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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27681/2022

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SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per tre furti ai danni di altrettante persone offese, aggravati tutti alla destrezza e quelli ai danni delle pp.00.

MIGLIAZZI (capo a) e VIGNOCCHI (capo d) anche dalla minorata difesa delle stesse in ragione della età, ha escluso tale seconda aggravante per il capo d), confermando nel resto.

2. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, in subordine prospettando questione di illegittimità costituzionale dell'art. 420 quater, cod. proc. pen., in relazione all'art. 165, stesso codice, rilevando di avere eccepito con il gravame la nullità delle ordinanze di dichiarazione di assenza dell'imputata e di apertura del dibattimento e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata.

A seguito della irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva consentito di eseguire nei suoi confronti il titolo cautelare, il GIP ne aveva dichiarato la latitanza; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputata veniva considerata "libera, non comparsa" e ne veniva dichiarata l'assenza; sia l'avviso di chiusura delle indagini che il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 165, cod. proc. pen., in difetto di nomina fiduciaria; l'imputata veniva tratta in arresto il 16 luglio 2020 e, nell'occorso, nominava proprio difensore fiduciario, poi revocato con contestuale nomina del difensore deducente; l'imputata aveva avuto notizia del procedimento a suo carico solo al momento dell'arresto.

Alla stregua di tale ricostruzione, il difensore ha censurato la mancata sospensione del processo sin dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo erronea l'affermazione del primo giudice circa una irrilevanza sopravvenuta della questione avuto riguardo al successivo arresto dell'imputata e alla successiva nomina di difensori di fiducia.

Tale soluzione è stata avallata dalla Corte del gravame, senza che sia stato considerato, tuttavia, che la situazione avrebbe richiesto ricerche finalizzate alla corretta instaurazione del contraddittorio (laddove i giudici, a parere del deducente, avrebbero ritenuto a tal fine sufficiente la condizione di latitanza), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputata, alla quale è stato precluso di accedere a riti alternativi, tale interpretazione risultando peraltro non conforme alla giurisprudenza di matrice convenzionale, secondo la quale lo stato di latitanza non offrirebbe alcuna certezza in ordine alla pregressa conoscenza del procedimento, certezza che, nella specie, non emergerebbe neppure aliunde.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di responsabilità con un percorso motivazionale che il deducente definisce auto contraddittorio, avendo quei giudici ritenuto la univocità dei riconoscimenti, senza considerare la fallacia intrinseca di quelli fotografici.

Ha contestato il giudizio di idoneità dell'apporto testimoniale delle persone offese, una delle quali deceduta nelle more, con conseguente recupero delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, senza che la difesa abbia potuto sondare la ragione per la quale il dichiarante si 2era espresso in termini dubitativi.

Sotto altro profilo, ha rilevato che proprio l'insufficiente grado di sicurezza cui i dichiaranti avevano fatto riferimento aveva determinato l'assoluzione dell'imputata da altre fattispecie (capi B, C e F), la stessa descrizione della donna che aveva agito ai danni delle tre persone offese non essendo coerente con le caratteristiche del soggetto indicato in sede di riconoscimento.

Con un terzo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, quanto al diniego delle generiche, contestando gli elementi valorizzati dai giudici di merito.

Infine, con il quarto motivo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione, quanto all'aumento operato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo d), rispetto al quale la stessa Corte ha escluso una delle aggravanti, senza modificare il trattamento sanzionatorio, così incorrendo in violazione del divieto di reformatio in peius, divieto che opera non soltanto con riferimento al risultato sanzionatorio, ma anche rispetto a tutti gli elementi del relativo calcolo.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.

2. La Corte d'appello, quanto all'eccezione processuale, ha ritenuto che la declaratoria di latitanza fosse corretta e che l'imputata si era resa volontariamente irreperibile per più di tre anni, dopo avere commesso una serie di reati contro il patrimonio in un ristrettissimo arco temporale, a viso scoperto e nella stessa città, con la consapevolezza, dunque, secondo il ragionamento dei giudici territoriali, che un provvedimento restrittivo sarebbe stato o poteva essere emesso a suo carico.

