CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 15875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Tribunale di Napoli, sezione del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-biscod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la memoria scritta di replica depositata in data 13/03/2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata,difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto disequestro probatorio emesso in data 28/10/2025 dal Pubblico Ministero del medesimoTribunale avente ad oggetto il telefono cellulare marca [OSCURATO:PERSONA]Phone trovato nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. in quantofermato, nel corso di un controllo, a bordo della vettura [OSCURATO:PERSONA] e trovato in possessodella somma in contanti di 1000,00 euro, oltre che di 10 schede telefoniche occultate nellabiancheria intima.Il collegio della cautela ha ritenuto sussistente il fumus del reato ipotizzato, e haosservato che il Pubblico Ministero aveva emesso un autonomo decreto di sequestroprobatorio dell’apparecchio telefonico da ritenersi adeguatamente motivato in ordine allefinalità della apposizione del vincolo, con la precisa perimetrazione delle esigenze ad essosottese di estrapolare dall’apparecchio, mediante copia forense, il contenuto delleconversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] ed il soggetto che si celava dietro il contattomemorizzato in rubrica come “Provenzano”.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, tramite ildifensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo deducendo la violazione di legge conriferimento agli artt. 125, comma 3, 253 e 355, comma 3, cod. proc. pen, nonchél’inesistenza o comunque apparenza della motivazione.Assume la difesa ricorrente che il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsisulla deduzione difensiva, diffusamente argomentata nel corso dell’udienza camerale, concui era stata eccepita la nullità dell’autonomo sequestro probatorio disposto dal PubblicoMinistero del telefono cellulare in possesso di [OSCURATO:PERSONA].Nel ricorso si ripercorre la vicenda processuale prospettando che l’apparecchio erastato sequestrato di iniziativa dalla polizia giudiziaria; che nel termine di 48 ore non eraintervenuto il provvedimento di convalida con conseguente inefficacia del vincolo; che,tuttavia, il telefono non era stato restituito a [OSCURATO:PERSONA] ma era rimasto negli uffici degliinquirenti venendo poi attinto da un nuovo ed autonomo provvedimento di sequestroprobatorio disposto questa volta dal Pubblico Ministero in data 28/10/2025, con conseguentesanatoria postuma della mancata convalida del vincolo originariamente apposto.Il decreto impugnato con riesame è dunque illegittimo, a fronte della caducazione delprimo provvedimento ablativo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria e non ratificato neitermini dalla quale avrebbe dovuto conseguire l’immediata restituzione del bene all’indagato.Il collegio della cautela non ha preso in considerazione tale profilo che era preliminarerispetto alle questioni relative alla carenza dei presupposti del decreto impugnato in punto difumus commissi delicti e di sussistenza di esigenze probatorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.2. Va preliminarmente evidenziato che la censura oggetto del presente ricorso nonrisulta essere stata dedotta avanti il collegio della cautela il quale, sul punto, non si èeffettivamente pronunciato.Nulla emerge, al riguardo, nell’ordinanza impugnata (pag. 2) nella parte ove sonoindicate le ragioni della richiesta di annullamento del decreto di sequestro probatorio, delresto l’istanza di riesame è stata formulata con riserva di motivi e nel verbale dell’udienzacamerale è riportata unicamente la richiesta difensiva di annullamento del decreto disequestro probatorio; il ricorrente ha, tuttavia, insistito, anche con la memoria di replicadepositata, nel prospettare che la doglianza era stata devoluta al collegio della cautela.Trattandosi di questione di diritto alla prospettata omissione (ove effettivamentesussistente) può comunque porre rimedio questa Corte quale giudice di legittimità (Sez. 3, n.21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980).Ebbene, l’esame del fascicolo processuale, doverosamente compulsabile in ragione delmotivo proposto, consente di ricostruire le vicende relative alla sottoposizione a vincolo deltelefono cellulare di cui si discute, in conformità alla sequenza procedimentale esposta dalricorrente.Il sequestro dell’apparecchio era disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria in data 15ottobre 2025, unitamente alla somma in contanti di euro 1000,00 e a dieci schedetelefoniche, occultate da [OSCURATO:PERSONA] nella biancheria intima; per mero errore il decreto diconvalida del Pubblico Ministero- tempestivamente emesso il successivo 17 ottobre -[OSCURATO:PERSONA]; in data 28 ottobre era quindi emesso dal Pubblico Ministero un autonomo decretodi sequestro probatorio del cellulare in questione, con specifica indicazione della finalitàinvestigative sottostanti al provvedimento (accertare la provenienza illecita del denaro e delleschede di cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine alla disponibilità e provenienza lecita).Tanto premesso, è palesemente destituita di fondamento la doglianza difensivasecondo cui alla mancata convalida del sequestro del telefono operato di iniziativa dallapolizia giudiziaria non avrebbe potuto essere seguire un nuovo provvedimento ablativoemesso dal Pubblico Ministero per finalità probatorie.È infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite ilprincipio (da condividersi e ribadire) che la mancata convalida del sequestro di iniziativa nonpreclude la possibilità per il Pubblico Ministero di disporre autonomamente, in ogni tempo efinchè siano in corso le indagini preliminari, il sequestro probatorio delle medesime cose,indipendentemente dalla circostanza che esse siano state o meno nel frattempo restituiteall'interessato (Sez. U, n. 14 del 16/11/1992- dep. 1993, Lucchetta, Rv. 192207-01;successivamente Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, dep. 2016, Gaeta, Rv. 265772; Sez. 2, n.41786 del 06/10/2015, Micchichè, Rv. 264776; Sez. 5, n. 4937 del 25/11/2021, Cavatorta,Rv. 282776; Sez. 2, n. 8241 del 20/02/2026, in motivazione); si è, sul punto, chiarito che ilprincipio del ne bis in idem, ricavabile dalle linee generali dell'ordinamento processuale,comporta l’impossibilità di una reiterazione di un provvedimento avente medesimo oggetto efondato su identico contenuto, solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale non piùsoggetta ad impugnazione, la quale abbia escluso la sussistenza delle condizioni perdisporlo, e non anche nell'ipotesi del venir meno di un originario provvedimento ablativo permotivi puramente formali, quale è proprio quella di specie ove il sequestro di iniziativa dellapolizia giudiziaria era meramente caducato per difetto di convalida.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali relative al presente grado di giudizio e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]