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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 08956/2022

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ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15450/18 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della de cuius [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede della de cuius [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA] e di erede della de cuius [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, al Viale delle Medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 3462/13/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.

TVF011205017/2010; TVF011205036/2010; TVF031204835/2010; Vista la documentazione depositata dalle parti contribuenti ai fini della definizione agevolata della controversia, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; vista anche la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto della regolarità della definizione /,2 della lite con riferimento alla contribuente [OSCURATO:PERSONA], come da nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] di Bari (atto impositivo n.

TVF011205017/2010); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese re) del processo estinto restano a carico delle parta che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 4tL, 2 c 2 r, i Il Presidente , j [OSCURATO:PERSONA] c3gi, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15450/18 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede della de cuius [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di erede della de cuius [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di socia della [OSCURATO:SOCIETA] e di erede della de cuius [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, al Viale delle Medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 3462/13/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TVF011205017/2010; TVF011205036/2010; TVF031204835/2010; Vista la documentazione depositata dalle parti contribuenti ai fini della definizione agevolata della controversia, ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; vista anche la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto della regolarità della definizione /,2 della lite con riferimento alla contribuente [OSCURATO:PERSONA], come da nota del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] di Bari (atto impositivo n. TVF011205017/2010); rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese re) del processo estinto restano a carico delle parta che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma 4tL, 2 c 2 r, i Il Presidente , j [OSCURATO:PERSONA] c3gi, 1
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