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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28971/2025

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eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12445/2020 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – Oggetto: II.DD. –IVA –av- viso accertamento -sanzioni –responsabilità amministra- tori contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresen- tatie difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (pec: domenico.darrigo@bre- scia.pecavvocati.it),elettivamente domiciliati in Roma via M. Prestinari n.13 presso lo studio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec: paolarama- [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché COSTIGLIOLAGIUSEPPE, in proprio e quale ex liquidatore e legale rap- presentantedi [OSCURATO:SOCIETA] . ; –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 3773 / 1 5 /20 19 depositata il 3/10/2019e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo al periodo di imposta 2009, originato da indagini penali ed emessosulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza da cui emergeva chela società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell’edilizia e messa inliquidazione e, si legge in ricorso, cancellata dal registro delle im- prese in data 24.7.2015 , era una cartiera che aveva posto in essere operazioniinesistenti volte a far figurare costi mai sostenuti, utilizzati perabbattere le imposte dirette e l’IVA. 2.Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], ex legal e rappresentantedella società , di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 100% delle quotee amministratore di fatto della società insieme a [OSCURATO:PERSONA] , e di [OSCURATO:PERSONA], anch’egli ritenuto amministratore di fatto, con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.1428/20/2017 confermava le riprese nei confronti dei contribuenti quantoalle imposte, ma non le sanzioni.

Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez.staccata di Brescia, n. 3773/15 /20 19 veniva no riunite le impugna- zioni avverso la sentenza , accolto l’appello principale proposto dall’Agenziadelle entrate in relazione alle sanzioni amministrative e accoltiparzialmente gli appell i incidental i dei contribuenti.

3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoprincipale per Cassazione affidat o a d un unico motiv o , cui re- plicanoDavide Agosti , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricors o ericorso incidentale affidato a tre moti vi , mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato .

Considerato che: 1.Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente principale prospetta, in re- lazioneall’art. 360 , primo comma , n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.P.R. n.602/1973 e 37, comma 3, d.P.R. n.600/1973 , 73 d.P.R. n.917/86 perché la motivazione della sentenza emessa dal giudice di seconde ha escluso la responsabilità deicontribuenti per le imposte accertate , limitandola alle sole sanzioni ritenendo decisivo il fatto che l’avviso di accertamento nei confronti delle persone fisiche non fosse stato preceduto da un accertamento definitivo del debito tributario in capo alla società, ex art.36 d.P.R. n.602/73,senza considerare che la società è stata uno schermo giuri- dicofraudolento che ha celato le attività delle suddette persone fisiche, qualiamministratori di fatto e di diritto, effettive beneficiarie dell’atti- vità ed è responsabile alla luce dell’art.37, comma 3, d.P.R. n.600/1973. 2.Va dato atto che, in via preliminare, i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilitàdel mezzo di impugnazione in quanto, a differenza di quantoritiene l’Agenzia, il giudice non avrebbe accolto l’appello inci- dentaleai sensi dell’art.36 cit. e perché la presunta responsabilità delle personefisiche quali soggetti interposti non sarebbe mai stata conte- statacon l’accertamento impugnato. 2.1.Le eccezioni non possono essere accolte , dal momento che il mo- tivodi ricorso censura il capo della decisione di appello che ha escluso laresponsabilità delle persone fisiche per le imposte in assenza di ac- certamentodefinitivo del debito tributario in capo alla società, sul pre- supposto che « la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci è regolatadall’art.36 d.P.R. n.602/73 » (cfr . p.5 sentenza).

Inoltre, il fatto che sia controversa la questione della responsabilità delle quattro persone fisiche, perché amministratori di fatto /di diritto dellasocietà e beneficiari delle violazioni commesse emerge dalla sen- tenzastessa, in particolare alle p p . 2 e 3 della sentenza .

Ivi il giudice haaccertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata una cartiera diretta all’evasione delle imposte facendo figurare costi fittizi, e ha afferma to : « da tali emergenze,non specificamente contestate dagli appellanti incidentali, emerge che i signori Danesi e Agosti ( in qualità di amministratori di fatto)e i signori Premoli e Costigliola ( amministratori formali ) concor- seronella realizzazione del sodalizio criminoso sopra descritto » ( ibidem p.3).

