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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09630/2024

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la seguente ORDINANZA Su richiesta del difensore di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili nel proc. n. 14397/2022 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il difensore delle parti civili sopra indicate con istanza in data 17/11/2023, ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in data 7/3/2023 pronunciata dalla Corte di cassazione Sezione seconda, nell'ambito del proc. n. 14393/2022, avuto riguardo alla omessa condanna del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili; considerato che la richiesta è fondata trattandosi di errore materiale per omissione; P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale conten dispositivo trascritto su ruolo di udienza 07/03/2023 e sulla sentenza -documento n. 25126/06/2023, nel senso che, dopo le parole" [OSCURATO:PERSONA]", siano scritte le parole "nonchè in solido l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t.".

Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali Così deciso il 26/1/2024 DEPOS‘TATO Pi CAW,:;[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Su richiesta del difensore di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili nel proc. n. 14397/2022 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il difensore delle parti civili sopra indicate con istanza in data 17/11/2023, ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza in data 7/3/2023 pronunciata dalla Corte di cassazione Sezione seconda, nell'ambito del proc. n. 14393/2022, avuto riguardo alla omessa condanna del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle parti civili; considerato che la richiesta è fondata trattandosi di errore materiale per omissione; P. Q. M. Dispone la correzione dell'errore materiale conten dispositivo trascritto su ruolo di udienza 07/03/2023 e sulla sentenza -documento n. 25126/06/2023, nel senso che, dopo le parole" [OSCURATO:PERSONA]", siano scritte le parole "nonchè in solido l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rapp.te p.t.". Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali Così deciso il 26/1/2024 DEPOS‘TATO Pi CAW,:;[OSCURATO:PERSONA] Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 09630/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris