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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05834/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 20 maggio 2020, la corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia del tribunale di Patti del 14 gennaio 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di spendita di monete falsificate in essi assorbito il delitto di ricettazione e li condannava alla pena di anno 1, mesi 7 di reclusione ed C 750,00 di multa ciascuno. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio comune difensore, e, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deducevano nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., nullità assoluta degli atti, violazione degli artt. 420 ter, 484 cod.proc.pen. quanto all'omesso rinvio dell'udienza del 20 maggio 2020 posto che, per quella data, il difensore aveva fatto pervenire regolare richiesta di rinvio per contestuale impedimento presso altra autorità giudiziaria in quanto difensore di imputati sottoposti a misura cautelare; a fronte di tale richiesta la corte di appello aveva omesso di motivare non valutando la richiesta di differimento per legittimo impedimento ed integrando . così una nullità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il motivo è manifestamente infondato ed i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.

Ed invero, il ricorso assume un elemento palesemente contraddetto dagli atti, che il giudice di legittimità è autorizzato a consultare nel caso di eccezioni di nullità, posto che la corte di appello di Messina non ha omesso di valutare la richiesta difensiva di rinvio bensì ha respinto la stessa con le specifiche argomentazioni esposte e dettate al verbale del 20 maggio 2020 rilevando che, a fronte della citazione dei testimoni per la rinnovazione istruttoria in appello proprio per quella data, la richiesta appariva essere stata inviata non tempestivamente e, soprattutto, non era stata formulata alcuna istanza di differimento orario che pure avrebbe potuto permettere la trattazione del procedimento in sede di appello stante la vicinanza tra i diversi tribunali ove l'unico difensore era impegnato.

In tema di legittimo impedimento questa Corte di cassazione ha affermato come l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395).

L'applicazione del suddetto principio al caso in esame deve fare ritenere corretta la valutazione operata dalla corte di appello posto che non risultava tempestivamente comunicato l'impedimento presso altra autorità né indicato il motivo della mancata nomina di sostituto processuale, senza peraltro che il difensore si fosse in qualche modo attivato per differire l'orario di trattazione e rendere così possibile la prosecuzione dei distinti procedimenti nella stessa giornata, circostanza questa puntualmente evidenziata dalla corte di appello.

In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 4 febbraio 2022 I 'CONSIGLIER t .

I etU IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 20 maggio 2020, la corte di appello di Messina, in riforma della pronuncia del tribunale di Patti del 14 gennaio 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di spendita di monete falsificate in essi assorbito il delitto di ricettazione e li condannava alla pena di anno 1, mesi 7 di reclusione ed C 750,00 di multa ciascuno. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio comune difensore, e, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., deducevano nullità della sentenza ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen., nullità assoluta degli atti, violazione degli artt. 420 ter, 484 cod.proc.pen. quanto all'omesso rinvio dell'udienza del 20 maggio 2020 posto che, per quella data, il difensore aveva fatto pervenire regolare richiesta di rinvio per contestuale impedimento presso altra autorità giudiziaria in quanto difensore di imputati sottoposti a misura cautelare; a fronte di tale richiesta la corte di appello aveva omesso di motivare non valutando la richiesta di differimento per legittimo impedimento ed integrando . così una nullità. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il motivo è manifestamente infondato ed i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili. Ed invero, il ricorso assume un elemento palesemente contraddetto dagli atti, che il giudice di legittimità è autorizzato a consultare nel caso di eccezioni di nullità, posto che la corte di appello di Messina non ha omesso di valutare la richiesta difensiva di rinvio bensì ha respinto la stessa con le specifiche argomentazioni esposte e dettate al verbale del 20 maggio 2020 rilevando che, a fronte della citazione dei testimoni per la rinnovazione istruttoria in appello proprio per quella data, la richiesta appariva essere stata inviata non tempestivamente e, soprattutto, non era stata formulata alcuna istanza di differimento orario che pure avrebbe potuto permettere la trattazione del procedimento in sede di appello stante la vicinanza tra i diversi tribunali ove l'unico difensore era impegnato. In tema di legittimo impedimento questa Corte di cassazione ha affermato come l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame deve fare ritenere corretta la valutazione operata dalla corte di appello posto che non risultava tempestivamente comunicato l'impedimento presso altra autorità né indicato il motivo della mancata nomina di sostituto processuale, senza peraltro che il difensore si fosse in qualche modo attivato per differire l'orario di trattazione e rendere così possibile la prosecuzione dei distinti procedimenti nella stessa giornata, circostanza questa puntualmente evidenziata dalla corte di appello. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi manifestamente infondate; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 febbraio 2022 I 'CONSIGLIER t . I etU IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].-[OSCURATO:PERSONA]
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