La questione è stata perciò oggetto di espressa pronuncia ne l capo della decisione , impugnato dal ricorso principale in modo perti- nente. 3.Ciò premesso, i l motiv o di ricorso è fondat o , per le ragioni appresso chiarite.

3.1. Ilgiudice d’appello ha escluso la responsabilità per i tributi, II.DD. e IVA degli intimati, di cui la sentenza stessa chiarisce che due sono amministratori di diritto della società di capitali in liquidazione e due sono amministratori di fatto e beneficiari delle violazioni contestate , ritenendo che, in forza dell’art.36 d.p.r. 602/1973, affinchésussistesse la responsabilità delle persone fisiche, sarebbe stato necessario a monte un accertamento del debito definitivo in capo alla società, non presente nella fattispecie.

3.2. L’Agenzia impugna tale statuizione, ritenendo non applicabile l’art.36, in quanto «è pacifico che il presupposto fattuale sia tutt’altro che quello rinveniente dall’art.l’art.36 d.P.R. n. 60 2/73 che, pertanto, non è stato applicato dall’amministrazione finanziaria» (cfr . p.11 ri- corso).

L’Agenzia ritiene che nei confronti degli intimati il titolo di re- sponsabilità debba essere al contrario individuato nellart.37,comma 3, d.P.R. n. 600/73.

3.3. La norma da ultimo citata prevede che « In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui ap- paiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo pos- sessore per interposta persona».B enché il disposto di legge non sia espressamente enunciato nell’avviso, nei brani riportati in ricorso l’av- viso indica i presupposti fattuali per l’applicazione della norma.

Infatti, l’avviso contesta che la s.r.l. unipersonale INCOM in liquidazione è stata nel periodo di imposta un mero schermo che ha posto in essere operazioni oggettivamente inesistenti per far figurare costi ai fini dell’abbattimento delle imposte con vantaggio dei quattro intimati am- ministratori, due di fatto e agenti uti dominuse due di diritto.

3.4. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che di recente Cass. Sez. 5, o rdinanza n. 8696 del02/04/2025 ha afferma to , in parte motiva, che « n on esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da questa Corte (v.

Cass.n. 8811 del 2021) una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della so- cietà, a carico dei suoi amministratori».Dalla decisione è stato anche tratto il principiosecondo cui: «In tema di obbligazioni tributarie, l'au- tonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali im- plica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma deroga- toria e speciale di cui all'art.36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società».

Tuttavia, quel caso è diversodal presente, in quanto ha riguarda to solo una ripresa IVA e,oltretutto, portata da una cartella di pagamento .

Va poi considerato il contenuto della decisione Cass. n. 8811 del 2021, sopra richiamata, relativa ad un caso di responsabilità di un ammini- stratore di fatto cui erano stati contestati debiti per [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base dell'art.36 d.P.R. n. 602 del 1973 che, pur accogliendo la tesi della intrasmissibilità parziale dell’imposta in capo all’ammini- stratore di fatto,ha specific ato che la previsione dell’art.36 è applica- bile alle sole imposte sui redditie, dunque, non anche all'imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive, essendo così espressa- mente previsto dall’art. 19, decreto legislativo n. 46/1999.

E allora, bene ha fatto l’ordinanza 8696 del 2025, tra l’altro, ad esclu- dere l’applicazione dell’art.36cit., ma va precisato che questo è avve- nutoin forza dell’art.19 decreto n. 46/1999, per controversia esulante dalla riscossione delle imposte sul reddito.

4. Peraltro, l’art.36 d.P.R. 602 non è l’unica eccezion e al l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitalie può appli- carsi anche l’art.37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 quale titolo di respon- sabilità dell’amministratore per i debiti della società, se l’Amministra- zione deduce che la persona fisica è l’effettiva percett rice del reddito per interposizione, mero schermo, della società artificiosamente creata.

