CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4177/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] ABRUZZO n.836/2023 depositata i l 11/12/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle Entrate ha notificato al contribuente [OSCURATO:PERSONA] un atto di accertamento della responsabilità, ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c., relativo all’anno d’imposta 2011, per il recupero delle imposte dovute dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., estinta nel 2014, in quanto incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società riconducibile al Lancellotti. Secondo l’Ufficio, il contribuente avrebbe orchestrato un complesso sistema fraudolento, articolato in una “frode a monte” ai danni della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era dipendente, e in una “frode a valle” realizzata mediante la costituzione di società (tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che emettevano fatture per prestazioni di consulenza inesistenti. I proventi di tali operazioni sarebbero stati incassati dal Lancellotti attraverso operazioni societarie di rivalutazione e cessione di quote. L’accertamento si fondava su verifiche della Guardia di Finanza e su un avviso di accertamento prodromico emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società interamente posseduta e amministrata dal Lancellotti fino al 2013. Le operazioni societarie successive – rivalutazione delle quote, cessione alla [OSCURATO:PERSONA], fusione e successiva liquidazione – avrebbero consentito al Lancellotti di incassare ingenti somme, sottraendosi agli obblighi tributari. Nel giudizio di primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Teramo ha accolto il ricorso del contribuente, annullando l’atto impugnato. La Corte ha ritenuto che la responsabilità ex art. 36 D.P.R. 602/1973 potesse essere imputata solo ai soci, amministratori o liquidatori della società estinta ([OSCURATO:PERSONA]), e non al socio della società incorporata ([OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, ha escluso che il Lancellotti potesse essere considerato socio o amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di prove concrete. Avverso tale decisione ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’erroneità della sentenza per omessa valutazione degli elementi probatori offerti. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 836/01/2023, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. La Corte ha ritenuto che non vi fosse prova del ruolo di fatto del Lancellotti nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né come socio, né come amministratore o liquidatore, e ha escluso che potessero trarsi elementi probatori rilevanti dalle risultanze del procedimento penale conclusosi, peraltro,con un decreto di archiviazione. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando due motivi di ricorso. Il contribuente resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.132 e 118 c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2, n. 4 del D.Lgs. n. 546/1992. L’Agenzia delle Entrate lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione meramente apparente, in quanto i giudici di appello si sarebbero limitati a confermare la decisione di primo grado senza esaminare i motivi di gravame e senza valutare gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio. In particolare, non sarebbe stato compiuto alcun vaglio critico delle presunzioni gravi, precise e concordanti che dimostravano il ruolo di fatto del Lancellotti nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., né sarebbe stato considerato l’insieme delle operazioni societarie che hanno condotto all’incasso delle somme da parte del contribuente. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2696 c.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’Ufficio censura la sentenza per non aver considerato la prova presuntiva, ritenendo ammissibile solo la prova diretta. Tale impostazione, secondo la ricorrente, contrasta con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce la piena validità delle presunzioni semplici nel processo tributario, purché gravi, precise e concordanti. La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare le circostanze fattuali e documentali offerte dall’Ufficio, che dimostravano il ruolo del Lancellotti quale dominus delle operazioni societarie e beneficiario delle somme derivanti dalle fatture fittizie. