confermava l'annullamento degli atti sanzionatori, perché riteneva che il contribuente godesse dell'esenzione soggettiva dalla compilazione del quadro RW, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

4. Avverso la decisione pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione.

Il contribuente ha depositato controricorso, con ricorso incidentale affidato a più motivi, e quindi memoria, con la quale ha domandato dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto dall'Ente impositore per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto a mancare [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 quater, comma 6, del Dl. n. 167 del 1990, come conv., per avere la CTR confermato l'annullamento delle sanzioni non operando, nel caso di specie, l'esonero soggettivo dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

2. Occorre però preliminarmente centrare l'attenzione sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale, ma l'atto, nella copia disponibile, non riporta la procura alle liti, e risulta pertanto inammissibile.

Peraltro il difensore ha prodotto certificazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Como), in cui si attesta che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In proposito deve infatti anche tenersi conto che il presente ricorso ha ad oggetto l'irrogazione di sanzioni tributarie, e le stesse non si trasmettono agli eredi.

3. Tenuto conto del possibile rilievo nomofilattico delle questioni da esaminare nel presente giudizio, il Collegio ritiene opportuno rinviare la trattazione della causa, perché si possa provvedere alla rifissazione innanzi alla quinta sezione civile della Suprema Corte.

La Corte, P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA]°, per consentirne la trattazione in udienza della quinta sezione civile, in considerazione della natura d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA krr( CUTofk14) sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2101, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.9.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 21.6.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l'atto di contestazione n. T9KT9KIRQE00006, ed il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. T9KCOQE00153, relativi agli anni 2005 e 2006, giustificati dalla "omessa dichiarazione degli investimenti detenuti all'estero. Si contestava quindi alla controparte la mancata compilazione del quadro RW del Modello UNICO-PF" (ric., p. 2). Al contribuente era stato contestato pure di avere detenuto all'estero disponibilità finanziarie non dichiarate per importo superiore al milione di Euro in entrambi gli anni, ed era stato anche emesso, per questa ragione, in riferimento all'anno 2005, avviso di accertamento "allo scopo di recuperare il maggior reddito derivante dalle suddette disponibilità finanziarie, atto definito con conciliazione giudiziale" (ric., p. 2). 2. Il contribuente impugnava i provvedimenti sanzionatori notificatigli, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Como invocando, per quanto ancora d'interesse, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercizio della pretesa tributaria, e con un secondo motivo di ricorso censurava di essere esente dalla compilazione del predetto quadro RW perché [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] riteneva che l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di esercitare la pretesa tributaria, e pertanto annullava i provvedimenti sanzionatori. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale reputava tempestivo l'esercizio della pretesa tributaria da parte dell'Ente impositore. Tuttavia confermava l'annullamento degli atti sanzionatori, perché riteneva che il contribuente godesse dell'esenzione soggettiva dalla compilazione del quadro RW, in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4. Avverso la decisione pronunciata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente ha depositato controricorso, con ricorso incidentale affidato a più motivi, e quindi memoria, con la quale ha domandato dichiararsi la inammissibilità del ricorso proposto dall'Ente impositore per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto a mancare [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 quater, comma 6, del Dl. n. 167 del 1990, come conv., per avere la CTR confermato l'annullamento delle sanzioni non operando, nel caso di specie, l'esonero soggettivo dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi. 2. Occorre però preliminarmente centrare l'attenzione sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con ricorso incidentale, ma l'atto, nella copia disponibile, non riporta la procura alle liti, e risulta pertanto inammissibile. Peraltro il difensore ha prodotto certificazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (Como), in cui si attesta che il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In proposito deve infatti anche tenersi conto che il presente ricorso ha ad oggetto l'irrogazione di sanzioni tributarie, e le stesse non si trasmettono agli eredi. 3. Tenuto conto del possibile rilievo nomofilattico delle questioni da esaminare nel presente giudizio, il Collegio ritiene opportuno rinviare la trattazione della causa, perché si possa provvedere alla rifissazione innanzi alla quinta sezione civile della Suprema Corte. La Corte, P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA]°, per consentirne la trattazione in udienza della quinta sezione civile, in considerazione della natura d
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