CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 35600/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 24/06/2025 dal Tribunale di Brindisi; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di Brindisi ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza dei presupposti per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale il ricorrente lamenta il predetto vizio, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente. 3. Il ricorrente, nella specie, in forma del tutto generica e apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sui presupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e che, dal novero dei casi, è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). 4. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/10/2025 Il Consigliere estensore Il