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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 23549/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ERALDO [OSCURATO:PERSONA] di scrittura privata Istanza di verificazione Mancanza R.G.N. 10660/2020 Cron.

Rep.

Ud. 17/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi in nome collettivo di [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], già erede di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 3340/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta dalle attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto aveva condannato i convenuti, tutti nella qualità di eredi del reverendo parroco don [OSCURATO:PERSONA], e ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, al pagamento: in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in proprio, della complessiva somma di € 182.257,71,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo; e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 164.968,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo; condannava, altresì, i convenuti, ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, come liquidate e in distrazione.

Tali richieste delle originarie attrici si fondavano sul dedotto rapporto di lavoro domestico di entrambe alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] dal 1962 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data del decesso del prelato.

2. Con sentenza n. 4058/2014, la Corte d’ap pello di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva il gravame proposto dai restanti appellanti e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e condannava parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.

3. Con sente nza n. 2 1908/2018 , questa Corte Suprema accoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erede dell’istante [OSCURATO:PERSONA], contro la decisione di secondo grado, dichiarando assorbiti gli ulteriori quattro motivi di ricorso.

Cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demandava di regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

4. In particolare, nell’accogliere il primo motivo di quel ricorso, con il quale veniva dedotta la violazione e falsa applicazione de gli artt. 214, comma secondo, e 215 c.p.c., nonché dell’art. 2719 c.c., questa Corte aveva considerato: “6.1 Si premette che il giudice d’appello ha escluso valenza probatoria alla copia della dichiarazione di responsabilità prodotta in primo grado dalle ricorrenti, datata 24 maggio 1994, recante la firma “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto tempestivamente disconosciuta, quanto alla sua conformità all’originale, dai resistenti sui quali, oltre tutto, nella qualità di eredi del diretto firmatario non gravava un vero e proprio onere di disconoscimento ma solo quello di dichiarare di non conoscere la scrittura ovvero la sottoscrizione del loro autore. 6.2 Quanto ora rilevato esclude, in primo luogo, così disattendendosi la censura, più diffusamente articolata con il secondo motivo, la omessa considerazione della dichiarazione del Direttore della sede INPS di Ischia, avendo il giudice di appello dimostrato implicitamente di ritenere non dirimente tale dichiarazione, attribuendo rilievo decisivo al mancato rinvenimento dell’originale del documento presso la sede provinciale dell’istituto, attestato dal responsabile di detta sede. 6.3 La censura incentrata sulla inidoneità della contestazione avente ad oggetto la fotocopia della dichiarazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è infondata laddove assume la necessità della provenienza di tale contestazione dalla parte personalmente e non dal procuratore.

La sentenza impugnata è, infatti, sul punto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il disconoscimento della scrittura privata rientra nei poteri conferiti al difensore con la procura alla lite, essendo atto di natura processuale e non sostanziale, che non implica disposizione del diritto in contesa, ma concerne l’utilizzabilità del documento come mezzo di prova (Cass.01/02/2010 n. 2318). 6.4 La censura incentrata sulla inidoneità delle espressioni utilizzate a configurare contestazione del documento è invece inammissibile, sia perché, in violazione del precetto di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non viene riprodotto il contenuto specifico dei termini usati per effettuare tale disconoscimento (v. in particolare pagg. 18 e 19 del ricorso per cassazione), sia perché non vengono argomentate le ragioni per le quali tali espressioni dovevano ritenersi generiche o equivoche, tanto più che, come chiarito da questa Corte, il disconoscimento di un documento non richiede l’uso di formule sacramentali (Cass. 14/03/2006 n. 5461).

6.5. E’, invece, fondata la ulteriore censura con la quale si critica la sentenza impugnata per non avere provveduto ad accertare, sulla base degli elementi in atti, la conformità all’originale del documento costituito dall’autodenunzia all’INPS effettuata dal [OSCURATO:PERSONA].

6.6. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura di cui all’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 21/11/2011 n. 24456; Cass.21/04/2010 n. 9439; Cass. 03/02/2006 n. 2419; Cass. 15/06/2004 n. 11269), o di apprezzarne la efficacia rappresentativa (Cass.21/04/2010 n. 9439).6.7 La sentenza impugnata non è conforme ai principi sopra richiamati atteso che, a fronte del disconoscimento della copia fotostatica dell’autodenunzia, asseritamente depositata presso la sede INPS dal [OSCURATO:PERSONA], non ha proceduto ad alcuna verifica della conformità all’originale della copia contestata, come pure, invece, possibile sulla base di ragionamento presuntivo fondato sugli elementi acquisiti in atti (tra i quali la dichiarazione del responsabile della sede di Ischia che attestava la presenza presso il proprio ufficio di copie conformi ai documenti richiesti dai procuratori delle parti).

Come ricordato, infatti, il giudice di appello ha mostrato di attribuire efficacia preclusiva all’utilizzazione del documento al mero dato del mancato reperimento dell’originale presso la sede INPS”.

5. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di riassunzione da parte d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così provvedeva: “1) ferma restando la dichiarata cessazione della materia del contendere nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità”.

6. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, pur ritenendo che la dichiarazione di responsabilità del 24.5.1994, prodotta in copia all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse conforme all’originale, considerava che tale conformità all’originale “non dimostra l’effettiva attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] della autenticità della sottoscrizione da parte del procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], cui non ha fatto seguito la richiesta di verificazione della scrittura da parte del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Esclusa, perciò, l’utilizzabilità di tale documento, nel condividere pienamente la valutazione espressa nella sentenza n. 4058/2014, cui intendeva riportarsi, riteneva che il complessivo esame della prova testimoniale non consent iva di escludere che l’assidua presenza delle ricorrenti presso l’abitazione di don [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile all’esistenza di un legame tra le stesse e la comunità religiosa, della quale il parroco era inevitabilmente primo referente e necessario tramite.

7. Avverso tale decisione PIRO Abbondanzia, in proprio e quale erede di PIRO Candida, e PIRO Pasquale, in qualità di erede di PIRO Candida, ha nno proposto ricorso p er cassazione, affida to a cinque motivi.

8. Hanno resistito gli intimati con due di stinti controricorsi, ognuno per i due gruppi di essi in epigrafe specificati.