Questo emerge dalla condivisibile giurisprudenza della Sezione, proprio relativa ad un caso di evasione in presenza di frode carosello(cfr. Cass. Sez.5, s entenza n. 23231 del 25/07/2022 ) secondo la quale, i n tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art.37, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 , nei confronti del soggetto che abbia ge- stito uti dominusuna società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa.

Egualmente, vengono traslatele relative imposte in capo a costui, quale effettivo possessore del reddito della società in- terposta.

Si instaura, così, un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sic- ché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giu- ridico tra il mandatario e la società interposta.I ncombe sull'Ammini- strazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, e sul con- tribuente quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposi- zione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto inter- posto.

5. Cass. n.23987/2025, ha poi ulteriormente sviluppato tale interpre- tazioneaffermando che « a ben vedere, allora, l’esegesi della disciplina positiva, pur originariamente focalizzata sulla verifica della effettiva operativitàdella società, della sua vitalità, dietro la quale pù nascon- dersi un amministratore di fatto, ha opportunamente perso interesse a “classificare” il ruolo, ossia la funzione del soggetto operante “dietro” la medesima società».

6. In altri termini, «non ècioè utile comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto.

Quello che invece deve emergere èche il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse -autono- mamente dalla societàe anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa-, ideando e ponendo in essere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale.

In tali ipotesi assume rilevanza non il rapporto fiscale della società, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, che dunque èl’effettivo pos- sessore del reddito d'impresa ed al quale dunque l’amministrazione fi- nanziaria ha diritto di chiedere conto»(ord. u l t. cit.) .

7. La citata ordinanza ha anche riaffermato che , con riguardo all’IVA «trova altrettanta coerenza l’opinione secondo cui, nell’esecuzione delle prestazioni di servizi tra il soggetto gestore uti dominus e la so- cietà, si instaura, quando il primo agisca in nome proprio, sia pure per conto della società un rapporto riconducibile al mandato senza rappre- sentanza, dove il mandatario è il gestore e il mandante è la societ à .

Cì si verifica, in particolare, quando l’imprenditore, che gestisca delle società c artiere, disponga in autonomia in merito alle attivit à e alle transazioni e decida, per conto della società, sulla realizzazione delle operazioni commerciali, individuando, ad esempio, i venditori (esteri) e i successivi acquirenti (nazionali)».

8. La Corte ha anche ricordato, su piano del diritto eurounitario,come «l’art. 6, par. 4, della Sesta direttiva, corrispondente all’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che, qualora un soggetto passivo partecipi, in nome proprio ma per conto terzi, ad una presta- zione di servizi, si deve ritenere che egli stesso abbia ricevuto o fornito i detti servizi a titolo personale.

Si realizza, in altri termini, la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche, fornite consecutiva- mente sull’assunto che l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da pre- statori specializzati prima di fornire, in un secondo tempo, gli stessi servizi all’operatore per conto del quale agisce (v., tra le varie, Corte di giustizia, 4 maggio 2017, in causa C-274/15, Commissione c/ Lus- semburgo, punto 86; nella giurisprudenza interna, v., ex multis, Cass., 23 novembre 2018, n. 30360; 29 settembre 2020, n. 20591): il man- datario, quindi, assume e acquista in nome proprio, rispettivamente, gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante.

Ne deriva che se la prestazione di servizi a cui l’operatore partecipa è soggetta all’IVA, pure il rapporto giuridico tra costui e la parte per conto della quale agisce èsoggetto all’IVA (v.

Corte di giustizia, in causa C - 274/15 cit., punto 87).

L’irregolarità delle operazioni riferite al man- dante, infine, se, da un lato, non esime il mandatario senza rappresen- tanza dall’obbligo di provvedere alla fatturazione posto che quale sog- getto passivo, nel rapporto con il mandante, è tenuto al vaglio critico dell’operazione (e di verificare, quindi, il regime fiscale e di fattura- zione), dall’altro comporta, ove vengano in rilievo –come nella specie –operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, che cì refluisce sulla sua posizione, neppure essendo in dubbio la con- sapevolezza della frode».