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono fondati. La sentenza impugnata si limita ad affermare assiomaticamente la mancanza di prova del ruolo di socio o amministratore di fatto del contribuente, senza sviluppare un percorso argomentativo idoneo a dar conto delle ragioni del convincimento, né a confutare le deduzioni dell’Ufficio. Tale motivazione, ridotta a formule assertive, si risolve in una motivazione meramente apparente, in violazione degli artt. 132 e 118 c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992, come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33201/2023). Il testo della sentenza si compendia in una sequenza frammentaria di formule assertive: «Il ricorso si presenta non accoglibile, dovendosi condividere il contenuto della sentenza impugnata»; «Una tale petizione di principio si presenta però effettivamente frutto di mera suggestione»; «Non vi è prova concreta del possesso della qualifica di tale posizione di amministratore di fatto»; «Si deve parimenti osservare che neppure la qualifica di socio di fatto e amministratore di fatto è risultata provata in alcun modo»; «Per cui non risulta provato che il Lancellotti abbia rivestito lo status né di socio né di amministratore né di liquidatore di fatto della Market»; «Gli ulteriori aspetti della vicenda sono superati da questa preliminare considerazione sulla totale mancanza di prova del ruolo del Lancellotti stesso». Tali affermazioni, prive di qualsiasi analisi critica, tralasciano integralmente di illustrare le ragioni per cui gli elementi offerti dall’Ufficio non fossero idonei a fondare la pretesa, né consentono di ricostruire il percorso argomentativo seguito. Con ogni evidenza giudice d’appello si è limitato a esprimere un giudizio meramente apodittico sulle deduzioni dell’Ufficio, fornendo una motivazione del tutto apparente, poiché si è risolta nel negare efficacia probatoria agli elementi indicati senza svolgere alcuna considerazione idonea a chiarire le ragioni della loro irrilevanza e senza illustrare il percorso logico-giuridico posto a fondamento del proprio convincimento. Tale omissione integra il vizio di motivazione apparente, in quanto la sentenza risulta del tutto inidonea ad assolvere alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione, come richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992. È orientamento consolidato di questa Corte che la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente ricorre quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla verifica in sede di impugnazione, ipotesi ravvisata anche quando il giudice omette di chiarire su quali prove abbia fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni sia pervenuto alla decisione (Cass., 15 novembre 2019, n. 29721; Cass., 25 ottobre 2018, n. 27112; Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass., 25 giugno 2018, n. 16611; Cass., 8 settembre 2022, n. 26477). D’altronde, è palese come la Corte territoriale abbia vistosamente omesso di considerare analiticamente e globalmente le circostanze presuntive dedotte dall’Amministrazione, rimaste sostanzialmente incontestate, volte a dimostrare il ruolo di fatto svolto dal Lancellotti nella gestione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la sua responsabilità per le obbligazioni tributarie derivanti dalle violazioni commesse dalla società incorporata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, venivano dedotte: la costituzione della società [OSCURATO:PERSONA] da parte del Lancellotti, quale socio unico e amministratore; l’assenza di una struttura organizzativa e di personale; l’emissione di fatture per prestazioni di consulenza oggettivamente inesistenti, accertata in via definitiva nei confronti delle società clienti; la produzione di opuscoli consulenziali identici e reperiti da fonti internet; la rivalutazione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Lancellotti e la loro cessione alla [OSCURATO:PERSONA] a un prezzo sproporzionato; il pagamento del prezzo mediante finanziamenti concessi dalla stessa società ceduta; la fusione per incorporazione della Value nella [OSCURATO:PERSONA]; la successiva liquidazione e cancellazione della [OSCURATO:PERSONA], con riparto dell’attivo in favore del socio formale per un importo irrisorio rispetto a quanto incassato dal Lancellotti; la mancanza di delibere assembleari o altra documentazione giustificativa delle operazioni; la ripetizione dello stesso schema anche con la società [OSCURATO:PERSONA]; la conciliazione delle pretese tributarie da parte del socio [OSCURATO:PERSONA], che ha ammesso la fondatezza della ricostruzione della G.F.; l’assenza di contestazioni specifiche da parte del contribuente sulla fondatezza delle violazioni tributarie; la sproporzione tra i benefici economici ottenuti dal Lancellotti e quelli del socio formale. La decisione impugnata, in alcuno dei passaggi motivazionali, mostra di aver correttamente vagliato l’esistenza e la pregnanza degli elementi presuntivi addotti dall’erario. Inoltre, ha trascurato interamente di esaminare tali elementi nel loro insieme, l’uno per mezzo degli altri, dal momento che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare l’altro elemento o da esso trarre vigore, in un rapporto di vicendevole completamento. Va, al riguardo, ricordato il principio secondo il quale «In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice)» (Cass. n. 9054 del 2022; v. anche Cass. n. 14151 del 2022, sul giudizio inferenziale). Nello specifico, tali criteri avrebbero dovuto improntare la disamina degli elementi di prova indiziaria volti ad accreditare o ad escludere la ricorrenza del ruolo di fatto del Lancellotti nella [OSCURATO:PERSONA] e a trarne i relativi corollari, per cui il ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello risulta viziato. Ne consegue che entrambi i motivi vanno accolti; la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese. P.Q.M La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnat