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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04579/2026

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7380- 20 24 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin Padova, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] quale sono rappresentat i e difes i con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusteprocure allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec ; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12, ope legis -controricorrente - Ric. 2024n. 7380 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 2 - avverso il decreto n. cronol. 2552/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 18/7/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. cronol. 2552/2023, p ubblicato il 18 luglio 2023, la Corte d’Appello di Milano ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della loro opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, un indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare ([OSCURATO:SOCIETA] ., r.g.f. n. 517/2010 del Tribunale di Milano ) nella misura di euro 200,00 per ciascuno dei sei anni di eccessiva durata riconosciuti.

Questaliquidazione, inferiore al minimo legale previsto dall’art. 2-bis, comma 1, della Legge 24 marzo 2001, n. 89 (come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che fissa un importo non inferiore a euro400,00 annui), è stata motivata dalla Corte territoriale in ragione dell’avvenuta corresponsione, in corso di procedura, da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS ai lavoratori ricorrenti, della maggiorparte del credito spettante nel termine ragionevole e, altresì, della ritenuta complessità della procedura fallimentare presupposta.

2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo , a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Ric. 2024n. 7380 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 3 -

2. In data 26/7/2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata il successivo 29/7.

In data 8/10/2024 i ricorrent i ha nno chiesto la decisione , depositando successiva memoria illustrativa; in data 9/5/2025, hanno anche depositato istanza di trattazione in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto relativa ai limiti del potere del giudice di derogare ai minimi edittali dell’equo indennizzo ex art. 2-bis l. 89/2001. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente questo Collegio esclude la necessità di trattazione della causa in pubblica udienza perché le questioni involte dal ricorso sono state oggetto di recenti interventi di questa Corte a precisazione dei principi.

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU, nonché agli artt. 111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte d’Appello liquidato un indennizzo inferiore al limite indicato dalla norma che, stabilendouna forbice tra euro 400,00 ed euro 800,00 annui per la liquidazione dell'equa riparazione, ha inteso recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Corte di Cassazione, stabilendo parametri vincolanti per il giudice di merito.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha motivato la misura dell’indennizzo al di sotto del parametro minimo della forbice stabilita dal legislatore,rimarcando che: - il limite massimo il c.d. valore della causa, ovvero della posta in gioco, che costituisce il tetto in alcun modo superabile per l’eventuale indennizzo, èdeterminato dall’importo ammesso al passivo Ric. 2024n. 7380 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 4 - fallimentare computato tenendo anche presente la rivalutazione monetaria e gli accessori qualora si discuta di crediti di lavoro; - l’intervento del Fondo può giustificare un ulteriore scostamento rispetto ai parametri ordinari di liquidazione, oltre alla durata della procedura, al numero dei creditori ammessi, alle difficoltà ad essa insita; - nella fattispecie i creditori ricorrenti, titolari di crediti da lavoro alla data della chiusura del fallimento, hanno percepito dal Fondo di garanzia, a distanza di pochi mesi dalla ammissionee, perciò, in un tempo contenuto nel termine ragionevole, la maggior parte del loro credito.

Così motivando, la Corte d’appello ha esaustivamente spiegato le ragioni della ulteriore decurtazione del parametro minimo della forbice indicato dal legislatore , in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corteche aveva già chiarito che l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS giustifica una decurtazione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima (Cass. civ., Sez.

VI - 2, n. 1551 del 23 gennaio 2020).

Innanzitutto deve quindi considerarsi che il legislatore ha indicato, al primo comma dell’art. 2 bis l. 89/2001 i limiti minimi e massimi della forbice dei valori prevedendo comunque che il Giudice operi la liquidazione in applicazione dei parametri indicati «di regola».

Questa locuzione avverbiale indica proprio , nella tecnica di redazione della norma, da un canto il potere discrezionale del Giudice di discostarsi da parametri predeterminati e, d’altro canto, la necessità di un’adeguata motivazione.

Nella specie, la motivazione pregnante offerta nel decreto è la considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa nel tempo ragionevole che non poteva non incidere sulla misura del parametro Ric. 2024n. 7380 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 5 - annuale di indennizzo perché, prima ancora, ha inciso positivamente sulla penosità dell’attesa.