9. [OSCURATO:PERSONA]. n.23987/2025 è stato così tratto il principio di diritto se- condo cui «In tema di imposte dirette e IVA, ai fini della traslazione dell'imponibile dalla società al soggetto che l'ha gestita uti dominus, tale da assicurare la ripresa a tassazione nei confronti di quest'ultimo delle imposte dovute, non è decisivo classificare la funzione del sog- getto operante dietro la medesima società e, quindi, comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un am- ministratore di fatto, in quanto ciò che rileva e seil soggetto terzo si comporta uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige le ri- sorse - autonomamente dalla società e, se del caso, indipendente- mente dagli interessi di questa - ideando e ponendo in essere le con- dotte illecite da cui deriva un credito erariale.». 9.1.Orbene, nel caso in esame il Collegio osserva che la CTR afferma a pag.3 della sentenza che la INCOM, oltre a presentare quale unico socio l’Agosti ha «omesso di tenere tutti i libri e i registri contabili ob- bligatori».

La ricostruzione dell’attività fraudolenta è sorretta da una pluralità di argomenti riportati in motivazione: la INCOM è stata«parte di un sistema di oltre 63 società edili (…) fornitrici di manodopera che dichiaravano cospicui – quanto non documentati – crediti d’imposta IVA che venivano usati per compensare le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali ed assistenziali.

Tuttequeste società avevano come am- ministratore lo studio professionale del rag. [OSCURATO:PERSONA] (…)» (p.2 sentenza).

La INCOM, inoltre, accerta il giudice, «risultava ammi- nistrata formalmente da [OSCURATO:PERSONA] e successivamente da Costi- gliola Giuseppe (entrambi nullatenenti) e gestita effettivamente dai geometri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. dich. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…)»(ibidem) .

9.2. La CTR ha anche riten uto che « da tali emergenze, non specifica- mente contestate dagli appellanti incidentali, emerge che i signori Da- nesi e Agosti, in qualità di amministratori di fatto, e i signori Premoli e Costigliola, amministratori formali, concorsero nella realizzazione del sodalizio criminoso sopra descritto»(p.3 sentenza).

Le ragioni giuridiche esplicitate, ed i principi di prova emergenti dal quadro che precede, spiegano e giustificano ampiamente la fondatezza del motivo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione alla censura così come accolta.

Ilgiudice del rinvio dovrà accertare specificamente in fatto , da un lato, se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano ingeri ti uti domin us nella gestione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA], totalmente asservita e delle cui atti- vità i due hanno potuto liberamente disporre, facendo proprie le rela- tive risorse e stabilendo le direttive e le indicazioni operative e, dall’al- tro, seGiuseppe Costigliola e [OSCURATO:PERSONA], abbiano ricoperto ruoli di amministratori meramente formali.

R ivalutato il quadro probatorio e compiuto taleaccertamento fattuale, il giudice applicherà il principio di diritto che precede.

10. Esaminando ora il ricorso incidentale, c on il primo motivo i ricor- rentiincidentali prospetta no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 d. l . n.269/2003da parte del giudice, per aver mancato di ritenere che, ai fini delle sanzioni la previsione è applicabile , con conseguente esclu- sionedi responsabilità in capo ai contribuenti . 11.Il motivo è in fondato in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale.

11.1. Tenendoconto dei principi enunciati in materia di sanzioni rela- tiveal rapporto tributario, la giurisprudenza di legittimit à (v. da ultimo Cass.n.23987/2025) « ha intanto ritenuto che esse siano a carico della societàdotata di personalit à giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, anche quando gestita da un amministratore di fatto, salvo che nelle ipotesi di societ à "cartiera", atteso che, in tal caso, si tratterebbe di una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conse- guenzedegli illeciti tributari, commessi a personale vantaggio dell'am- ministratoredi fatto, con il conseguente venir meno della stessa ratio chegiustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalit à giuridica, dovendosi pertanto ripristinare laregola generale, secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n.29038; 22 novembre 2021, n. 36003)

11.2. LaCorte ha peraltro avvertito che, nell'interposizione del gestore uti dominusalla società di capitali interposta « non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interpo- nente, sicch́ la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all’attività del gestore uti dominus (Cass., 25 luglio 2022, n. 23231).

L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferi- mento nella condotta dell’interponente, il quale èsanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive.

