CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 27783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha annullato l'ordinanza in data 12 gennaio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo e, per l'effetto, ha ripristinato, la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di estorsione aggravata anche dal cosiddetto "metodo mafioso". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, lo straripamento dei poteri da parte del giudice dell'impugnazione cautelare, laddove avrebbe colmato una presunta lacuna motivazionale (ipotizzando un persistente legame tra l'indagato e la consorteria, a prescindere dal rapporto diretto con il premorto [OSCURATO:PERSONA]), senza considerare che non è mai stata oggetto di contestazione alcuna condotta partecipativa. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale del riesame ha rilevato la sussistenza del pericolo di reiterazione, sulla base della sentenza di primo grado, che ha condannato il ricorrente alla pena di otto anni ed otto mesi di reclusione ed euro 6.400 di multa, per estorsione in concorso pluriaggravata. In particolare, dalla affermata sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., si trae, nella pienezza della giurisdizione di merito, con motivazione scevra di vizi logico- giuridici, l'esistenza di una «permanente relazione fiduciaria» con la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva trovato in precedenza una (ma non unica) occasione favorevole nella «colleganza» con il defunto Gloria, persistendo la «capacità servente dell'imputato, a favore dell'organizzazione mafiosa e segnatamente delle sue istanze intimidatrici di controllo del territorio». Non può/ dunque ritenersi superata la doppia presunzione in tema di pericolosità e di adeguatezza della misura intramuraria. Il percorso argomentativo del Tribunale, lungi dal rimediare a cesure logiche o espositive del provvedimento del Gip, ottempera viceversa - doverosamente, vertendosi in tema di appello cautelare, con riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata - al dovere di un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative ev denziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, così da giustificare il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti (Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], Pv. 283784; Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827; Sez. 1, n. 16029 del 27/01/2016, Mautone, Rv. 266622). D'altronde, fermo restando che resta preclusa dalla condanna, pur non definitiva, ogni valutazione sulla persistenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari al mantenimento della misura di cautela personale (Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209; Sez. 1, n. 44081 del 11/11/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241851), quanto al periculum libertatis, la prognosi infausta di reiterazione risulta correttamente fondata, previa congrua contestualizzazione della vicenda, sulla ribadita sussistenza dell'aggravante mafiosa, a fronte della quale continua ad operare la una doppia presunzione, relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari - ma non superata da elementi di segno contrario, neppure nella più favorevole ordinanza del Gip - e assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep. 2024, Gambardella, Rv. 285808; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049). 2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 5