9. I controricorrentihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conil primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. (art. 360, co. 1, n. 3)”, per avere la Corte del rinvio ritenuto la sussistenza, la validità e la tempestività del disconoscimento dell’autenticità della scrittura a firma di don [OSCURATO:PERSONA], asseritamente effettuata dal procuratore degli eredi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2733 e 2735 c.c. nonché degli artt. 215, 216, 217, 345 c.p.c. anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, per avere la stessa Corte ritenuto inutilizzabile la scrittura privata di don [OSCURATO:PERSONA], sostenendo l’inesistenza di un’istanza di verificazione, che invece risultava implicitamente formulata mercè l’insistenza nell’accoglimento della domanda presupponente l’autenticità del documento, e omettendo, conseguenzialmente alla richiesta implicita di verificazione, di valutare la sufficienza degli elementi già raccolti ai fini dell’espletamento informale del relativo procedimento incidentale discostandosi, così, dall’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità.

3. Con un terzo motivo denuncia no “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c. nonché degli artt. 215, 216, 217, 345 e 424 c.p.c. anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Ivi, in subordine rispetto al precedente motivo, sostengono che la Corte territoriale avrebbe dovuto aprire formalmente procedimento ex art 217 c.p.c., invitando le parti a depositare scritture di comparazione ed articolare mezzi istruttori, procedendo indi alla nomina di un consulente tecnico per l’esame grafologico della sottoscrizione.

4. Con un quarto mot ivo denuncia no “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 416 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

Si dolgono che l’impugnata sentenza, nell’escludere la rilevanza delle deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si poggia sull’assunto secondo il quale le dichiarazioni dagli stessi rese “non appaiono incompatibili con l’affermazione che il rapporto fra le originarie parti del giudizio si fosse instaurato benevolentiae velaffectionis causa”.

5. Con un quinto motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)”, per essere la Corte d’appello di Napoli evidentemente incorsa nel vizio di travisamento della prova o, comunque, in un errore di percezione. 6.Il primo motivo è infondato.

7. Preliminarmente , dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso, sollevata dai due gruppi di controricorrenti (con talune sfumature), fondata sul preteso giudicato interno, che sarebbe derivato da quanto statuito da questa Corte Suprema nella propria suddetta sentenza.7.1.

Invero,i giudici del rinvio hanno fatto riferimento allo stesso principio di diritto, cui questa Corte, nella sent. n. 21908/2018 aveva reputato non conforme la sentenza allora oggetto di ricorso (cfr. i § 6.6 e 6.7 richiamati in narrativa) , e cioè che: “I n tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (n.d.r.: il grassetto è nel testo della motivazione a pag. 5 dell’impugnata sentenza).

7.2. Più in particolare, occorre dare conto di alcuni passaggi salienti dellavicenda processuale in relazione alla questione principale di nuovo in esame.

All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fu esibita dal teste [OSCURATO:PERSONA] la copia informe della dichiarazione in data 24.5.1994, recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], e già in quella sede il difensore all’epoca comune degli eredi di quest’ultimo, convenuti in giudizio, aveva contestato “la conformità della copia esibita agli originali”, pur chiedendo al giudice di “disporre che la sede INPS di Ischia ovvero l’ente che ne risulti in possesso produca gli originali degli atti oggi prodotti in fotocopia dal sig. [OSCURATO:PERSONA], riferisca in ordine agli eventuali accertamenti compiuti e atti adottati tanto anche al fine di consentire ai resistenti formale disconoscimento della firma sull’unica scrittura attribuita al reverendo don [OSCURATO:PERSONA]”.

Dunque, già in dettaoccasione il difensore dei resistenti operava un disconoscimento della conformità della copia prodotta al suo originale, chiaramente riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 2719 c.c.

7.3. In ogni caso, questa Corte nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, nell’accogliere il primo motivo di ricorso per cassazione all’epoca proposto, in cui veniva denunciata la violazione anche dell’art. 2719 cit., a più riprese nei § di motivazione richiamati in narrativa, ha specificato che si era in presenza appunto di un disconoscimento della copia fotostatica della c.d. autodenunzia, quanto alla sua conformità all’originale, e non anche di un disconoscimento riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 215, primo comma, n. 2), c.p.c.

E proprio per questo accertato contesto la decisione allora oggetto di ricorso per cassazione fu giudicata non conforme ai principi su visti, essendosi rilevato che la Corte del secondo grado “non ha proceduto ad alcuna verifica della conformità all’originale della copia contestata, come pure, invece, possibile sulla base di ragionamento presuntivo fondato sugli elementi acquisiti in atti (tra i quali la dichiarazione del responsabile della sede di Ischia che attestava la presenza presso il proprio ufficio di copie conformi ai documenti richiesti dai procuratori delle parti)”.

7.4. Ebbene, nell’impugnata sentenza è scritto in prima battuta che la Suprema Corte, “devolvendo a questa Corte territoriale la valutazione di conformità all’originale, ne ha implicitamente sancito l’utilizzabilità”.

La stessa Corte, quindi, ha appunto accertato che ricorresse di fatto tale conformità, il che, però, non ha considerato sul punto dirimente.

Ha, infatti, osservato: “Tuttavia la conformità della suindicata dichiarazione di responsabilità non dimostra l’effettiva attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] della dichiarazione, in presenza di un formale disconoscimento della autenticità della sottoscrizione da parte del procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], cui non ha fatto seguito la richiesta di verificazione della scrittura da parte del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”.

Più nello specifico ha osservato che: Invero all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], immediatamente successiva a quella in cui era stato acquisito il documento, il procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente disconosciuto “l’autenticità della sottoscrizione del Sig.

Rev. [OSCURATO:PERSONA]” ed il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la verificazione della scrittura .

La Corte napoletana ha così individuato un disconoscimento ulteriore rispetto a quello in precedenza sempre discusso in giudizio , anche innanzi a questa Corte di legittimità , ossia, quello circa la conformità della copia acquisita rispetto al suo originale, rientrante nell’alveo dell’art. 2719 c.c. (sicché non sussisteva alcun giudicato interno o preclusione); ha valorizzato, infatti, un disconoscimento diverso e successivo a quello già operato all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e chela stessa Corte ha ricondotto all a di fferente ipotesi di cui all’art. 215, comma primo, n. 2), c.p.c. (cfr. la parte di massima riportata in grassetto di cui s’è detto).

