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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1049/2022

ECLI:EU:T:2022:351
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0104_INF

Ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale dell’8 giugno 2022 – Ungheria / Commissione (causa T‑104/22 R) «Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Fondi strutturali e d’investimento europei – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Documenti provenienti da uno Stato membro – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Motivi di ricorso riguardanti l’applicabilità dell’eccezione al diritto di accesso del pubblico prevista dal regolamento n. 1049/2001 e la violazione dell’obbligo di leale cooperazione – Motivi prima facie non infondati [Art. 4 TUE; artt. 278 e 279 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 10 e artt. 2, § 3, e 4, §§ 1, a), 2, 4 e 5, e n. 1303/2013, considerando 10 e art. 73] (v. punti 19, 20, 43-48, 50-52)

2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Competenza dell’istituzione – Controllo della fondatezza del diniego di accesso alla luce delle eccezioni previste da tale regolamento – Portata – Obbligo di motivazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5) (v. punti 33-37)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione della Commissione di concedere l’accesso parziale a documenti provenienti dalle autorità di uno Stato membro – Impossibilità di ristabilire a posteriori la loro riservatezza – Inclusione (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 54, 57-60) Dispositivo 1) È sospesa l’esecuzione della decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2021, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, avente ad oggetto la domanda di conferma GestDem 2021/2808 diretta a garantire l’accesso del pubblico a taluni documenti provenienti dalle autorità ungheresi, nei limiti in cui tale decisione concede l’accesso ai documenti provenienti da tali autorità. 2) Le spese sono riservate.

62022TO0104_INF Ordinanza del presidente della Settima Sezione del Tribunale dell’8 giugno 2022 – Ungheria / Commissione (causa T‑104/22 R) «Procedimento sommario – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Fondi strutturali e d’investimento europei – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Documenti provenienti da uno Stato membro – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Motivi di ricorso riguardanti l’applicabilità dell’eccezione al diritto di accesso del pubblico prevista dal regolamento n. 1049/2001 e la violazione dell’obbligo di leale cooperazione – Motivi prima facie non infondati [Art. 4 TUE; artt. 278 e 279 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 10 e artt. 2, § 3, e 4, §§ 1, a), 2, 4 e 5, e n. 1303/2013, considerando 10 e art. 73] (v. punti 19, 20, 43-48, 50-52) 2. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Competenza dell’istituzione – Controllo della fondatezza del diniego di accesso alla luce delle eccezioni previste da tale regolamento – Portata – Obbligo di motivazione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1-3 e 5) (v. punti 33-37) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Decisione della Commissione di concedere l’accesso parziale a documenti provenienti dalle autorità di uno Stato membro – Impossibilità di ristabilire a posteriori la loro riservatezza – Inclusione (Artt. 278 e 279 TFUE) (v. punti 54, 57-60) Dispositivo 1) È sospesa l’esecuzione della decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2021, adottata conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, avente ad oggetto la domanda di conferma GestDem 2021/2808 diretta a garantire l’accesso del pubblico a taluni documenti provenienti dalle autorità ungheresi, nei limiti in cui tale decisione concede l’accesso ai documenti provenienti da tali autorità. 2) Le spese sono riservate.
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