L’attenzione speculare alla compagine sociale ha consentito pertanto di affermare che, perchédifetti la ratio dell'art. 7, d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola societàdotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, ènecessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della societ à medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1946).

La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione da parte di un soggetto terzo uti dominus.»(Cass. n.23987/2025 11.3.Alla luce di quanto precede, se la società è un mero schermo , con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nep- pure si pone una questione di applicabilità dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003e logicamente nei loro confronti il giudice d’appello ha riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto di poter applicare la norma,in quanto l’Amministrazione doveva irroga re le sanzioni diret- tamentealle persone fisiche che si sono servite dello schermo in rela- zioneai rapporti fiscali a loro strettamente riferibili poiché effettivi pos- sessoridel reddito d’impresa e beneficiari delle operazioni economiche aifini IVA.

A maggior ragione l’art.7 invocato non si applica con riferi- mento alla posizion e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto , ma noneffettivo della società. 12.Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono , in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoalla circostanza se la società INCOM fosse una mera fictio ese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fossero i beneficiari degliilleciti accertati nei confronti della societ à . 13.Il motivo è inammissibile.

13.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado con riferimento alla question e che i contri- buentifossero amministratori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e be- neficiari delle frodi da questa formalmente poste in essere (cfr. deci- sionedi primo grado riportata alle pagg.4 e 5 del ricorso e di secondo grado,riportata alle pagg.5 - 7 dell’atto).

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-tercod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuata,per quanto qui interessa , dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone ladisposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appellosono state tra loro diverse . 13.2.Il mezzo di impugnazione è anche complessivamente inammissi- bile in quanto impinge nel preciso accertamento fattuale del giudice d’appello,riportato peraltro anche nel corpo del ricorso incidentale, e perchéchiede manifestamente il riesame del compendio istruttorio, già valutatoin sede di merito.

Vaal proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giu- dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionei n un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli ind izi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.

Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omes so esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato.

Delresto, nel corpo della censura m anca l a stessa identificazione pre- cisadel fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso .

14. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali censurano , in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione del prin- cipiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ.e l’omessa pronuncia da parte del giudice sulla asserita metodolo- giainduttiva usata dall’Amministrazione nella rideterminazione del red- ditoe di incongruità del reddito accertato. 15.Il motivo è inammissibile.

Né la sentenza né il ricorso principale fannomenzione di riprese per ricostruzione induttiva del reddito alla base dell’avviso di accertamento impugnato, ma solo al disconosci- mentodi costi fittizi, ai fini delle imposte diret te e IVA.

Il giudizio tri- butarioè di impugnazione - merito e nel l e porzioni dell’ avviso di accer- tamentoriprodott e per brani alle pagg.2 - 5 del controricorso e ricorso incidentale si fa riferimento unicamente al disconoscimento dei costi nondocumentati e, dunque, la prospettazione dei ricorrenti incidentali difettadi interesse ai fini dell’art.100 cod. proc. civ. e di specificità , non essendovievidenza che la ripresa per ricostruzione induttiva del red- ditofosse legittimamente parte d ella materia del contendere in quanto rientrantenel perimetro definito d a ll’atto impositivo .