7.5. I ricorrenti hanno criticato tale nuovo rilievo dei giudici di rinvio, tra l’altro, in merito al significato di formale disconoscimento annesso dalla Corte napoletana alla dichiarazione del difensore dei convenuti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando che quest’ultimo aveva dichiarato: “ribadisce ogni formale disconoscimento già formalizzato anche in ordine all’autenticità della sottoscrizione”.

Secondo i ricorrenti, in sintesi tale dichiarazione nulla avrebbe aggiunto o modificato rispetto a quella precedente de ll’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che detto difensore si sarebbe limitato a confermare, a ribadire appunto, il precedente disconoscimento da subito operato, riferito, cioè, alla globale contestazione della conformità all’originale della copia acquisita, in questa chiave già comprensiva della sottoscrizione, visto che la copia fotostatica della dichiarazione reca appunto la firma del poi defunto parroco.

In questi termini, però, le deduzioni dei ricorrenti non possono essere seguite, perché, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, tale valutazione di ciò che integra disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., ad es., Cass. civ., sez.

II, 22.1.2018, n. 1537; id., sez.

III, 13.11.1980, n. 6081), se congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass. civ., sez.

II, 16.10.2020, n. 22577).

Ed i ricorrenti non hanno denunciato in questa sede anomalie motivazionali a riguardo in modo qui ammissibile.

7.6. Parimenti, non ha pregio il loro assunto circa la tardività del disconoscimento cui ha fatto riferimento la Corte del rinvio, in quanto l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era effettivamente l’udienza immediatamente successiva a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il documento era stato acquisito.

7.7. Tali deduzioni dei ricorrenti, piuttosto, mettono in luce un differente profilo su cui vale soffermarsi.

Il documento rispetto al quale la Corte del rinvio ha reputato operato in data 15.10.2008 un formale disconoscimento dell’autenticità “della sottoscrizione del Sig.

Rev. [OSCURATO:PERSONA]” è sempre il medesimo documento acquisito all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, una copia fotostatica.

Occorre, infatti, considerare che la Corte territoriale ha dato conto che, anche dopo l’attivazione in comune dei difensori delle parti, su apposita autorizzazione giudiziale, per ottenere lumi e documenti dall’INPS, non fu acquisito l’originale della dichiarazione, e neppure una copia conforme ad essa, la quale tuttavia il direttore della sede dell’Istituto di Ischia certificò essere presente nel suo archivio.Tuttavia, secondo un indirizzo attestato nei precedenti di questa Corte, la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione della copia fotostatica della scrittura privata ha l’onere di disconoscere anche l’originale successivamente depositato, per evitare che la scrittura si abbia per riconosciuta (così Cass. civ., sez.

I, 6.8.2015, n. 16551; id., sez.

II, 16.10.2020, n. 22577), e, per altro verso, in caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell’istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l’acquisizione in giudizio dell’originale del documento, il mancato rispetto dell’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata (in tal senso Cass. civ., sez.

III, 7.3.2022, n. 7340).

Nel caso di specie, come già notato, è incontroverso, ed anche la Corte del rinvio lo ha constatato, mai fu acquisito l’originale della ridetta dichiarazione.

Nondimeno gli elementi di novità emersi nelle more tra l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 15.10.2008 erano ulteriori emergenze utilia far concludere per la piena conformità della copia all’originale, conformità poi verificata dalla Corte territoriale in sede di rinvio.

E di tanto si era allora già avveduto il difensore dei convenuti, il quale, secondo quanto apprezzato dalla stessa Corte, aveva per questo formalmente disconosciuto “l’autenticità della sottoscrizione del Sig.

Rev. [OSCURATO:PERSONA]”.

7.8. In definitiva, nel peculiare contesto processuale sin qui considerato, si era verificata una situazione analoga a quella della sopravvenuta acquisizione dell’originale del documento, considerata nei precedenti di questa Corte citati nel §

7.7. di questa motivazione, nel senso che, pur non essendo stato acquisito l’originale del documento, era stata accertata l’esistenza di una “copia autentica” dello stesso (cfr. ult. comma dell’art. 215 c.p.c.).

Ed il difensore dei resistenti, piuttosto che richiedere la concessione di un termine per deliberare a riguardo come pure avrebbe potuto fare (cfr. sempre l’ora cit. ult. comma dell’art. 215), avvertendosi onerato a tanto, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva subito reiterato il disconoscimento mirandolo segnatamente all’autenticità della sottoscrizione del de cuius.

7.9. Alla luce di tutti i superiori rilievi, allora, deve escludersi che la Corte distrettuale abbia violato le previsioni di cui agli artt. 214 e 215, comma 1, n. 2), c.p.c.

8. Parimenti è infondato il secondo motivo.

8.1. E’ ben vero che, secondo un costante indirizzo di questa Corte, l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez.

VI, 2.11.2022, n. 32169).

Tuttavia, come per la valutazione di ciò che può integrare gli estremi di un disconoscimento, l’indagine volta a verificare se un’istanza di verificazione possa reputarsi formulata in via implicita è rimessa al giudice di merito, involgendo anch’essa accertamenti in punto di fatto.

Né a riguardo i ricorrenti per cassazione fanno valere anomalie motivazionali, in modo ammissibile in questa sede.

Nel caso in esame, come già evidenziato, la Corte del rinvio ha constatato che “il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la verificazione della scrittura”.

Nota allora per completezza il Collegio che i ricorrenti, nello svolgimento della censura in esame, deducono che si poteva “procedere all’informale esperimento della verificazione ove ritenuti sufficienti gli elementi già acquisiti in giudizio” e che tali elementi, inoltre, “potevano apparire sufficienti a definire in senso positivo la implicita richiesta di verificazione” (cfr. le facciate 27 e segg. del loro ricorso).

Ivi, però, neppure specificano le risultanze in base alle quali la Corte di merito avrebbe potuto rilevare per implicito la proposizione della loro istanza di verificazione.

Piuttosto, solo nella precedente, pur molto estesa , “sommaria esposizione dei fatti di causa”, gli stessi ricorrenti si limitano ad assumere che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la deduzione del difensore delle controparti in cui la Corte di rinvio ha visto un formale disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione del de cuius , Il procuratore delle ricorrenti … così letteralmente verbalizzava: “L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la causa alla stregua della documentale prova acquisita venga rinviata per la discussione e lettura del dispositivo” (cfr. facciata 12 del ricorso).

