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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18136/2026

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[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 345/2023,depositata il 9/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale diSalerno, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di pronunciare lo sgombero delmateriale depositato sullo spiazzo e sulla soletta di copertura di un pozzodi sua proprietà, nonché di eliminare un gancio e un catenaccio equant’altro impediva la servitù di passaggio per accedere allo spiazzo disua proprietà.

L’attore aveva dedotto di essere proprietario, in base ad unstesso atto avevano donato al fratello Aniello un fabbricato rurale conadiacente spiazzo e che il convenuto aveva posto in essere comportamentilesivi del suo diritto di proprietà sullo spiazzo.

Si era costituito AnielloEsposito che aveva chiesto di accertare l’inesistenza in capo al fratello dialcun diritto sullo spiazzo e che nessun diritto di passaggio spettasse almedesimo.

Con la sentenza n. 3359/2017 il Tribunale di Salerno haparzialmente accolto la domanda dell’attore: ha condannato il convenuto arimuovere il materiale depositato sullo spiazzo e sulla soletta di coperturadel pozzo, a eliminare il gancio e il tubo, ha rigettato la domanda relativaalla servitù di passaggio fatta valere dall’attore e ha rigettato altresì ledomande riconvenzionali del convenuto.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e daGiorgio [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale.

Con la sentenza n. 345/2023 la Corted’appello di Salerno ha rigettato l’appello principale e accolto parzialmentequello incidentale: ha così accolto la domanda dell’attore e ha ordinato adAniello di rimuovere il catenaccio, la catena e quanto impediva l’eserciziodella servitù di passaggio per accedere allo spiazzo di proprietà di GiorgioEsposito e ha dichiarato la costituzione di una servitù di passaggio perdestinazione del buon padre di famiglia.3.

Avverso la sentenza della Corte d’appello propongono ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia definibile con proposta ai sensi dell’art. 380-bis, comma1, c.p.c.I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del Collegio.Memoria è stata depositata dal controricorrente.[OSCURATO:PERSONA].

Va precisato che il ricorso è stato tempestivamente proposto.

È vero,come segnala il controricorrente in memoria, che la sentenza d’appello èstata depositata il 9 marzo 2023 e il ricorso per cassazione è statonotificato in data 26 aprile 2024, quando era ormai decorso il terminelungo di un anno per proporre l’impugnazione (nel caso in esame trovavaapplicazione il termine annuale trattandosi di un procedimento iniziato inprimo grado nel 2005, pertanto prima della entrata in vigore della leggedel 18 giugno 2009, n. 69, che ha stabilito la durata semestrale deltermine c.d. lungo).

Il termine per proporre il ricorso per cassazione,considerato il periodo di sospensione feriale di trenta giorni, scadevapertanto il 10 aprile 2024.

Va però considerato che nel caso in esametrova applicazione la proroga di sei mesi del termine lungo annualeprevista dall’art. 328, ultimo comma, c.p.c.II.

Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia illogicità della motivazione; violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c.: la Corte d’appello ha violato l’obbligo diadottare una motivazione intellegibile in violazione dell’art. 132 c.p.c.; ilgiudice avrebbe dovuto esprimere le ragioni della conferma dellapronuncia di primo grado in relazione a ogni singolo motivo d’appello e ciònon è avvenuto, in quanto si è limitato a richiamare per alcuni motivi leargomentazioni del giudice di primo grado e per altri motivi è stataomessa qualsiasi motivazione; in particolare, per il secondo motivo laNumero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026Corte d’appello ha ritenuto le censure assorbite dal rigetto del primomotivo di gravame e, in relazione al quarto motivo, è stato ritenutoinfondato in quanto assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo digravame; è vero che la sentenza d’appello contiene richiami e rinvii allasentenza di primo grado e alle relative motivazioni, ma in tal modo lamotivazione addotta non consente di comprendere le ragioni e le basidella sua genesi.Il motivo non può essere accolto.Si ricorda che, in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questaCorte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato dilegittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", con laconseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.

Nel caso in esame, la Corte d’appello haesaminato i singoli motivi di gravame e, dopo avere analiticamentemotivato il rigetto del primo motivo, ha esaminato il secondo motivo il cuirigetto è stato argomentato, non essendosi peraltro il giudice limitato arinviare alla pronuncia di primo grado, ma abbia sottolineato come ilgiudice di primo grado avesse disatteso le risultanze della consulenzatecnica d’ufficio nella parte in cui non aveva escluso l’esistenza di errori alivello catastale e fornendo al riguardo ulteriori precisazioni.

