CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/1/2020 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza 8 novembre 2018 la Quinta sezione penale di questa Corte annullava con rinvio, per difetto di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, la sentenza emessa il 28 settembre 2017 dalla Corte di appello di Genova, nella parte in cui essa, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al concorso nella bancarotta fraudolenta documentale (da omessa tenuta dei libri contabili e dei bilanci) di società, dichiarata fallita nel febbraio 2010, di cui l'imputata era formale amministratrice. Era invece dichiarato inammissibile, dalla Quinta sezione penale, il ricorso proposto dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], ritenuta in entrambi i gradi concorrente nel reato, quale amministratrice di fatto e autrice materiale delle condotte incriminate. 2. Con la sentenza in epigrafe la medesima Corte di appello di Genova, a definizione del giudizio di rinvio, ribadiva il verdetto di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], assistita dal difensore di fiducia, ricorre nuovamente per cassazione sulla base di unico motivo, in cui deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio della motivazione. La sentenza impugnata, nel riprodurre pedissequamente le argomentazioni di quella di appello, già censurate da questa Corte, non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato nella pronuncia di annullamento. Quest'ultima aveva ammonito che dall'assunzione, a titolo di prestanome, della carica di amministratore, senza l'accettazione di alcun correlativo compenso, e senza alcuna concreta ingerenza nella gestione della società, non poteva farsi derivare, per ciò solo, in capo al titolare della carica stessa, la consapevolezza delle frodi documentali, oltretutto connotate da dolo specifico, ascrivibili a chi aveva esercitato l'amministrazione di fatto. Né, a dimostrazione di tale pretesa consapevolezza, poteva essere evocata la condizione personale dell'amministratrice di fatto, che aveva subito protesti, essendo congetturale la circostanza che tale condizione fosse nota all'imputata ricorrente; la quale avrebbe, di conseguenza, agito in modo tale da consentire alla sorella di perseverare in un'attività gestoria che non le era consentita, moralmente aderendo alle conseguenze dei prevedibili inadempimenti, penalmente rilevanti, che la sorella stessa avrebbe posto in essere.L'irrilevanza dei protesti, ai fini della prova di un concorso morale così congegnato, sarebbe stata già affermata dal giudice di primo grado e il diverso convincimento del giudice di rinvio, come già di quello di appello, non sarebbe sorretto da più convincente ragionamento. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il principio di diritto, cui il giudice di rinvio era tenuto ad uniformarsi ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., può agevolmente ricavarsi dai passaggi della sentenza rescindente in cui si afferma che «[...] l'accettazione della carica di amministratore, in ambito societario, non può costituire, essa sola, fonte di responsabilità, ben potendo presentarsi situazioni in cui l'amministratore di diritto resti estraneo alle condotte fraudolente poste in essere dall'amministratore di fatto. Perché possa affermarsi una sua responsabilità per concorso, ex art. 40 cod. pen., occorre [...] quantomeno la generica consapevolezza, in capo all'amministratore di diritto, che altri (in genere, l'amministratore di fatto) pongano in essere le condotte descritte dalla norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale». «Per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore di diritto» - si legge ulteriormente nella sentenza rescindente - «si pone comunque la necessità, quindi, di accertare in che modo egli si sia posto, dal punto di vista soggettivo, rispetto al fatto delittuoso, al fine di verificare se vi abbia aderito, anche solo implicitamente. A tal fine assumono rilievo, a titolo esemplificativo, il suo coinvolgimento nelle vicende societarie e nella gestione delle attività sociali, i suoi rapporti con l'amministratore di fatto e con i soci, la conoscenza che egli abbia avuto - o abbia scientemente evitato di avere - dei fatti sociali e, non ultime, le ragioni per cui abbia assunto la carica di amministratore, nonché le utilità che ne abbia eventualmente percepite o gli siano state promesse, siccome potenzialmente indicativi, ognuno di essi, anche solo singolarmente, della partecipazione psicologica ai fatti illeciti di gestione».Alla luce di tali premesse, la pronuncia rescindente sollecitava un'indagine accurata, precedentemente non svolta, per il caso, come il presente, in cui l'amministratore di diritto non avesse agito per lucro, in modo da evitare automatismi sanzionatori contrastanti col principio della responsabilità penale personale. 3. Ciò posto, la nuova valutazione del giudice di rinvio appare rispondente ai canoni richiesti. Essa rimarca, in via assorbente, come l'imputata ricorrente, anche se non animata da intento di lucro, fosse ben consapevole del fatto che la sorella, e il marito di lei, entrambi protestati, erano interdetti dall'assumere cariche societarie. L'imputata fece da prestanome, proprio per consentire loro di eludere il divieto legale. Non si tratta di un'illazione, ma l'unica ragionevole spiegazione del comportamento da lei tenuto. Tale condotta elusiva, che l'imputata aveva agevolato, e l'inaffidabilità di coloro cui si consentiva così di gestire la società, correlata alla loro condizione personale, costituiva un sicuro elemento che faceva dubitare della regolarità della gestione che sarebbe stata intrapresa e/o perpetuata, anche nei suoi aspetti di possibile rilevanza penale. A fronte di ciò, il totale e prolungato disinteresse dell'imputata rispetto alle vicende societarie - relativo anche agli adempimenti formali, che comunque avrebbero dovuto far capo al titolare ufficiale della carica - suona quanto meno, nella prospettiva di ragionamento, non irragionevolmente accolta dal giudice a quo, come accettazione del rischio di commissione dei corrispondenti illeciti penali omissivi, anticipatamente previsto. Il dolo in capo a lei, almeno eventuale, è in tal modo plausibilmente riscontrato. 4. L'apparato argomentativo della decisione impugnata, così compendiato, appare rispettoso del principio di diritto e ineccepibile nella sua articolazione logica. Esso supera anche adeguatamente l'esito assolutorio di primo grado, invero superficialmente attinto. 5. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co