Ebbene, competeva comunque ai giudici di merito verificare se una siffatta richiesta, che non conteneva certamente un’istanza espressa di verificazione, potesse esprimere almeno per implicito una tale istanza.Né nella specie un’ istanza implicita poteva t rarsi dal solo dato che gli istanti insistessero per l’accoglimento delle domande di merito.

Invero, tutti i precedenti di legittimità, espressivi dell’indirizzo sopra richiamato, specificano che tale pretesa deve presupporre l’autenticità del documento, mentre nel caso in esame le domande nel cui accoglimento s’insisteva non presupponevano necessariamente tale autenticità, tanto che le originarie ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto l’espletamento di un’istruttoria orale per provare i loro assunti, prescindendo dal documento in questione, non da loro prodotto in causa, bensì acquisito d’ufficio a seguito dell’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], come già posto in luce.

8.2. Risulta conseguentemente incensurabile l’inutilizzabilità della scrittura privata in questione, come accertata dalla Corte del rinvio.Infatti, come di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (così Cass. civ., sez. un., 1.2.2022, n. 3086).

9. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte risulta l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, nel quale, in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, si prospetta una sorta di verificazione officiosa di completamento che la Corte territoriale in sededi rinvio avrebbe dovuto espletare nelle forme di cui all’art. 217 c.p.c., nella situazione venutasi a creare.

Tale tesi, comunque, si scontra con l’ineccepibilità sul piano giuridico della conclusione cui era giunta la Corte del rinvio nel senso di ritenere non richiesta a suo tempo, in primo grado, dal difensore delle attrici la verificazione della scrittura.

Peraltro, come già evidenziato in precedenza, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di primo grado, detto difensore aveva chiesto di rinviare la causa per la discussione, senza avanzare alcuna ulteriore richiesta istruttoria volta a dimostrare altrimenti l’autografia della sottoscrizione del de cuius; né per la verità dedurre che gli elementi già acquisiti fossero sufficienti a comprovare detta contestata autenticità.

10. Possono essere congiuntamente esaminati il quarto ed il quinto motivo di ricorso, tra loro evidentemente connessi in quanto entrambi attinenti al terreno dell’apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di rinvio (prescindend o ovviamente dal documento reputato inutilizzabile: cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza).

10.1. Essi risultano inammissibili per molteplici ragioni.

10.2. Quanto, infatti, alla violazione dell'art. 2697 c.c., pure denunciata con il quarto motivo, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, essa si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito(così, ex plurimis, di recente, Cass. civ., sez.

I, 12/05/2022, n. 15256).

Infatti, è pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così, sempre a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez.

II, 22.2.2022, n. 5732).

10.3. Ebbene, come risulta chiaramente dallo svolgimento di ambedue gli ultimi motivi, i ricorrenti, di là dalle numerose e disparate norme di diritto sostanziale e processuale delle quali assumono la violazione, in realtà muovono una critica all’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte in sede di rinvio.

Inoltre, tale critica si fonda su una parziale considerazione di quanto effettivamente esposto e valutato dalla Corte distrettuale, ed in tal senso la censura difetta della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c.

10.4. In particolare, i giudici del rinvio, dopo aver richiamato principi consolidati in tema di lavoro subordinato e di onere de lla prova a riguardo(principi che i ricorrenti non pongono in dubbio ) , non hanno, omisso medio, affermato che le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “non appaiono incompatibili con l’affermazione che il rapporto fra le originarie parti del giudizio si fosse instaurato benevolentiae vel affectionis causa”, come invece opinano i ricorrenti.

La Corte napoletana, infatti, ha ritenuto che quelle deposizioni, “tendenzialmente favorevoli alla prospettazione dei fatti resa dalle ricorrenti, appaiono del tutto avulse da precisi riferimenti ai tempi, ai luoghi, alle modalità esecutive della prestazione dedotta in giudizio, anzi sono contrassegnate dall’uso di espressioni che rivelano una conoscenza oltremodo superficiale e frammentaria dei fatti di causa, …”.

La stessa Corte, poi, ha diffusamente esaminato e valutato, distintamente, tali due testimonianze, così spiegando il suo giudizio a riguardo (cfr. pagg. 7-8 della sua decisione).

Non ha mancato, ancora, di considerare pure le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del già nominato [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] erto e di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in extenso pagg. 8-9 della sua sentenza).

Ed è solo dopo tale ampia disamina delle risultanze processuali che la Corte di merito ha concluso che: “Il complessivo esame della prova testimoniale non consente, dunque, di escludere che l’assidua presenza delle ricorrenti presso l’abitazione di don [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile all’esistenza di un legame tra le stesse e la comunità religiosa, della quale il parroco era inevitabilmente primo referente e necessario tramite”, soggiungendo che: “Ne consegue che le dichiarazioni dei predetti testi sono nel loro complesso del tutto insufficienti a sorreggere l’affermazione che tra i danti causa degli odierni contraddittori fosse sorto, dall’anno 1962 sino all’epoca del decesso del parroco, un rapporto di natura professionale, con quelle caratteristiche di continuità e di regolare sottoposizione al potere datoriale, rivelatrici dell’esistenza di un vincolo di subordinazione”.

10.5. Pertanto, non solo nessuna illegittima inversione degli oneri probatori è dato riscontrare nella decisione impugnata, ma i ricorrenti, prospettando nel quinto motivo un vizio di travisamento della prova, in realtà propongono una propria rilettura di talune deposizioni (cfr. in particolare facciate 36-39 del ricorso), il che ovviamente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

11. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, come distintamente liquidate in dispositivo per i due gruppi di controricorrenti, e con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari, per i controricorrenti difesi da questi ultimi.

Inoltre, i ricorrenti sono tenut i al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi per i controricorrenti difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e distrae in favore di questi ultimi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore degli ulteriori controricorrenti, s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10660-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ERALDO [OSCURATO:PERSONA] di scrittura privata Istanza di verificazione Mancanza R.G.N. 10660/2020 Cron. Rep. Ud. 17/05/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi in nome collettivo di [OSCURATO:PERSONA], tutti eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], già erede di [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 369/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 3340/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta dalle attrici [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto aveva condannato i convenuti, tutti nella qualità di eredi del reverendo parroco don [OSCURATO:PERSONA], e ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, al pagamento: in favore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in proprio, della complessiva somma di € 182.257,71,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo; e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’originaria ricorrente [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di € 164.968,74, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo; condannava, altresì, i convenuti, ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, come liquidate e in distrazione. Tali richieste delle originarie attrici si fondavano sul dedotto rapporto di lavoro domestico di entrambe alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] dal 1962 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data del decesso del prelato. 2. Con sentenza n. 4058/2014, la Corte d’ap pello di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva il gravame proposto dai restanti appellanti e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e condannava parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado. 3. Con sente nza n. 2 1908/2018 , questa Corte Suprema accoglieva il primo motivo del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erede dell’istante [OSCURATO:PERSONA], contro la decisione di secondo grado, dichiarando assorbiti gli ulteriori quattro motivi di ricorso. Cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demandava di regolare anche le spese del giudizio di legittimità. 4. In particolare, nell’accogliere il primo motivo di quel ricorso, con il quale veniva dedotta la violazione e falsa applicazione de gli artt. 214, comma secondo, e 215 c.p.c., nonché dell’art. 2719 c.c., questa Corte aveva considerato: “6.1 Si premette che il giudice d’appello ha escluso valenza probatoria alla copia della dichiarazione di responsabilità prodotta in primo grado dalle ricorrenti, datata 24 maggio 1994, recante la firma “[OSCURATO:PERSONA]”, in quanto tempestivamente disconosciuta, quanto alla sua conformità all’originale, dai resistenti sui quali, oltre tutto, nella qualità di eredi del diretto firmatario non gravava un vero e proprio onere di disconoscimento ma solo quello di dichiarare di non conoscere la scrittura ovvero la sottoscrizione del loro autore. 6.2 Quanto ora rilevato esclude, in primo luogo, così disattendendosi la censura, più diffusamente articolata con il secondo motivo, la omessa considerazione della dichiarazione del Direttore della sede INPS di Ischia, avendo il giudice di appello dimostrato implicitamente di ritenere non dirimente tale dichiarazione, attribuendo rilievo decisivo al mancato rinvenimento dell’originale del documento presso la sede provinciale dell’istituto, attestato dal responsabile di detta sede. 6.3 La censura incentrata sulla inidoneità della contestazione avente ad oggetto la fotocopia della dichiarazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] è infondata laddove assume la necessità della provenienza di tale contestazione dalla parte personalmente e non dal procuratore. La sentenza impugnata è, infatti, sul punto conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il disconoscimento della scrittura privata rientra nei poteri conferiti al difensore con la procura alla lite, essendo atto di natura processuale e non sostanziale, che non implica disposizione del diritto in contesa, ma concerne l’utilizzabilità del documento come mezzo di prova (Cass.01/02/2010 n. 2318). 6.4 La censura incentrata sulla inidoneità delle espressioni utilizzate a configurare contestazione del documento è invece inammissibile, sia perché, in violazione del precetto di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non viene riprodotto il contenuto specifico dei termini usati per effettuare tale disconoscimento (v. in particolare pagg. 18 e 19 del ricorso per cassazione), sia perché non vengono argomentate le ragioni per le quali tali espressioni dovevano ritenersi generiche o equivoche, tanto più che, come chiarito da questa Corte, il disconoscimento di un documento non richiede l’uso di formule sacramentali (Cass. 14/03/2006 n. 5461). 6.5. E’, invece, fondata la ulteriore censura con la quale si critica la sentenza impugnata per non avere provveduto ad accertare, sulla base degli elementi in atti, la conformità all’originale del documento costituito dall’autodenunzia all’INPS effettuata dal [OSCURATO:PERSONA]. 6.6. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di dare continuità, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura di cui all’art. 2719 cod. civ., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215, primo comma, numero 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 21/11/2011 n. 24456; Cass.21/04/2010 n. 9439; Cass. 03/02/2006 n. 2419; Cass. 15/06/2004 n. 11269), o di apprezzarne la efficacia rappresentativa (Cass.21/04/2010 n. 9439).6.7 La sentenza impugnata non è conforme ai principi sopra richiamati atteso che, a fronte del disconoscimento della copia fotostatica dell’autodenunzia, asseritamente depositata presso la sede INPS dal [OSCURATO:PERSONA], non ha proceduto ad alcuna verifica della conformità all’originale della copia contestata, come pure, invece, possibile sulla base di ragionamento presuntivo fondato sugli elementi acquisiti in atti (tra i quali la dichiarazione del responsabile della sede di Ischia che attestava la presenza presso il proprio ufficio di copie conformi ai documenti richiesti dai procuratori delle parti). Come ricordato, infatti, il giudice di appello ha mostrato di attribuire efficacia preclusiva all’utilizzazione del documento al mero dato del mancato reperimento dell’originale presso la sede INPS”. 5. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito di riassunzione da parte d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così provvedeva: “1) ferma restando la dichiarata cessazione della materia del contendere nei confronti degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigetta la domanda proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2) compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità”. 6. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, pur ritenendo che la dichiarazione di responsabilità del 24.5.1994, prodotta in copia all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fosse conforme all’originale, considerava che tale conformità all’originale “non dimostra l’effettiva attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] della autenticità della sottoscrizione da parte del procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], cui non ha fatto seguito la richiesta di verificazione della scrittura da parte del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Esclusa, perciò, l’utilizzabilità di tale documento, nel condividere pienamente la valutazione espressa nella sentenza n. 4058/2014, cui intendeva riportarsi, riteneva che il complessivo esame della prova testimoniale non consent iva di escludere che l’assidua presenza delle ricorrenti presso l’abitazione di don [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile all’esistenza di un legame tra le stesse e la comunità religiosa, della quale il parroco era inevitabilmente primo referente e necessario tramite. 7. Avverso tale decisione PIRO Abbondanzia, in proprio e quale erede di PIRO Candida, e PIRO Pasquale, in qualità di erede di PIRO Candida, ha nno proposto ricorso p er cassazione, affida to a cinque motivi. 8. Hanno resistito gli intimati con due di stinti controricorsi, ognuno per i due gruppi di essi in epigrafe specificati. 9. I controricorrentihanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ. (art. 360, co. 1, n. 3)”, per avere la Corte del rinvio ritenuto la sussistenza, la validità e la tempestività del disconoscimento dell’autenticità della scrittura a firma di don [OSCURATO:PERSONA], asseritamente effettuata dal procuratore degli eredi all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Con il secondo motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2733 e 2735 c.c. nonché degli artt. 215, 216, 217, 345 c.p.c. anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”, per avere la stessa Corte ritenuto inutilizzabile la scrittura privata di don [OSCURATO:PERSONA], sostenendo l’inesistenza di un’istanza di verificazione, che invece risultava implicitamente formulata mercè l’insistenza nell’accoglimento della domanda presupponente l’autenticità del documento, e omettendo, conseguenzialmente alla richiesta implicita di verificazione, di valutare la sufficienza degli elementi già raccolti ai fini dell’espletamento informale del relativo procedimento incidentale discostandosi, così, dall’orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. 3. Con un terzo motivo denuncia no “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2730, 2733 e 2735 c.c. nonché degli artt. 215, 216, 217, 345 e 424 c.p.c. anche in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Ivi, in subordine rispetto al precedente motivo, sostengono che la Corte territoriale avrebbe dovuto aprire formalmente procedimento ex art 217 c.p.c., invitando le parti a depositare scritture di comparazione ed articolare mezzi istruttori, procedendo indi alla nomina di un consulente tecnico per l’esame grafologico della sottoscrizione. 4. Con un quarto mot ivo denuncia no “Violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112 e 416 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2094 e 2697 cod. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Si dolgono che l’impugnata sentenza, nell’escludere la rilevanza delle deposizioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si poggia sull’assunto secondo il quale le dichiarazioni dagli stessi rese “non appaiono incompatibili con l’affermazione che il rapporto fra le originarie parti del giudizio si fosse instaurato benevolentiae velaffectionis causa”. 5. Con un quinto motivo denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.)”, per essere la Corte d’appello di Napoli evidentemente incorsa nel vizio di travisamento della prova o, comunque, in un errore di percezione. 6.Il primo motivo è infondato. 7. Preliminarmente , dev’essere disattesa l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo di ricorso, sollevata dai due gruppi di controricorrenti (con talune sfumature), fondata sul preteso giudicato interno, che sarebbe derivato da quanto statuito da questa Corte Suprema nella propria suddetta sentenza.7.1. Invero,i giudici del rinvio hanno fatto riferimento allo stesso principio di diritto, cui questa Corte, nella sent. n. 21908/2018 aveva reputato non conforme la sentenza allora oggetto di ricorso (cfr. i § 6.6 e 6.7 richiamati in narrativa) , e cioè che: “I n tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest’ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (n.d.r.: il grassetto è nel testo della motivazione a pag. 5 dell’impugnata sentenza). 7.2. Più in particolare, occorre dare conto di alcuni passaggi salienti dellavicenda processuale in relazione alla questione principale di nuovo in esame. All’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fu esibita dal teste [OSCURATO:PERSONA] la copia informe della dichiarazione in data 24.5.1994, recante la sottoscrizione di [OSCURATO:PERSONA], e già in quella sede il difensore all’epoca comune degli eredi di quest’ultimo, convenuti in giudizio, aveva contestato “la conformità della copia esibita agli originali”, pur chiedendo al giudice di “disporre che la sede INPS di Ischia ovvero l’ente che ne risulti in possesso produca gli originali degli atti oggi prodotti in fotocopia dal sig. [OSCURATO:PERSONA], riferisca in ordine agli eventuali accertamenti compiuti e atti adottati tanto anche al fine di consentire ai resistenti formale disconoscimento della firma sull’unica scrittura attribuita al reverendo don [OSCURATO:PERSONA]”. Dunque, già in dettaoccasione il difensore dei resistenti operava un disconoscimento della conformità della copia prodotta al suo originale, chiaramente riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 2719 c.c. 7.3. In ogni caso, questa Corte nella precedente sentenza di annullamento con rinvio, nell’accogliere il primo motivo di ricorso per cassazione all’epoca proposto, in cui veniva denunciata la violazione anche dell’art. 2719 cit., a più riprese nei § di motivazione richiamati in narrativa, ha specificato che si era in presenza appunto di un disconoscimento della copia fotostatica della c.d. autodenunzia, quanto alla sua conformità all’originale, e non anche di un disconoscimento riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 215, primo comma, n. 2), c.p.c. E proprio per questo accertato contesto la decisione allora oggetto di ricorso per cassazione fu giudicata non conforme ai principi su visti, essendosi rilevato che la Corte del secondo grado “non ha proceduto ad alcuna verifica della conformità all’originale della copia contestata, come pure, invece, possibile sulla base di ragionamento presuntivo fondato sugli elementi acquisiti in atti (tra i quali la dichiarazione del responsabile della sede di Ischia che attestava la presenza presso il proprio ufficio di copie conformi ai documenti richiesti dai procuratori delle parti)”. 7.4. Ebbene, nell’impugnata sentenza è scritto in prima battuta che la Suprema Corte, “devolvendo a questa Corte territoriale la valutazione di conformità all’originale, ne ha implicitamente sancito l’utilizzabilità”. La stessa Corte, quindi, ha appunto accertato che ricorresse di fatto tale conformità, il che, però, non ha considerato sul punto dirimente. Ha, infatti, osservato: “Tuttavia la conformità della suindicata dichiarazione di responsabilità non dimostra l’effettiva attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] della dichiarazione, in presenza di un formale disconoscimento della autenticità della sottoscrizione da parte del procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], cui non ha fatto seguito la richiesta di verificazione della scrittura da parte del procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Più nello specifico ha osservato che: Invero all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], immediatamente successiva a quella in cui era stato acquisito il documento, il procuratore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ha formalmente disconosciuto “l’autenticità della sottoscrizione del Sig. Rev. [OSCURATO:PERSONA]” ed il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la verificazione della scrittura . La Corte napoletana ha così individuato un disconoscimento ulteriore rispetto a quello in precedenza sempre discusso in giudizio , anche innanzi a questa Corte di legittimità , ossia, quello circa la conformità della copia acquisita rispetto al suo originale, rientrante nell’alveo dell’art. 2719 c.c. (sicché non sussisteva alcun giudicato interno o preclusione); ha valorizzato, infatti, un disconoscimento diverso e successivo a quello già operato all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e chela stessa Corte ha ricondotto all a di fferente ipotesi di cui all’art. 215, comma primo, n. 2), c.p.c. (cfr. la parte di massima riportata in grassetto di cui s’è detto). 