CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022
Cassazione n. 03750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Considerato che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado con riguardo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, si è pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo per il delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, in ordine alla maturata prescrizione dei reati contestati, è manifestamente infondato, perché afferente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; a ben vedere, il ricorrente veniva condannato dal Tribunale di Lecce, per quel che qui rileva, per il delitto previsto dagli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5, 6 e 7, nonché 61 n.2., dal che derivava l'applicazione dell'art. 625, comma 2, cod. pen. che prevede una aggravante a effetto speciale con pena massima edittale di anni dieci: il termine di prescrizione 'breve' di egual durata — alla luce dell'art. 157 commi 2 e 3, cod. pen., che danno rilievo alla pena aumentata per aggravanti ad effetto speciale senza alcuna incidenza dell'intervenuto bilanciamento fra circostanze — essendo la condotta consumata alla data del 28 novembre 2012, andava a scadere, senza contare le interruzioni pure certamente intervenute con eventi quali la sentenza di condanna di primo grado, il 28 novembre 2022, quindi oltre l'udienza del 21 maggio 2021 tenuta in Corte di appello, con l'emissione della sentenza ora impugnata. Pertanto la censura è manifestamente infondata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]