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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 38369/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con un unico motivo, errata applicazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione all'evasione e alle lesioni, nonché vizio di motivazione, e censura, in particolare, l'apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la mancata valutazione delle sommarie informazioni testimoniali dell'unica teste oculare (la madre del ricorrente); ritenuto che il ricorrente propone, in generale, una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella motivatamente compiuta nei due gradi di giudizio con motivazione esente da vizi, là dove: si è affermato che i testi avessero smentito la tesi difensiva secondo cui l'aggressione sarebbe avvenuta nelle pertinenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (il fratello del ricorrente) e non sulla pubblica via; si è conseguentemente negato che l'imputato si fosse allontanato dal luogo degli arresti domiciliari al solo scopo di difendere il fratello [OSCURATO:PERSONA], aggredito da due persone, e che, dunque avesse agito in presenza di una causa di giustificazione, in mancanza di elemento soggettivo e della necessaria offensività del fatto (la sentenza d'appello ha peraltro precisato che, quando intervenne la polizia giudiziaria, l'aggressione ai danni delle persone offese era ancora in corso da parte del ricorrente, mentre il fratello si era già allontanato); ritenuto, quindi, il ricorso anche reiterativo e generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (ciò a tacere del fatto che investe formalmente anche le lesioni, reato per cui non era stata presentata impugnazione in appello); ritenuto, quindi il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ella Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce, con un unico motivo, errata applicazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione all'evasione e alle lesioni, nonché vizio di motivazione, e censura, in particolare, l'apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, la mancata valutazione delle sommarie informazioni testimoniali dell'unica teste oculare (la madre del ricorrente); ritenuto che il ricorrente propone, in generale, una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella motivatamente compiuta nei due gradi di giudizio con motivazione esente da vizi, là dove: si è affermato che i testi avessero smentito la tesi difensiva secondo cui l'aggressione sarebbe avvenuta nelle pertinenze dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (il fratello del ricorrente) e non sulla pubblica via; si è conseguentemente negato che l'imputato si fosse allontanato dal luogo degli arresti domiciliari al solo scopo di difendere il fratello [OSCURATO:PERSONA], aggredito da due persone, e che, dunque avesse agito in presenza di una causa di giustificazione, in mancanza di elemento soggettivo e della necessaria offensività del fatto (la sentenza d'appello ha peraltro precisato che, quando intervenne la polizia giudiziaria, l'aggressione ai danni delle persone offese era ancora in corso da parte del ricorrente, mentre il fratello si era già allontanato); ritenuto, quindi, il ricorso anche reiterativo e generico, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (ciò a tacere del fatto che investe formalmente anche le lesioni, reato per cui non era stata presentata impugnazione in appello); ritenuto, quindi il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore ella Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 38369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris