CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ;ta la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto i,'rocuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio deha sentenza impugnata; l'avvocatu [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione deil'avv. [OSCURATO:PERSONA], e ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Coi i ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha temato dei Giudice delle indagini preliminari del locale Tribunale i 6 aprile! 202,3 che applicava a Casaiati la misura cautelare degli arresti r( domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, dichiarando inammissibile, per tardività, l'impugnazione. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione Casalati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla rilevata inammissibilità della ordinanza per presentazione tardiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.11 disposto dell'art. 173, comma 3, cod. proc. pen. va senz'altro applicato anche alle impugnazioni proposte a mezzo pec e, dunque, nel caso in esame, non v'è dubbio che l'atto di riesame sia stato tempestivamente proposto il 17 aprile 2023, trattandosi del giorno successivo non festivo, rispetto al 16 aprile 2023 - decimo giorno successivo alla notifica dell'ordinanza - cadente di domenica. 3. La ordinanza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 4 luglio 2023 1.1e