CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 07902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza diretta al Tribunale di sorveglianza di Roma veniva richiesta, nell'interesse del condannato a pena detentiva [OSCURATO:PERSONA], la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Con ordinanza del 29 aprile 2022, depositata il 6 maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza, rilevando la mancanza dell'indicazione di un domicilio effettivo nel quale eseguire la misura alternativa invocata. 3. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la nullità del decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio celebrata il 29 aprile 2022, a seguito della quale è stato emesso il suddetto provvedimento impugnato. Il ricorrente sostiene che il decreto di fissazione dell'udienza non sia stato notificato al difensore, ma inviato a un indirizzo pec corrispondente a un diverso professionista. 3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta carenza di indicazione di un domicilio nel quale eseguire la misura alternativa richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. La giurisprudenza di legittimità, nel pronunciare in materia di procedimento di esecuzione - regolato dall'art. 666 cod. proc. pen. - ha chiarito che è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notifica, al difensore di fiducia, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Mastrone, Rv. 250997-01). 2. Nel caso ora in esame, non risulta dagli atti che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, nella quale l'istanza venne trattata, sia stato notificato al difensore dell'istante.Dall'esame degli atti emerge, infatti, che il provvedimento di fissazione di detta udienza venne notificato a un indirizzo pec riferibile a un professionista che non era il difensore dell'istante. Si è verificata, quindi, la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. 3. Per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Il secondo motivo di ricorso è assorbito. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in