7.5. I ricorrenti hanno criticato tale nuovo rilievo dei giudici di rinvio, tra l’altro, in merito al significato di formale disconoscimento annesso dalla Corte napoletana alla dichiarazione del difensore dei convenuti all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], evidenziando che quest’ultimo aveva dichiarato: “ribadisce ogni formale disconoscimento già formalizzato anche in ordine all’autenticità della sottoscrizione”. Secondo i ricorrenti, in sintesi tale dichiarazione nulla avrebbe aggiunto o modificato rispetto a quella precedente de ll’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel senso che detto difensore si sarebbe limitato a confermare, a ribadire appunto, il precedente disconoscimento da subito operato, riferito, cioè, alla globale contestazione della conformità all’originale della copia acquisita, in questa chiave già comprensiva della sottoscrizione, visto che la copia fotostatica della dichiarazione reca appunto la firma del poi defunto parroco. In questi termini, però, le deduzioni dei ricorrenti non possono essere seguite, perché, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, tale valutazione di ciò che integra disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., ad es., Cass. civ., sez. II, 22.1.2018, n. 1537; id., sez. III, 13.11.1980, n. 6081), se congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass. civ., sez. II, 16.10.2020, n. 22577). Ed i ricorrenti non hanno denunciato in questa sede anomalie motivazionali a riguardo in modo qui ammissibile. 7.6. Parimenti, non ha pregio il loro assunto circa la tardività del disconoscimento cui ha fatto riferimento la Corte del rinvio, in quanto l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era effettivamente l’udienza immediatamente successiva a quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui il documento era stato acquisito. 7.7. Tali deduzioni dei ricorrenti, piuttosto, mettono in luce un differente profilo su cui vale soffermarsi. Il documento rispetto al quale la Corte del rinvio ha reputato operato in data 15.10.2008 un formale disconoscimento dell’autenticità “della sottoscrizione del Sig. Rev. [OSCURATO:PERSONA]” è sempre il medesimo documento acquisito all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire, una copia fotostatica. Occorre, infatti, considerare che la Corte territoriale ha dato conto che, anche dopo l’attivazione in comune dei difensori delle parti, su apposita autorizzazione giudiziale, per ottenere lumi e documenti dall’INPS, non fu acquisito l’originale della dichiarazione, e neppure una copia conforme ad essa, la quale tuttavia il direttore della sede dell’Istituto di Ischia certificò essere presente nel suo archivio.Tuttavia, secondo un indirizzo attestato nei precedenti di questa Corte, la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione della copia fotostatica della scrittura privata ha l’onere di disconoscere anche l’originale successivamente depositato, per evitare che la scrittura si abbia per riconosciuta (così Cass. civ., sez. I, 6.8.2015, n. 16551; id., sez. II, 16.10.2020, n. 22577), e, per altro verso, in caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia, la proposizione dell’istanza di verificazione non impedisce di far valere, dopo l’acquisizione in giudizio dell’originale del documento, il mancato rispetto dell’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale, non potendosi configurare una rinuncia tacita ad eccepire una decadenza prima che questa si sia verificata (in tal senso Cass. civ., sez. III, 7.3.2022, n. 7340). Nel caso di specie, come già notato, è incontroverso, ed anche la Corte del rinvio lo ha constatato, mai fu acquisito l’originale della ridetta dichiarazione. Nondimeno gli elementi di novità emersi nelle more tra l’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella del 15.10.2008 erano ulteriori emergenze utilia far concludere per la piena conformità della copia all’originale, conformità poi verificata dalla Corte territoriale in sede di rinvio. E di tanto si era allora già avveduto il difensore dei convenuti, il quale, secondo quanto apprezzato dalla stessa Corte, aveva per questo formalmente disconosciuto “l’autenticità della sottoscrizione del Sig. Rev. [OSCURATO:PERSONA]”. 7.8. In definitiva, nel peculiare contesto processuale sin qui considerato, si era verificata una situazione analoga a quella della sopravvenuta acquisizione dell’originale del documento, considerata nei precedenti di questa Corte citati nel § 7.7. di questa motivazione, nel senso che, pur non essendo stato acquisito l’originale del documento, era stata accertata l’esistenza di una “copia autentica” dello stesso (cfr. ult. comma dell’art. 215 c.p.c.). Ed il difensore dei resistenti, piuttosto che richiedere la concessione di un termine per deliberare a riguardo come pure avrebbe potuto fare (cfr. sempre l’ora cit. ult. comma dell’art. 215), avvertendosi onerato a tanto, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva subito reiterato il disconoscimento mirandolo segnatamente all’autenticità della sottoscrizione del de cuius. 7.9. Alla luce di tutti i superiori rilievi, allora, deve escludersi che la Corte distrettuale abbia violato le previsioni di cui agli artt. 214 e 215, comma 1, n. 2), c.p.c. 8. Parimenti è infondato il secondo motivo. 8.1. E’ ben vero che, secondo un costante indirizzo di questa Corte, l’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. VI, 2.11.2022, n. 32169). Tuttavia, come per la valutazione di ciò che può integrare gli estremi di un disconoscimento, l’indagine volta a verificare se un’istanza di verificazione possa reputarsi formulata in via implicita è rimessa al giudice di merito, involgendo anch’essa accertamenti in punto di fatto. Né a riguardo i ricorrenti per cassazione fanno valere anomalie motivazionali, in modo ammissibile in questa sede. Nel caso in esame, come già evidenziato, la Corte del rinvio ha constatato che “il procuratore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto la verificazione della scrittura”. Nota allora per completezza il Collegio che i ricorrenti, nello svolgimento della censura in esame, deducono che si poteva “procedere all’informale esperimento della verificazione ove ritenuti sufficienti gli elementi già acquisiti in giudizio” e che tali elementi, inoltre, “potevano apparire sufficienti a definire in senso positivo la implicita richiesta di verificazione” (cfr. le facciate 27 e segg. del loro ricorso). Ivi, però, neppure specificano le risultanze in base alle quali la Corte di merito avrebbe potuto rilevare per implicito la proposizione della loro istanza di verificazione. Piuttosto, solo nella precedente, pur molto estesa , “sommaria esposizione dei fatti di causa”, gli stessi ricorrenti si limitano ad assumere che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo la deduzione del difensore delle controparti in cui la Corte di rinvio ha visto un formale disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione del de cuius , Il procuratore delle ricorrenti … così letteralmente verbalizzava: “L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la causa alla stregua della documentale prova acquisita venga rinviata per la discussione e lettura del dispositivo” (cfr. facciata 12 del ricorso). Ebbene, competeva comunque ai giudici di merito verificare se una siffatta richiesta, che non conteneva certamente un’istanza espressa di verificazione, potesse esprimere almeno per implicito una tale istanza.Né nella specie un’ istanza implicita poteva t rarsi dal solo dato che gli istanti insistessero per l’accoglimento delle domande di merito. Invero, tutti i precedenti di legittimità, espressivi dell’indirizzo sopra richiamato, specificano che tale pretesa deve presupporre l’autenticità del documento, mentre nel caso in esame le domande nel cui accoglimento s’insisteva non presupponevano necessariamente tale autenticità, tanto che le originarie ricorrenti avevano chiesto ed ottenuto l’espletamento di un’istruttoria orale per provare i loro assunti, prescindendo dal documento in questione, non da loro prodotto in causa, bensì acquisito d’ufficio a seguito dell’escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], come già posto in luce. 8.2. Risulta conseguentemente incensurabile l’inutilizzabilità della scrittura privata in questione, come accertata dalla Corte del rinvio.Infatti, come di recente ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, la mancata proposizione dell’istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (così Cass. civ., sez. un., 1.2.2022, n. 3086). 9. Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte risulta l’infondatezza anche del terzo motivo di ricorso, nel quale, in via subordinata rispetto ai motivi precedenti, si prospetta una sorta di verificazione officiosa di completamento che la Corte territoriale in sededi rinvio avrebbe dovuto espletare nelle forme di cui all’art. 217 c.p.c., nella situazione venutasi a creare. Tale tesi, comunque, si scontra con l’ineccepibilità sul piano giuridico della conclusione cui era giunta la Corte del rinvio nel senso di ritenere non richiesta a suo tempo, in primo grado, dal difensore delle attrici la verificazione della scrittura. Peraltro, come già evidenziato in precedenza, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di primo grado, detto difensore aveva chiesto di rinviare la causa per la discussione, senza avanzare alcuna ulteriore richiesta istruttoria volta a dimostrare altrimenti l’autografia della sottoscrizione del de cuius; né per la verità dedurre che gli elementi già acquisiti fossero sufficienti a comprovare detta contestata autenticità. 10. Possono essere congiuntamente esaminati il quarto ed il quinto motivo di ricorso, tra loro evidentemente connessi in quanto entrambi attinenti al terreno dell’apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di rinvio (prescindend o ovviamente dal documento reputato inutilizzabile: cfr. pag. 5 dell’impugnata sentenza). 10.1. Essi risultano inammissibili per molteplici ragioni. 10.2. Quanto, infatti, alla violazione dell'art. 2697 c.c., pure denunciata con il quarto motivo, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, essa si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, ma non anche laddove si contesti il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, assumendosi che le stesse non avrebbero dovuto portare al convincimento raggiunto dal giudice di merito(così, ex plurimis, di recente, Cass. civ., sez. I, 12/05/2022, n. 15256). Infatti, è pacifico che sono riservati al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (così, sempre a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. II, 22.2.2022, n. 5732). 10.3. Ebbene, come risulta chiaramente dallo svolgimento di ambedue gli ultimi motivi, i ricorrenti, di là dalle numerose e disparate norme di diritto sostanziale e processuale delle quali assumono la violazione, in realtà muovono una critica all’apprezzamento probatorio compiuto dalla Corte in sede di rinvio. Inoltre, tale critica si fonda su una parziale considerazione di quanto effettivamente esposto e valutato dalla Corte distrettuale, ed in tal senso la censura difetta della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 10.4. In particolare, i giudici del rinvio, dopo aver richiamato principi consolidati in tema di lavoro subordinato e di onere de lla prova a riguardo(principi che i ricorrenti non pongono in dubbio ) , non hanno, omisso medio, affermato che le dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “non appaiono incompatibili con l’affermazione che il rapporto fra le originarie parti del giudizio si fosse instaurato benevolentiae vel affectionis causa”, come invece opinano i ricorrenti. La Corte napoletana, infatti, ha ritenuto che quelle deposizioni, “tendenzialmente favorevoli alla prospettazione dei fatti resa dalle ricorrenti, appaiono del tutto avulse da precisi riferimenti ai tempi, ai luoghi, alle modalità esecutive della prestazione dedotta in giudizio, anzi sono contrassegnate dall’uso di espressioni che rivelano una conoscenza oltremodo superficiale e frammentaria dei fatti di causa, …”. La stessa Corte, poi, ha diffusamente esaminato e valutato, distintamente, tali due testimonianze, così spiegando il suo giudizio a riguardo (cfr. pagg. 7-8 della sua decisione). Non ha mancato, ancora, di considerare pure le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del già nominato [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] erto e di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in extenso pagg. 8-9 della sua sentenza). Ed è solo dopo tale ampia disamina delle risultanze processuali che la Corte di merito ha concluso che: “Il complessivo esame della prova testimoniale non consente, dunque, di escludere che l’assidua presenza delle ricorrenti presso l’abitazione di don [OSCURATO:PERSONA] fosse imputabile all’esistenza di un legame tra le stesse e la comunità religiosa, della quale il parroco era inevitabilmente primo referente e necessario tramite”, soggiungendo che: “Ne consegue che le dichiarazioni dei predetti testi sono nel loro complesso del tutto insufficienti a sorreggere l’affermazione che tra i danti causa degli odierni contraddittori fosse sorto, dall’anno 1962 sino all’epoca del decesso del parroco, un rapporto di natura professionale, con quelle caratteristiche di continuità e di regolare sottoposizione al potere datoriale, rivelatrici dell’esistenza di un vincolo di subordinazione”. 10.5. Pertanto, non solo nessuna illegittima inversione degli oneri probatori è dato riscontrare nella decisione impugnata, ma i ricorrenti, prospettando nel quinto motivo un vizio di travisamento della prova, in realtà propongono una propria rilettura di talune deposizioni (cfr. in particolare facciate 36-39 del ricorso), il che ovviamente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 11. I ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannati al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, come distintamente liquidate in dispositivo per i due gruppi di controricorrenti, e con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi anticipatari, per i controricorrenti difesi da questi ultimi. Inoltre, i ricorrenti sono tenut i al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi per i controricorrenti difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e distrae in favore di questi ultimi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore degli ulteriori controricorrenti, s
Sentenza Cassazione n. 23549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris