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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 24582/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 7/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Gorizia che, in data 21/1/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un telefono cellulare, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto presupposto, all'elemento psicologico del reato e al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto.

3. Il primo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce .elel principio più volte affermato da questa Corte secondo cui integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Rv. 268910- 01;Sez. 2, n. 46991 del 08111/2013 , Rv. 257432 — 01).

Nella specie, peraltro, le modalità del reato presupposto ricostruite dai giudici di merito depongono univocamente per la sussistenza del reato ex artt. 624,625, n. 8bis cod.pen. 3.1 Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di dolo, avendo la sentenza impugnata (pag. 5) ampiamente chiarito le ragioni che impongono di ritenere la piena consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa del bene, evidenziando la totale assenza di allegazioni a sostegno della tesi dell'acquisito in buona fede su un sito internet.

Quanto all'attenuante della particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha chiarito di non poterla accordare non solo in ragione del valore del bene ricettato ma anche dei precedenti che militano a carico dell'imputato, facendo corretta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Trieste in data 7/4/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Gorizia che, in data 21/1/2019, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione di un telefono cellulare, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto presupposto, all'elemento psicologico del reato e al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità del fatto. 3. Il primo motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce .elel principio più volte affermato da questa Corte secondo cui integra il reato di furto - e non quello di appropriazione di cosa smarrita, depenalizzato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - la condotta di chi si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, trattandosi di bene che conserva anche in tal caso chiari segni del legittimo possessore altrui e, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio (Sez. 5, n. 1710 del 06/10/2016, dep. 2017, Rv. 268910- 01;Sez. 2, n. 46991 del 08111/2013 , Rv. 257432 — 01). Nella specie, peraltro, le modalità del reato presupposto ricostruite dai giudici di merito depongono univocamente per la sussistenza del reato ex artt. 624,625, n. 8bis cod.pen. 3.1 Analogamente destituite di pregio risultano le censure in punto di dolo, avendo la sentenza impugnata (pag. 5) ampiamente chiarito le ragioni che impongono di ritenere la piena consapevolezza del prevenuto circa la provenienza delittuosa del bene, evidenziando la totale assenza di allegazioni a sostegno della tesi dell'acquisito in buona fede su un sito internet. Quanto all'attenuante della particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha chiarito di non poterla accordare non solo in ragione del valore del bene ricettato ma anche dei precedenti che militano a carico dell'imputato, facendo corretta applicazione dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il P
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