Quanto alquarto motivo, va rilevato che tale motivo non si rinviene nella sentenzaimpugnata, che riassume tre motivi di gravame e tali motivi esamina;Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026d’altro canto, i ricorrenti non indicano quale fosse il contenuto di questosupposto quarto motivo di gravame.2) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. per non avere il giudiced’appello disposto la rinnovazione delle indagini e la sostituzione delconsulente tecnico; il giudice può ordinare la rinnovazione delle indaginiquando i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o inidonei alraggiungimento dello scopo per il quale era stata disposta, ovvero quandola consulenza è affetta da vizi formali tali da determinare unacompressione del diritto di difesa; nel caso in esame, la richiesta disattesadal secondo giudice si fondava su presupposti quali una descrizionelimitata ed errata degli accertamenti tecnici eseguiti, che si sarebberofondati solo su un esame catastale dei dati così come risultano daidocumenti notarili prodotti e non da una verifica presso tutte leconservatorie immobiliari.Il motivo non può essere accolto.La Corte d’appello ha argomentato il mancato accoglimento della richiestadi rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio: ha sottolineato cometale richiesta fosse in parte sovrapponibile all’oggetto della consulenza giàespletata in primo grado e per il resto fosse esplorativa.

Al riguardo vaprecisato che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte –rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, disentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovverodi rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare delgiudice e il motivato esercizio di tale potere non è sindacabile in sede dilegittimità (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 2103/2019 e Cass., n.10849/2007).III.

Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesedel giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.700, di cuieuro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge,spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiaratoantistatario, nonché al pagamento di euro 3.500 ancora in favore delcontroricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamentodi euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 18 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 345/2023,depositata il 9/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026PREMESSO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio, davanti al Tribunale diSalerno, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di pronunciare lo sgombero delmateriale depositato sullo spiazzo e sulla soletta di copertura di un pozzodi sua proprietà, nonché di eliminare un gancio e un catenaccio equant’altro impediva la servitù di passaggio per accedere allo spiazzo disua proprietà. L’attore aveva dedotto di essere proprietario, in base ad unstesso atto avevano donato al fratello Aniello un fabbricato rurale conadiacente spiazzo e che il convenuto aveva posto in essere comportamentilesivi del suo diritto di proprietà sullo spiazzo. Si era costituito AnielloEsposito che aveva chiesto di accertare l’inesistenza in capo al fratello dialcun diritto sullo spiazzo e che nessun diritto di passaggio spettasse almedesimo. Con la sentenza n. 3359/2017 il Tribunale di Salerno haparzialmente accolto la domanda dell’attore: ha condannato il convenuto arimuovere il materiale depositato sullo spiazzo e sulla soletta di coperturadel pozzo, a eliminare il gancio e il tubo, ha rigettato la domanda relativaalla servitù di passaggio fatta valere dall’attore e ha rigettato altresì ledomande riconvenzionali del convenuto.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e daGiorgio [OSCURATO:PERSONA] in via incidentale. Con la sentenza n. 345/2023 la Corted’appello di Salerno ha rigettato l’appello principale e accolto parzialmentequello incidentale: ha così accolto la domanda dell’attore e ha ordinato adAniello di rimuovere il catenaccio, la catena e quanto impediva l’eserciziodella servitù di passaggio per accedere allo spiazzo di proprietà di GiorgioEsposito e ha dichiarato la costituzione di una servitù di passaggio perdestinazione del buon padre di famiglia.3. Avverso la sentenza della Corte d’appello propongono ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dieredi di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenutoche il ricorso sia definibile con proposta ai sensi dell’art. 380-bis, comma1, c.p.c.I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380-bis c.p.c., ladecisione del ricorso da parte del Collegio.Memoria è stata depositata dal controricorrente.[OSCURATO:PERSONA]. Va precisato che il ricorso è stato tempestivamente proposto. È vero,come segnala il controricorrente in memoria, che la sentenza d’appello èstata depositata il 9 marzo 2023 e il ricorso per cassazione è statonotificato in data 26 aprile 2024, quando era ormai decorso il terminelungo di un anno per proporre l’impugnazione (nel caso in esame trovavaapplicazione il termine annuale trattandosi di un procedimento iniziato inprimo grado nel 2005, pertanto prima della entrata in vigore della leggedel 18 giugno 2009, n. 69, che ha stabilito la durata semestrale deltermine c.d. lungo). Il termine per proporre il ricorso per cassazione,considerato il periodo di sospensione feriale di trenta giorni, scadevapertanto il 10 aprile 2024. Va però considerato che nel caso in esametrova applicazione la proroga di sei mesi del termine lungo annualeprevista dall’art. 328, ultimo comma, c.p.c.II. Il ricorso è articolato in due motivi.1) Il primo motivo denuncia illogicità della motivazione; violazione dell’art.132, comma 2, n. 4, c.p.c.: la Corte d’appello ha violato l’obbligo diadottare una motivazione intellegibile in violazione dell’art. 132 c.p.c.; ilgiudice avrebbe dovuto esprimere le ragioni della conferma dellapronuncia di primo grado in relazione a ogni singolo motivo d’appello e ciònon è avvenuto, in quanto si è limitato a richiamare per alcuni motivi leargomentazioni del giudice di primo grado e per altri motivi è stataomessa qualsiasi motivazione; in particolare, per il secondo motivo laNumero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026Corte d’appello ha ritenuto le censure assorbite dal rigetto del primomotivo di gravame e, in relazione al quarto motivo, è stato ritenutoinfondato in quanto assorbito dal rigetto del primo e del terzo motivo digravame; è vero che la sentenza d’appello contiene richiami e rinvii allasentenza di primo grado e alle relative motivazioni, ma in tal modo lamotivazione addotta non consente di comprendere le ragioni e le basidella sua genesi.Il motivo non può essere accolto.Si ricorda che, in conformità all'esegesi svolta dalle sezioni unite di questaCorte con le decisioni n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, il sindacato dilegittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale", con laconseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione. Nel caso in esame, la Corte d’appello haesaminato i singoli motivi di gravame e, dopo avere analiticamentemotivato il rigetto del primo motivo, ha esaminato il secondo motivo il cuirigetto è stato argomentato, non essendosi peraltro il giudice limitato arinviare alla pronuncia di primo grado, ma abbia sottolineato come ilgiudice di primo grado avesse disatteso le risultanze della consulenzatecnica d’ufficio nella parte in cui non aveva escluso l’esistenza di errori alivello catastale e fornendo al riguardo ulteriori precisazioni. Quanto alquarto motivo, va rilevato che tale motivo non si rinviene nella sentenzaimpugnata, che riassume tre motivi di gravame e tali motivi esamina;Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026d’altro canto, i ricorrenti non indicano quale fosse il contenuto di questosupposto quarto motivo di gravame.2) Il secondo motivo contesta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c. per non avere il giudiced’appello disposto la rinnovazione delle indagini e la sostituzione delconsulente tecnico; il giudice può ordinare la rinnovazione delle indaginiquando i risultati della perizia risultino insoddisfacenti o inidonei alraggiungimento dello scopo per il quale era stata disposta, ovvero quandola consulenza è affetta da vizi formali tali da determinare unacompressione del diritto di difesa; nel caso in esame, la richiesta disattesadal secondo giudice si fondava su presupposti quali una descrizionelimitata ed errata degli accertamenti tecnici eseguiti, che si sarebberofondati solo su un esame catastale dei dati così come risultano daidocumenti notarili prodotti e non da una verifica presso tutte leconservatorie immobiliari.Il motivo non può essere accolto.La Corte d’appello ha argomentato il mancato accoglimento della richiestadi rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio: ha sottolineato cometale richiesta fosse in parte sovrapponibile all’oggetto della consulenza giàespletata in primo grado e per il resto fosse esplorativa. Al riguardo vaprecisato che – secondo il consolidato orientamento di questa Corte –rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazionedell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, disentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovverodi rinnovare, in parte o "in toto", le indagini, sostituendo l'ausiliare delgiudice e il motivato esercizio di tale potere non è sindacabile in sede dilegittimità (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 2103/2019 e Cass., n.10849/2007).III. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 10910/2024Numero sezionale 388/2026Numero di raccolta generale 18136/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definitoil giudizio in conformità alla proposta, trovano applicazione il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 c.p.c.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spesedel giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.700, di cuieuro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge,spese da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiaratoantistatario, nonché al pagamento di euro 3.500 ancora in favore delcontroricorrente, ai sensi del comma 3 dell’art. 96 c.p.c., e al pagamentodi euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi del comma 4dell’art. 96 c.p.c.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 18 febbraio 2026.Il PresidenteMauro Mocci