Quanto alla prova della responsabilità, quel giudice ha assegnato particolare valore ai riconoscimenti operati dalle persone offese sull'album fotografico loro sottoposto, riportante l'effige di 13 donne di etnia ROM, simili per età e fattezze, ma anche alle descrizioni dei denuncianti, assolutamente compatibili con quelle ricavabili dal cartellino foto segnaletico dell'imputata.

Ha, quindi, riportato per stralci le dichiarazioni dei testimoni e quelle acquisite a norma dell'ar. 512, cod. proc. pen., quanto al MIGLIAZZI [p.o. del reato di cui al a), nelle more deceduto], per inferirne la piena prova della penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], stante l'ampia convergenza dei dati provenienti da costoro.

Quanto, poi, alla dosimetria della pena, ha considerato i due precedenti per furto, vantati già all'epoca dei commessi reati, ma anche il valore della refurtiva (orologi di marca o preziosi), le modalità della condotta, il certo inserimento dell'imputata in circuiti criminali che le avrebbero consentito di cedere agevolmente una refurtiva di valore, in uno con l'assenza di pentimento, a fronte di una pena attestata al minimo edittale, confermata la aggravante della minorata difesa quanto alla persona offesa del reato di cui al capo a), la 3cui età avanzata aveva interferito con la prontezza di riflessi rispetto all'azione criminosa posta in essere ai suoi danni.

3. Il primo motivo è infondato.

La difesa ha genericamente allegato che l'interesse a vedere affermata la nullità della citazione a giudizio sarebbe riconducibile alla compromissione del diritto dell'imputata ad accedere a riti alternativi, nel termine di cui all'art. 555, cod. proc. pen. (trattandosi di processo a citazione diretta ai sensi dell'art. 550, stesso codice).

Ciò posto, questa Corte deve intanto rilevare che, alla prima udienza del 17/1/2019, il Tribunale aveva dichiarato l'assenza dell'imputata e l'apertura del dibattimento e, sulle richieste delle parti, ammesso le prove disponendo il rinvio del processo.

L'udienza successiva era stata rinviata per l'adesione dei difensori alla astensione proclamata dagli organismi forensi e, con successivo provvedimento organizzativo, legato alla emergenza pandemica, l'udienza di rinvio era stata rinviata al 26 ottobre 2020.

Nelle more del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] veniva tratta in arresto e, resa edotta del processo a suo carico, aveva provveduto a nomina fiduciaria, ottenendo anche la revoca della misura in altra non custodiale.

La stessa, tuttavia, decideva di non partecipare al processo e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale revocava la dichiarazione di latitanza e dichiarava l'assenza dell'imputata, rigettando l'eccezione difensiva con la quale si era chiesto dichiararsi l'erroneità della precedente dichiarazione di assenza, per carenza di un effettivo interesse, stante l'intervenuto arresto dell'imputata.

4. Ciò premesso, rilevata la erroneità dell'assunto sostenuto dai giudici del gravame in risposta alla riproposta eccezione processuale, avendo quei giudici ritenuto una conoscenza del processo da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sorretta da elementi fattuali, neppure richiamati in sentenza, ciononostante deve rilevarsi che la irregolarità della prima dichiarazione di assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha pregiudicato alcun diritto difensivo dell'imputata.

Infatti, dal tenore del verbale di udienza del 26/10/2020, emerge che il Tribunale ha ricostituito le parti, procedendo a una nuova dichiarazione di assenza, cosicchè difetterebbe, nella specie, un interesse alla declaratoria della nullità della dichiarazione di assenza, essendo stata la parte messa in condizioni di esercitare tutte le prerogative difensive, compresa quella meramente enunciata in ricorso (vale a dire, l'accesso a riti alternativi), inaccessibili dopo l'apertura del dibattimento.

A quella udienza, al contrario, il difensore nulla ha dedotto sul punto, neppure con riferimento alle richieste di ammissione delle prove, limitandosi a rilevare la erroneità della prima dichiarazione di assenza, sostanzialmente sostituita dal nuovo provvedimento adottato dal Tribunale.

Oltre a ciò, va rilevato che nessuna attività era stata compiuta fino all'udienza nella quale fu nuovamente dichiarata l'assenza della [OSCURATO:PERSONA], l'istruttoria avendo avuto inizio alla stessa udienza del 26/10/2020, una volta che il contraddittorio nei suoi confronti era stato correttamente instaurato.

45. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati.

La difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudice di primo grado.

Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione.

Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099).

6. Tanto vale soprattutto per le censure inerenti ai riconoscimenti, la cui rilevanza è stata spiegata dai giudici di merito alla stregua dei dati forniti dalle persone offese e della loro convergenza sulle indicazioni della imputata quale soggetto che aveva agito ai loro danni nei tre diversi frangenti, avendo i giudici territoriali fornito una spiegazione del tutto logica quanto alle cautele, espresse in termini quantitativi circa la certezza del riconoscimento, manifestate dai dichiaranti per timore di accusare un soggetto innocente.

Lo stesso dicasi per il diniego delle generiche.

La risposta della Corte territoriale risulta perfettamente allineata con l'orientamento consolidato di questo giudice di legittimità: deve ribadirsi, infatti, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 528/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

7. Il quarto motivo è infondato.

La Corte territoriale, nel disconoscere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., limitatamente al capo d) della imputazione, ha confermato il trattamento sanzionatorio, non modificando il relativo aumento per la continuazione riferibile al reato ritenuto di minore offensività.

Sul punto, va ricordato che non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653).

In maniera coerente a tale principio, si è potuto affermare che il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicata integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, apporti, per effetto di una diversa valutazione della gravità del reato base, una riduzione della pena applicata solo per il reato più grave non deve necessariamente rivedere tutte le componenti del calcolo che concorrono a formare la pena, poiché tale determinazione non si pone in contrasto col divieto di reformatio in pejus in quanto la pena complessiva risulta ridotta (sez. 3, n. 45027 del 4/11/2014, dep. 2015, Tafa, Rv. 265593); ma anche che, nel giudizio di appello, il divieto di che trattasi non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, con conseguente sua violazione nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite (sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628).

Dai principi su richiamati si ricava che, affinché possa dirsi osservato il divieto della reformatio in peius in grado di appello, per il caso di gravame proposto dal solo imputato, è necessario, da un lato, che non muti la struttura del reato continuato; dall'altro, che, una volta mutato il disvalore di uno dei reati ritenuti in continuazione, il giudice dia conto del convincimento per il quale non abbia inteso rimodulare favorevolmente il complessivo trattamento sanzionatorio.

A tal proposito, si è già chiarito che il giudice di appello, il quale abbia escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le 6circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez.

U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660; sez. 4 n. 29599 del 7/10/2020, Esposito, Rv. 279712).

Nella specie, non è mutata la struttura del reato continuato, essendo rimasta la pena base riferita al reato più grave di cui al capo a) della imputazione e il complessivo giudizio di disvalore è rimasto lo stesso, nonostante l'elisione di un'aggravante per uno dei reati satellite, alla stregua di considerazioni in fatto.

La Corte di merito, infatti, ha dato rilievo, ai fini del giudizio di congruità, alla circostanza che la pena base per il reato più grave, commesso da una giovane ai danni di una persona anziana, era stata attestata al minimo edittale, nonostante la personalità negativa della donna gravata all'epoca da due precedenti per furto, e il valore della refurtiva, mai restituita.

A fronte di ciò, pertanto, quel giudice ha ritenuto la pena non ulteriormente riducibile, nonostante l'elisione di una delle aggravanti contestate per uno dei reati satellite.

8. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Parma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per tre furti ai danni di altrettante persone offese, aggravati tutti alla destrezza e quelli ai danni delle pp.00. MIGLIAZZI (capo a) e VIGNOCCHI (capo d) anche dalla minorata difesa delle stesse in ragione della età, ha escluso tale seconda aggravante per il capo d), confermando nel resto. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, in subordine prospettando questione di illegittimità costituzionale dell'art. 420 quater, cod. proc. pen., in relazione all'art. 165, stesso codice, rilevando di avere eccepito con il gravame la nullità delle ordinanze di dichiarazione di assenza dell'imputata e di apertura del dibattimento e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza impugnata. A seguito della irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA] che non aveva consentito di eseguire nei suoi confronti il titolo cautelare, il GIP ne aveva dichiarato la latitanza; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputata veniva considerata "libera, non comparsa" e ne veniva dichiarata l'assenza; sia l'avviso di chiusura delle indagini che il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 165, cod. proc. pen., in difetto di nomina fiduciaria; l'imputata veniva tratta in arresto il 16 luglio 2020 e, nell'occorso, nominava proprio difensore fiduciario, poi revocato con contestuale nomina del difensore deducente; l'imputata aveva avuto notizia del procedimento a suo carico solo al momento dell'arresto. Alla stregua di tale ricostruzione, il difensore ha censurato la mancata sospensione del processo sin dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo erronea l'affermazione del primo giudice circa una irrilevanza sopravvenuta della questione avuto riguardo al successivo arresto dell'imputata e alla successiva nomina di difensori di fiducia. Tale soluzione è stata avallata dalla Corte del gravame, senza che sia stato considerato, tuttavia, che la situazione avrebbe richiesto ricerche finalizzate alla corretta instaurazione del contraddittorio (laddove i giudici, a parere del deducente, avrebbero ritenuto a tal fine sufficiente la condizione di latitanza), con conseguente violazione del diritto di difesa dell'imputata, alla quale è stato precluso di accedere a riti alternativi, tale interpretazione risultando peraltro non conforme alla giurisprudenza di matrice convenzionale, secondo la quale lo stato di latitanza non offrirebbe alcuna certezza in ordine alla pregressa conoscenza del procedimento, certezza che, nella specie, non emergerebbe neppure aliunde. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione, anche per travisamento della prova, per avere la Corte d'appello confermato il giudizio di responsabilità con un percorso motivazionale che il deducente definisce auto contraddittorio, avendo quei giudici ritenuto la univocità dei riconoscimenti, senza considerare la fallacia intrinseca di quelli fotografici. Ha contestato il giudizio di idoneità dell'apporto testimoniale delle persone offese, una delle quali deceduta nelle more, con conseguente recupero delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini, senza che la difesa abbia potuto sondare la ragione per la quale il dichiarante si 2era espresso in termini dubitativi. Sotto altro profilo, ha rilevato che proprio l'insufficiente grado di sicurezza cui i dichiaranti avevano fatto riferimento aveva determinato l'assoluzione dell'imputata da altre fattispecie (capi B, C e F), la stessa descrizione della donna che aveva agito ai danni delle tre persone offese non essendo coerente con le caratteristiche del soggetto indicato in sede di riconoscimento. Con un terzo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, quanto al diniego delle generiche, contestando gli elementi valorizzati dai giudici di merito. Infine, con il quarto motivo, ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio della motivazione, quanto all'aumento operato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo d), rispetto al quale la stessa Corte ha escluso una delle aggravanti, senza modificare il trattamento sanzionatorio, così incorrendo in violazione del divieto di reformatio in peius, divieto che opera non soltanto con riferimento al risultato sanzionatorio, ma anche rispetto a tutti gli elementi del relativo calcolo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Delia [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. La Corte d'appello, quanto all'eccezione processuale, ha ritenuto che la declaratoria di latitanza fosse corretta e che l'imputata si era resa volontariamente irreperibile per più di tre anni, dopo avere commesso una serie di reati contro il patrimonio in un ristrettissimo arco temporale, a viso scoperto e nella stessa città, con la consapevolezza, dunque, secondo il ragionamento dei giudici territoriali, che un provvedimento restrittivo sarebbe stato o poteva essere emesso a suo carico. Quanto alla prova della responsabilità, quel giudice ha assegnato particolare valore ai riconoscimenti operati dalle persone offese sull'album fotografico loro sottoposto, riportante l'effige di 13 donne di etnia ROM, simili per età e fattezze, ma anche alle descrizioni dei denuncianti, assolutamente compatibili con quelle ricavabili dal cartellino foto segnaletico dell'imputata. Ha, quindi, riportato per stralci le dichiarazioni dei testimoni e quelle acquisite a norma dell'ar. 512, cod. proc. pen., quanto al MIGLIAZZI [p.o. del reato di cui al a), nelle more deceduto], per inferirne la piena prova della penale responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], stante l'ampia convergenza dei dati provenienti da costoro. Quanto, poi, alla dosimetria della pena, ha considerato i due precedenti per furto, vantati già all'epoca dei commessi reati, ma anche il valore della refurtiva (orologi di marca o preziosi), le modalità della condotta, il certo inserimento dell'imputata in circuiti criminali che le avrebbero consentito di cedere agevolmente una refurtiva di valore, in uno con l'assenza di pentimento, a fronte di una pena attestata al minimo edittale, confermata la aggravante della minorata difesa quanto alla persona offesa del reato di cui al capo a), la 3cui età avanzata aveva interferito con la prontezza di riflessi rispetto all'azione criminosa posta in essere ai suoi danni. 3. Il primo motivo è infondato. La difesa ha genericamente allegato che l'interesse a vedere affermata la nullità della citazione a giudizio sarebbe riconducibile alla compromissione del diritto dell'imputata ad accedere a riti alternativi, nel termine di cui all'art. 555, cod. proc. pen. (trattandosi di processo a citazione diretta ai sensi dell'art. 550, stesso codice). Ciò posto, questa Corte deve intanto rilevare che, alla prima udienza del 17/1/2019, il Tribunale aveva dichiarato l'assenza dell'imputata e l'apertura del dibattimento e, sulle richieste delle parti, ammesso le prove disponendo il rinvio del processo. L'udienza successiva era stata rinviata per l'adesione dei difensori alla astensione proclamata dagli organismi forensi e, con successivo provvedimento organizzativo, legato alla emergenza pandemica, l'udienza di rinvio era stata rinviata al 26 ottobre 2020. Nelle more del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] veniva tratta in arresto e, resa edotta del processo a suo carico, aveva provveduto a nomina fiduciaria, ottenendo anche la revoca della misura in altra non custodiale. La stessa, tuttavia, decideva di non partecipare al processo e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale revocava la dichiarazione di latitanza e dichiarava l'assenza dell'imputata, rigettando l'eccezione difensiva con la quale si era chiesto dichiararsi l'erroneità della precedente dichiarazione di assenza, per carenza di un effettivo interesse, stante l'intervenuto arresto dell'imputata. 4. Ciò premesso, rilevata la erroneità dell'assunto sostenuto dai giudici del gravame in risposta alla riproposta eccezione processuale, avendo quei giudici ritenuto una conoscenza del processo da parte della [OSCURATO:PERSONA] non sorretta da elementi fattuali, neppure richiamati in sentenza, ciononostante deve rilevarsi che la irregolarità della prima dichiarazione di assenza all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha pregiudicato alcun diritto difensivo dell'imputata. Infatti, dal tenore del verbale di udienza del 26/10/2020, emerge che il Tribunale ha ricostituito le parti, procedendo a una nuova dichiarazione di assenza, cosicchè difetterebbe, nella specie, un interesse alla declaratoria della nullità della dichiarazione di assenza, essendo stata la parte messa in condizioni di esercitare tutte le prerogative difensive, compresa quella meramente enunciata in ricorso (vale a dire, l'accesso a riti alternativi), inaccessibili dopo l'apertura del dibattimento. A quella udienza, al contrario, il difensore nulla ha dedotto sul punto, neppure con riferimento alle richieste di ammissione delle prove, limitandosi a rilevare la erroneità della prima dichiarazione di assenza, sostanzialmente sostituita dal nuovo provvedimento adottato dal Tribunale. Oltre a ciò, va rilevato che nessuna attività era stata compiuta fino all'udienza nella quale fu nuovamente dichiarata l'assenza della [OSCURATO:PERSONA], l'istruttoria avendo avuto inizio alla stessa udienza del 26/10/2020, una volta che il contraddittorio nei suoi confronti era stato correttamente instaurato. 45. Il secondo e il terzo motivo sono manifestamente infondati. La difesa ha inteso rassegnare al vaglio di legittimità questioni di puro merito, sulle quali consta un articolato, congruo, logico e non contraddittorio percorso argomentativo della Corte territoriale, da leggersi, stante la conformità delle due valutazioni, in uno con quello seguito dal giudice di primo grado. Ciò ha evidenti ricadute sulla natura del sindacato di legittimità, per quanto riguarda la verifica dell'adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine alle doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell'imputato, ma anche sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della tesi difensiva esaminata dai giudici d'appello (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), né nella sollecitazione a ottenere da questa Corte una rivisitazione del giudizio di merito sostenuto da una congrua, logica e non contraddittoria motivazione. Sul punto, pare sufficiente ribadire i principi consolidati in materia di impugnazione per l'ipotesi di doppia sentenza conforme (cfr., tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218) e ricordare che sono del tutto estranei al giudizio di legittimità la valutazione e l'apprezzamento del significato degli elementi probatori che attengono interamente al merito, con la conseguente inammissibilità di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099). 6. Tanto vale soprattutto per le censure inerenti ai riconoscimenti, la cui rilevanza è stata spiegata dai giudici di merito alla stregua dei dati forniti dalle persone offese e della loro convergenza sulle indicazioni della imputata quale soggetto che aveva agito ai loro danni nei tre diversi frangenti, avendo i giudici territoriali fornito una spiegazione del tutto logica quanto alle cautele, espresse in termini quantitativi circa la certezza del riconoscimento, manifestate dai dichiaranti per timore di accusare un soggetto innocente. Lo stesso dicasi per il diniego delle generiche. La risposta della Corte territoriale risulta perfettamente allineata con l'orientamento consolidato di questo giudice di legittimità: deve ribadirsi, infatti, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 528/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). 7. Il quarto motivo è infondato. La Corte territoriale, nel disconoscere l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen., limitatamente al capo d) della imputazione, ha confermato il trattamento sanzionatorio, non modificando il relativo aumento per la continuazione riferibile al reato ritenuto di minore offensività. Sul punto, va ricordato che non viola il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc. pen., il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, n. 16208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653). In maniera coerente a tale principio, si è potuto affermare che il giudice di appello che, accogliendo il motivo di gravame proposto dal solo imputato riguardante una regiudicata integrata da più reati unificati dal vincolo della continuazione, apporti, per effetto di una diversa valutazione della gravità del reato base, una riduzione della pena applicata solo per il reato più grave non deve necessariamente rivedere tutte le componenti del calcolo che concorrono a formare la pena, poiché tale determinazione non si pone in contrasto col divieto di reformatio in pejus in quanto la pena complessiva risulta ridotta (sez. 3, n. 45027 del 4/11/2014, dep. 2015, Tafa, Rv. 265593); ma anche che, nel giudizio di appello, il divieto di che trattasi non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l'aumento conseguente al riconoscimento della continuazione, con conseguente sua violazione nel caso in cui, in presenza di impugnazione da parte del solo imputato di una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, non si diminuisca l'entità della pena originariamente inflitta pur pronunciando assoluzione per un reato-satellite (sez. 2, n. 6043 del 16/12/2021, dep. 2022, Ackom, Rv. 282628). Dai principi su richiamati si ricava che, affinché possa dirsi osservato il divieto della reformatio in peius in grado di appello, per il caso di gravame proposto dal solo imputato, è necessario, da un lato, che non muti la struttura del reato continuato; dall'altro, che, una volta mutato il disvalore di uno dei reati ritenuti in continuazione, il giudice dia conto del convincimento per il quale non abbia inteso rimodulare favorevolmente il complessivo trattamento sanzionatorio. A tal proposito, si è già chiarito che il giudice di appello, il quale abbia escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le 6circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione (Sez. U, n. 33752 del 18/4/2013, Papola, Rv. 255660; sez. 4 n. 29599 del 7/10/2020, Esposito, Rv. 279712). Nella specie, non è mutata la struttura del reato continuato, essendo rimasta la pena base riferita al reato più grave di cui al capo a) della imputazione e il complessivo giudizio di disvalore è rimasto lo stesso, nonostante l'elisione di un'aggravante per uno dei reati satellite, alla stregua di considerazioni in fatto. La Corte di merito, infatti, ha dato rilievo, ai fini del giudizio di congruità, alla circostanza che la pena base per il reato più grave, commesso da una giovane ai danni di una persona anziana, era stata attestata al minimo edittale, nonostante la personalità negativa della donna gravata all'epoca da due precedenti per furto, e il valore della refurtiva, mai restituita. A fronte di ciò, pertanto, quel giudice ha ritenuto la pena non ulteriormente riducibile, nonostante l'elisione di una delle aggravanti contestate per uno dei reati satellite. 8. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris