CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.R. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso2026 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;1469 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] "M.Picone";- intimato -Numero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026avverso la sentenza n. 23/2022 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 05/05/2026BARI, depositata il 19/01/2022 R.G.N. 730/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 19/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diBari rigettava i gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA] edal C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche- avverso lasentenza del Tribunale di Bari del 5/2/2020.2. La lavoratrice, che ha agito in riassunzione a seguito dideclinatoria di giurisdizione operata dal Tar del Lazio consentenza del 1/3/2019, assunta il 2/5/2012 come tecnologo diIII livello con contratto a tempo determinato più volte prorogatofino al dicembre 2015, aveva rivendicato il proprio diritto allastabilizzazione in forza dell’art. 20 del d.lgs. n.75/2017 dalladata di entrata in vigore del decreto o in subordine da deliberadel 16/11/2018, assumendo a fondamento della pretesa che ilCNR, con detta delibera, ed in forza di tale disposizione, avevaassunto a tempo indeterminato le unità di personale in servizioalla data di entrata in vigore del decreto (22/6/2017),riservandosi ogni decisione in merito riguardo agli altrilegittimati (tra i quali la stessa) nel successivo biennio; ma nelcontempo, in applicazione del secondo comma dell’articolo 20cit., aveva indetto ed espletato una procedura riservata, inmisura non superiore al 50%, al personale flessibile in servizioo che avesse maturato tre anni di servizio, anche noncontinuativi, negli ultimi otto.Numero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026Tanto premesso in fatto, aveva addotto a ragione di illegittimitàil fatto che la propria stabilizzazione fosse stata postergatarispetto a tale procedura.3. Per quanto ancora rileva, la sentenza impugnata rigettavail gravame assumendo che (in sintesi): il primo comma dell’art.20 cit., secondo il suo tenore testuale, non poneva alcun obbligodi stabilizzare, ma una mera facoltà. Né rilevava in sensocontrario che la controversia inerente la procedura selettivafattispecie della stabilizzazione valutazioni discrezionali néprocedure selettive specifiche, posto che ciò che veniva inconsiderazione era, nel caso in esame, l’ordine di priorità tra laprocedura di stabilizzazione prevista dal comma 1, ed ilconcorso riservato di cui al comma 2, in ordine al quale la leggenulla disponeva, sì che la scelta spettava all’Amministrazione, aprescindere dalla presenza delle risorse finanziarie necessariealla stabilizzazione. Né la scelta compiuta era contraria aiprincìpi generali di correttezza e buona fede, posto che ilreclutamento per concorso costituiva la forma ordinaria diassunzione, la più imparziale e quella meglio atta alla selezionedei più capaci e meritevoli. Nè tale soluzione era in contrastocon la legge delega, posto che questa stessa, all’art. 17,prevedeva entrambi i mezzi di reclutamento, senza porre tra diessi alcun ordine di priorità.Infine, l’obbligo a stabilizzare non poteva trovare titolo dagliimpegni assunti dal CNR all’esito della riunione del CDA del1/6/2020, posto che dalla documentazione prodotta si evincevasolo che, in attuazione del Piano di fabbisogno 2019/2021, erastata autorizzata l’assunzione di 36 unità in possesso deiNumero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026requisiti di cui all’art. 20, comma 1, del d.lgs. n.75/2017, comeintegrato dall’art. 6 del d.l. n. 126/2019, conv. in legge n.159/2019; senza che da essa risultassero i profili professionalidel personale da stabilizzare, sì che non era «Possibileaffermare con la dovuta certezza che Campanale fosse tra ipossibili destinatari dell'impegno e, quindi, che dovesse esserestabilizzata a seguito di mera rappresentazione della propriamanifestazione di interesse».4. Per la cassazione della sentenza ricorre Campanale con5. Resiste il Consiglio Nazionale delle Ricerche concontroricorso. Il CNR – Istituto per le applicazioni del calcolo“M. Picone” è rimasto intimato.6. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art.360 c.p.c., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 63, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 in riferimento agliartt. 3 e 97 della Costituzione.Si insiste sull’assunto secondo il quale la stabilizzazione previstadall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n.75/2017 fosse doverosa, amero seguito della manifestazione di interesse della lavoratricee della sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione,trovandosi a seguito di ciò la lavoratrice già nella condizione di“vincitrice di concorso”.2. Il motivo è infondato.L’art.20, comma 1, del d.lgs. n.75/2017, nel prevedere che «Leamministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre ilricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalitàNumero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempodeterminato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza conil piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, econ l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumerea tempo indeterminato personale non dirigenziale che posseggatutti i seguenti requisiti...» è del tutto chiaro, nel suo inequivocotenore testuale, nel senso che la stabilizzazione del personaleprecario formava oggetto di una mera facoltà discrezionale enon di un obbligo. Tanto è già stato affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] SU n.40953/2021, e Cass. n. 12524/2025, nella primadelle quali si è già affermato che una situazione di dirittosoggettivo perfetto e di assenza di esercizio di pubblico poteresi configura solo «una volta esercitata la facoltà di fare luogo alprocesso di stabilizzazione» (punto 10).3. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsaapplicazione della legge n.241/90 in relazione agli artt. 3 e 97della Costituzione.Si invoca il principio (art. 2, legge n.241/90) secondo il quale lap.a. è obbligata a concludere i procedimenti amministrativiintrapresi...ad a concluderli adoperando «le risorse che sonostate destinate a determinati interventi escludendo quelladiscrezionalità genericamente assunta in motivazione dallasentenza impugnata». Si deduce quale violazione del principiodi buona fede la discriminazione operata tra precari. Si adducepoi, e si documenta ex art.372 c.p.c. che dopo la sentenzaimpugnata sarebbero stati assunti a tempo indeterminatoprecari non prioritari.4. Il motivo è infondato, e per quanto di ragioneinammissibile.Numero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026In disparte la questione dell’applicabilità della legge n.241/90al procedimento di stabilizzazione del personale precario, cheappare da escludere, una volta che l’Amministrazione abbiadeciso di darvi corso, stante la natura non concorsuale dellostesso, che esclude l’esercizio, sul punto, di un pubblico potere(Cass SU nn. 40953/2021, 4643/2023), è dirimente laconsiderazione che nella specie non risulta, né dalla sentenzaimpugnata né dalle deduzioni delle parti, che una procedura distabilizzazione ex art. 20, comma 1 cit., sia nella specie maiiniziata, né stata deliberata, riguardo al personale non inservizio (cd. non prioritario).La prospettata disparità di trattamento tra precari è riferitanella specie al decreto n.75/2017, che ha previsto, all’art. 1,comma 12, che «Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, hapriorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore delpresente decreto». Tale previsione, che peraltro, dalla sentenzaimpugnata, non risulta censurata in sede di giudizio di merito(risultando censurata la preferenza operatadall’Amministrazione per il concorso pubblico di cui all’art. 20,comma 2) che non è superabile per via esegetica, non si prestaa sospetti di illegittimità costituzionale ex Cost. 3 e 97, stantel’obiettivamente apprezzabile differenza, a parità delle altrecondizioni, tra i precari in attualità di servizio, portatori di unaesperienza professionale attualizzata e per i quali soli puòparlarsi in senso più stretto di una stabilizzazione, e personaleprecario precedentemente cessato.Quanto alla preferenza operata dall’Amministrazione per leassunzioni ai sensi del secondo comma dell’art. 20 cit., secondoil quale «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,Numero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026possono bandire, in coerenza con il piano triennale deifabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando lagaranzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazionedella relativa copertura finanziaria, procedure concorsualiriservate, in misura non superiore al cinquanta per cento deiposti disponibili, al personale non dirigenziale che posseggatutti i seguenti requisiti...», non viene in considerazione alcunadisparità di trattamento tra precari, ma una preferenza perl’accesso mediante pubblico concorso, la cui conformità agliartt. 3 e 97 della Costituzione e, per essa, anche ai princìpigenerali di correttezza e buona fede è resa del tutto evidente,come correttamente osservato dalla Corte di merito, dal fattoche il reclutamento per concorso costituisce la forma ordinariadi assunzione, la più imparziale e quella meglio atta allaselezione dei più capaci e meritevoli. Né peraltro tale opzioneignorava le aspettative dei precari “non prioritari”, visto cheprevedeva che una percentuale dei posti fosse riservata apersonale che avesse già prestato servizio perl’Amministrazione.La produzione ex art. 372 c.p.c è inammissibile per l’oggettosecondo la disposizione, e peraltro ha ad oggetto fatti nonconsiderati nella sentenza impugnata né risultanti dedotti nelgiudizio di merito, anche perché, come si adduce, successivi alladefinizione dello stesso, il che ne esclude l’appartenenza algiudizio.5. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art.20, comma 1, del d.lgs. n.75/2017, in relazione agliartt. 3 e 97 della Costituzione.Numero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026In buona sostanza, si censura la mancata considerazionedell’interesse pubblico alla valorizzazione delle esperienze giàmaturate, quale oggetto specifico dell’articolo 20 qualedisposizione in deroga al principio dell’accesso per pubblicoconcorso.6. Il quarto motivo denuncia «abuso del diritto» inriferimento all’articolo 2 della Costituzione. Si prospetta ancorasotto tale profilo illegittimità della disparità di trattamento traprecari “equivalenti”.7. Il quinto motivo denuncia «illogicità manifesta» inriferimento all’art. 97 della Costituzione, in sostanza, per lostesso motivo.8. I motivi in questione sono infondati per le ragioni giàsopra illustrate, alle quali merita peraltro aggiungere che né ild.lgs. 75 cit., né la legge delega n.124/2015, al pertinenteart.17, prevedevano alcuna priorità tra procedimenti distabilizzazione di precari secondo criteri prestabiliti, e concorsipubblici, non deponendo certo in tal senso, nel predetto art.17,la «previsione nelle procedure concorsuali pubbliche dimeccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienzaprofessionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti dilavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche...».9. In conclusione, il ricorso va rigettato.10. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheNumero registro generale 18904/2022Numero sezionale 1469/2026Numero di raccolta generale 12823/2026Data pubblicazione 05/05/2026liquida in €. 4.000,00 per compensi, oltre al rimborso dellespese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 marzo2026.Il PresidenteIrene Tricomi