La derogabilità dei parametri del primo comma dell’art. 2 bis, peraltro, trova conferma nel terzo comma dello stesso articolo, sebbene vi siaprevisto che la misura dell'indennizzo non possa in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Sul punto, allora , si deve necessariamente considerare la peculiarità del giudizio fallimentare, in cui la soddisfazione della pretesa del creditore insinuato è destinata a realizzarsi in più tempi, attraverso i piani di ripartoe contemperare con questa peculiarità il limite del terzo comma alla derogabilità.

Peraltro, questa Corte ha già sottolineato la doverosità di un’interpretazione dell’intero articolo 2 bis che tenga conto delle differenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedura fallimentare, anche nella sua parentesi cognitoria (cfr. sull’applicazione dei commi 1 bis e 2 bis all’equa riparazione conseguente alla durata irragionevole di una procedura fallimentare, Sez. 2, n. 25181 del 17/09/2021).

Per tanto, è vero che questa Corte con sentenza n. 1103 del 16/01/2025, ha precisato che, a i fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo.

È vero altresì, tuttavia, che con la stessa pronuncia è stato precisato che l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto non può costituire per automatismo il limite Ric. 2024n. 7380 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 6 - dell'ammontare totale della liquidazione, mapuò tuttavia riverberare i suoi effetti, con adeguata motivazione, sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno: ciò accade quando, come nella fattispecie, nel corso di un giudizio di eccessiva durata sia comunque intervenuta, nel limite del tempo ragionevole, la soddisfazione quasi integrale della pretesa, con conseguente certa riduzione della penosità dell’attesa.

3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero , liquidate in dispositivo in relazione al valore.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrent i dev ono essere condannatial pagamento a favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende.

Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.

In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2024n. 7380 sez.

S2 -ad. 21-5-2025 - 7 - quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di euro 500,00 in favore del Ministero della Giustiziae, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7380- 20 24 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin Padova, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] quale sono rappresentat i e difes i con l'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusteprocure allegate al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec ; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi 12, ope legis -controricorrente - Ric. 2024n. 7380 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 2 - avverso il decreto n. cronol. 2552/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, del 18/7/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/5/2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a delle parti ricorrenti . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto n. cronol. 2552/2023, p ubblicato il 18 luglio 2023, la Corte d’Appello di Milano ha liquidato in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della loro opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, un indennizzo per irragionevole durata di una procedura fallimentare ([OSCURATO:SOCIETA] ., r.g.f. n. 517/2010 del Tribunale di Milano ) nella misura di euro 200,00 per ciascuno dei sei anni di eccessiva durata riconosciuti. Questaliquidazione, inferiore al minimo legale previsto dall’art. 2-bis, comma 1, della Legge 24 marzo 2001, n. 89 (come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, che fissa un importo non inferiore a euro400,00 annui), è stata motivata dalla Corte territoriale in ragione dell’avvenuta corresponsione, in corso di procedura, da parte del Fondo di Garanzia dell’INPS ai lavoratori ricorrenti, della maggiorparte del credito spettante nel termine ragionevole e, altresì, della ritenuta complessità della procedura fallimentare presupposta. 2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo , a cui il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Ric. 2024n. 7380 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 3 - 2. In data 26/7/2024 il Consigliere delegato ha formulato proposta di decisione accelerata del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ., comunicata il successivo 29/7. In data 8/10/2024 i ricorrent i ha nno chiesto la decisione , depositando successiva memoria illustrativa; in data 9/5/2025, hanno anche depositato istanza di trattazione in pubblica udienza per la particolare rilevanza della questione di diritto relativa ai limiti del potere del giudice di derogare ai minimi edittali dell’equo indennizzo ex art. 2-bis l. 89/2001. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente questo Collegio esclude la necessità di trattazione della causa in pubblica udienza perché le questioni involte dal ricorso sono state oggetto di recenti interventi di questa Corte a precisazione dei principi. 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1, CEDU, all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] CEDU, nonché agli artt. 111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte d’Appello liquidato un indennizzo inferiore al limite indicato dalla norma che, stabilendouna forbice tra euro 400,00 ed euro 800,00 annui per la liquidazione dell'equa riparazione, ha inteso recepire le indicazioni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e della Corte di Cassazione, stabilendo parametri vincolanti per il giudice di merito. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha motivato la misura dell’indennizzo al di sotto del parametro minimo della forbice stabilita dal legislatore,rimarcando che: - il limite massimo il c.d. valore della causa, ovvero della posta in gioco, che costituisce il tetto in alcun modo superabile per l’eventuale indennizzo, èdeterminato dall’importo ammesso al passivo Ric. 2024n. 7380 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 4 - fallimentare computato tenendo anche presente la rivalutazione monetaria e gli accessori qualora si discuta di crediti di lavoro; - l’intervento del Fondo può giustificare un ulteriore scostamento rispetto ai parametri ordinari di liquidazione, oltre alla durata della procedura, al numero dei creditori ammessi, alle difficoltà ad essa insita; - nella fattispecie i creditori ricorrenti, titolari di crediti da lavoro alla data della chiusura del fallimento, hanno percepito dal Fondo di garanzia, a distanza di pochi mesi dalla ammissionee, perciò, in un tempo contenuto nel termine ragionevole, la maggior parte del loro credito. Così motivando, la Corte d’appello ha esaustivamente spiegato le ragioni della ulteriore decurtazione del parametro minimo della forbice indicato dal legislatore , in corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corteche aveva già chiarito che l’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS giustifica una decurtazione dell’indennizzo al di sotto della soglia minima (Cass. civ., Sez. VI - 2, n. 1551 del 23 gennaio 2020). Innanzitutto deve quindi considerarsi che il legislatore ha indicato, al primo comma dell’art. 2 bis l. 89/2001 i limiti minimi e massimi della forbice dei valori prevedendo comunque che il Giudice operi la liquidazione in applicazione dei parametri indicati «di regola». Questa locuzione avverbiale indica proprio , nella tecnica di redazione della norma, da un canto il potere discrezionale del Giudice di discostarsi da parametri predeterminati e, d’altro canto, la necessità di un’adeguata motivazione. Nella specie, la motivazione pregnante offerta nel decreto è la considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa nel tempo ragionevole che non poteva non incidere sulla misura del parametro Ric. 2024n. 7380 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 5 - annuale di indennizzo perché, prima ancora, ha inciso positivamente sulla penosità dell’attesa. La derogabilità dei parametri del primo comma dell’art. 2 bis, peraltro, trova conferma nel terzo comma dello stesso articolo, sebbene vi siaprevisto che la misura dell'indennizzo non possa in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice. Sul punto, allora , si deve necessariamente considerare la peculiarità del giudizio fallimentare, in cui la soddisfazione della pretesa del creditore insinuato è destinata a realizzarsi in più tempi, attraverso i piani di ripartoe contemperare con questa peculiarità il limite del terzo comma alla derogabilità. Peraltro, questa Corte ha già sottolineato la doverosità di un’interpretazione dell’intero articolo 2 bis che tenga conto delle differenze ontologiche tra giudizio di cognizione e procedura fallimentare, anche nella sua parentesi cognitoria (cfr. sull’applicazione dei commi 1 bis e 2 bis all’equa riparazione conseguente alla durata irragionevole di una procedura fallimentare, Sez. 2, n. 25181 del 17/09/2021). Per tanto, è vero che questa Corte con sentenza n. 1103 del 16/01/2025, ha precisato che, a i fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, i limiti dell'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001 devono essere individuati, per il creditore del fallito, quanto al valore della causa, nell'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato dal giudice, in quello del credito ammesso al passivo. È vero altresì, tuttavia, che con la stessa pronuncia è stato precisato che l'entità della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta all'esito dei piani di riparto non può costituire per automatismo il limite Ric. 2024n. 7380 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 6 - dell'ammontare totale della liquidazione, mapuò tuttavia riverberare i suoi effetti, con adeguata motivazione, sulla misura del parametro annuo di liquidazione del danno: ciò accade quando, come nella fattispecie, nel corso di un giudizio di eccessiva durata sia comunque intervenuta, nel limite del tempo ragionevole, la soddisfazione quasi integrale della pretesa, con conseguente certa riduzione della penosità dell’attesa. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna de i ricorrenti al rimborso delle spese processuali in favore del Ministero , liquidate in dispositivo in relazione al valore. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ., in applicazione, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., i ricorrent i dev ono essere condannatial pagamento a favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende. Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata. In considerazione dell’esito del ricorso, infine, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2024n. 7380 sez. S2 -ad. 21-5-2025 - 7 - quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al rimborso, in favore del Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di euro 500,00 in favore del Ministero della Giustiziae, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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