16. La sentenza impugnata è perciò cassatain accoglimento del ricorso principale rigettato l’incidentalee, per l’effetto, la controversia va rin- viata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte: accoglie il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 12445/2020 R.G. propost o da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – Oggetto: II.DD. –IVA –av- viso accertamento -sanzioni –responsabilità amministra- tori contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , tutti rappresen- tatie difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo (pec: domenico.darrigo@bre- scia.pecavvocati.it),elettivamente domiciliati in Roma via M. Prestinari n.13 presso lo studio dell'a vv . [OSCURATO:PERSONA] (pec: paolarama- [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché COSTIGLIOLAGIUSEPPE, in proprio e quale ex liquidatore e legale rap- presentantedi [OSCURATO:SOCIETA] . ; –intimato – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, sez. staccata di Brescia, n. 3773 / 1 5 /20 19 depositata il 3/10/2019e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 7 giugno 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Il contenzioso riguarda un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo al periodo di imposta 2009, originato da indagini penali ed emessosulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza da cui emergeva chela società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell’edilizia e messa inliquidazione e, si legge in ricorso, cancellata dal registro delle im- prese in data 24.7.2015 , era una cartiera che aveva posto in essere operazioniinesistenti volte a far figurare costi mai sostenuti, utilizzati perabbattere le imposte dirette e l’IVA. 2.Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], ex legal e rappresentantedella società , di [OSCURATO:PERSONA], titolare del 100% delle quotee amministratore di fatto della società insieme a [OSCURATO:PERSONA] , e di [OSCURATO:PERSONA], anch’egli ritenuto amministratore di fatto, con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n.1428/20/2017 confermava le riprese nei confronti dei contribuenti quantoalle imposte, ma non le sanzioni. Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez.staccata di Brescia, n. 3773/15 /20 19 veniva no riunite le impugna- zioni avverso la sentenza , accolto l’appello principale proposto dall’Agenziadelle entrate in relazione alle sanzioni amministrative e accoltiparzialmente gli appell i incidental i dei contribuenti. 3. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorsoprincipale per Cassazione affidat o a d un unico motiv o , cui re- plicanoDavide Agosti , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricors o ericorso incidentale affidato a tre moti vi , mentre [OSCURATO:PERSONA] èrimasto intimato . Considerato che: 1.Con un unico motivo l’Agenzia ricorrente principale prospetta, in re- lazioneall’art. 360 , primo comma , n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 d.P.R. n.602/1973 e 37, comma 3, d.P.R. n.600/1973 , 73 d.P.R. n.917/86 perché la motivazione della sentenza emessa dal giudice di seconde ha escluso la responsabilità deicontribuenti per le imposte accertate , limitandola alle sole sanzioni ritenendo decisivo il fatto che l’avviso di accertamento nei confronti delle persone fisiche non fosse stato preceduto da un accertamento definitivo del debito tributario in capo alla società, ex art.36 d.P.R. n.602/73,senza considerare che la società è stata uno schermo giuri- dicofraudolento che ha celato le attività delle suddette persone fisiche, qualiamministratori di fatto e di diritto, effettive beneficiarie dell’atti- vità ed è responsabile alla luce dell’art.37, comma 3, d.P.R. n.600/1973. 2.Va dato atto che, in via preliminare, i controricorrenti eccepiscono l’inammissibilitàdel mezzo di impugnazione in quanto, a differenza di quantoritiene l’Agenzia, il giudice non avrebbe accolto l’appello inci- dentaleai sensi dell’art.36 cit. e perché la presunta responsabilità delle personefisiche quali soggetti interposti non sarebbe mai stata conte- statacon l’accertamento impugnato. 2.1.Le eccezioni non possono essere accolte , dal momento che il mo- tivodi ricorso censura il capo della decisione di appello che ha escluso laresponsabilità delle persone fisiche per le imposte in assenza di ac- certamentodefinitivo del debito tributario in capo alla società, sul pre- supposto che « la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci è regolatadall’art.36 d.P.R. n.602/73 » (cfr . p.5 sentenza). Inoltre, il fatto che sia controversa la questione della responsabilità delle quattro persone fisiche, perché amministratori di fatto /di diritto dellasocietà e beneficiari delle violazioni commesse emerge dalla sen- tenzastessa, in particolare alle p p . 2 e 3 della sentenza . Ivi il giudice haaccertato che la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata una cartiera diretta all’evasione delle imposte facendo figurare costi fittizi, e ha afferma to : « da tali emergenze,non specificamente contestate dagli appellanti incidentali, emerge che i signori Danesi e Agosti ( in qualità di amministratori di fatto)e i signori Premoli e Costigliola ( amministratori formali ) concor- seronella realizzazione del sodalizio criminoso sopra descritto » ( ibidem p.3). La questione è stata perciò oggetto di espressa pronuncia ne l capo della decisione , impugnato dal ricorso principale in modo perti- nente. 3.Ciò premesso, i l motiv o di ricorso è fondat o , per le ragioni appresso chiarite. 3.1. Ilgiudice d’appello ha escluso la responsabilità per i tributi, II.DD. e IVA degli intimati, di cui la sentenza stessa chiarisce che due sono amministratori di diritto della società di capitali in liquidazione e due sono amministratori di fatto e beneficiari delle violazioni contestate , ritenendo che, in forza dell’art.36 d.p.r. 602/1973, affinchésussistesse la responsabilità delle persone fisiche, sarebbe stato necessario a monte un accertamento del debito definitivo in capo alla società, non presente nella fattispecie. 3.2. L’Agenzia impugna tale statuizione, ritenendo non applicabile l’art.36, in quanto «è pacifico che il presupposto fattuale sia tutt’altro che quello rinveniente dall’art.l’art.36 d.P.R. n. 60 2/73 che, pertanto, non è stato applicato dall’amministrazione finanziaria» (cfr . p.11 ri- corso). L’Agenzia ritiene che nei confronti degli intimati il titolo di re- sponsabilità debba essere al contrario individuato nellart.37,comma 3, d.P.R. n. 600/73. 3.3. La norma da ultimo citata prevede che « In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui ap- paiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo pos- sessore per interposta persona».B enché il disposto di legge non sia espressamente enunciato nell’avviso, nei brani riportati in ricorso l’av- viso indica i presupposti fattuali per l’applicazione della norma. Infatti, l’avviso contesta che la s.r.l. unipersonale INCOM in liquidazione è stata nel periodo di imposta un mero schermo che ha posto in essere operazioni oggettivamente inesistenti per far figurare costi ai fini dell’abbattimento delle imposte con vantaggio dei quattro intimati am- ministratori, due di fatto e agenti uti dominuse due di diritto. 3.4. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che di recente Cass. Sez. 5, o rdinanza n. 8696 del02/04/2025 ha afferma to , in parte motiva, che « n on esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da questa Corte (v. Cass.n. 8811 del 2021) una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della so- cietà, a carico dei suoi amministratori».Dalla decisione è stato anche tratto il principiosecondo cui: «In tema di obbligazioni tributarie, l'au- tonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali im- plica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma deroga- toria e speciale di cui all'art.36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società». Tuttavia, quel caso è diversodal presente, in quanto ha riguarda to solo una ripresa IVA e,oltretutto, portata da una cartella di pagamento . Va poi considerato il contenuto della decisione Cass. n. 8811 del 2021, sopra richiamata, relativa ad un caso di responsabilità di un ammini- stratore di fatto cui erano stati contestati debiti per [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base dell'art.36 d.P.R. n. 602 del 1973 che, pur accogliendo la tesi della intrasmissibilità parziale dell’imposta in capo all’ammini- stratore di fatto,ha specific ato che la previsione dell’art.36 è applica- bile alle sole imposte sui redditie, dunque, non anche all'imposizione sul valore aggiunto o sulle attività produttive, essendo così espressa- mente previsto dall’art. 19, decreto legislativo n. 46/1999. E allora, bene ha fatto l’ordinanza 8696 del 2025, tra l’altro, ad esclu- dere l’applicazione dell’art.36cit., ma va precisato che questo è avve- nutoin forza dell’art.19 decreto n. 46/1999, per controversia esulante dalla riscossione delle imposte sul reddito. 4. Peraltro, l’art.36 d.P.R. 602 non è l’unica eccezion e al l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitalie può appli- carsi anche l’art.37, comma 3, d.P.R. n. 600/73 quale titolo di respon- sabilità dell’amministratore per i debiti della società, se l’Amministra- zione deduce che la persona fisica è l’effettiva percett rice del reddito per interposizione, mero schermo, della società artificiosamente creata. Questo emerge dalla condivisibile giurisprudenza della Sezione, proprio relativa ad un caso di evasione in presenza di frode carosello(cfr. Cass. Sez.5, s entenza n. 23231 del 25/07/2022 ) secondo la quale, i n tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art.37, comma 3, del d.P.R. n.600 del 1973 , nei confronti del soggetto che abbia ge- stito uti dominusuna società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa. Egualmente, vengono traslatele relative imposte in capo a costui, quale effettivo possessore del reddito della società in- terposta. Si instaura, così, un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sic- ché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, vi è soggetto pure il rapporto giu- ridico tra il mandatario e la società interposta.I ncombe sull'Ammini- strazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, e sul con- tribuente quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposi- zione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto inter- posto. 5. Cass. n.23987/2025, ha poi ulteriormente sviluppato tale interpre- tazioneaffermando che « a ben vedere, allora, l’esegesi della disciplina positiva, pur originariamente focalizzata sulla verifica della effettiva operativitàdella società, della sua vitalità, dietro la quale pù nascon- dersi un amministratore di fatto, ha opportunamente perso interesse a “classificare” il ruolo, ossia la funzione del soggetto operante “dietro” la medesima società». 6. In altri termini, «non ècioè utile comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto. Quello che invece deve emergere èche il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse -autono- mamente dalla societàe anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa-, ideando e ponendo in essere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale. In tali ipotesi assume rilevanza non il rapporto fiscale della società, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, che dunque èl’effettivo pos- sessore del reddito d'impresa ed al quale dunque l’amministrazione fi- nanziaria ha diritto di chiedere conto»(ord. u l t. cit.) . 7. La citata ordinanza ha anche riaffermato che , con riguardo all’IVA «trova altrettanta coerenza l’opinione secondo cui, nell’esecuzione delle prestazioni di servizi tra il soggetto gestore uti dominus e la so- cietà, si instaura, quando il primo agisca in nome proprio, sia pure per conto della società un rapporto riconducibile al mandato senza rappre- sentanza, dove il mandatario è il gestore e il mandante è la societ à . Cì si verifica, in particolare, quando l’imprenditore, che gestisca delle società c artiere, disponga in autonomia in merito alle attivit à e alle transazioni e decida, per conto della società, sulla realizzazione delle operazioni commerciali, individuando, ad esempio, i venditori (esteri) e i successivi acquirenti (nazionali)». 8. La Corte ha anche ricordato, su piano del diritto eurounitario,come «l’art. 6, par. 4, della Sesta direttiva, corrispondente all’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, stabilisce che, qualora un soggetto passivo partecipi, in nome proprio ma per conto terzi, ad una presta- zione di servizi, si deve ritenere che egli stesso abbia ricevuto o fornito i detti servizi a titolo personale. Si realizza, in altri termini, la finzione giuridica di due prestazioni di servizi identiche, fornite consecutiva- mente sull’assunto che l’operatore che partecipa alla prestazione di servizi abbia in un primo tempo ricevuto i servizi in questione da pre- statori specializzati prima di fornire, in un secondo tempo, gli stessi servizi all’operatore per conto del quale agisce (v., tra le varie, Corte di giustizia, 4 maggio 2017, in causa C-274/15, Commissione c/ Lus- semburgo, punto 86; nella giurisprudenza interna, v., ex multis, Cass., 23 novembre 2018, n. 30360; 29 settembre 2020, n. 20591): il man- datario, quindi, assume e acquista in nome proprio, rispettivamente, gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante. Ne deriva che se la prestazione di servizi a cui l’operatore partecipa è soggetta all’IVA, pure il rapporto giuridico tra costui e la parte per conto della quale agisce èsoggetto all’IVA (v. Corte di giustizia, in causa C - 274/15 cit., punto 87). L’irregolarità delle operazioni riferite al man- dante, infine, se, da un lato, non esime il mandatario senza rappresen- tanza dall’obbligo di provvedere alla fatturazione posto che quale sog- getto passivo, nel rapporto con il mandante, è tenuto al vaglio critico dell’operazione (e di verificare, quindi, il regime fiscale e di fattura- zione), dall’altro comporta, ove vengano in rilievo –come nella specie –operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, che cì refluisce sulla sua posizione, neppure essendo in dubbio la con- sapevolezza della frode». 9. [OSCURATO:PERSONA]. n.23987/2025 è stato così tratto il principio di diritto se- condo cui «In tema di imposte dirette e IVA, ai fini della traslazione dell'imponibile dalla società al soggetto che l'ha gestita uti dominus, tale da assicurare la ripresa a tassazione nei confronti di quest'ultimo delle imposte dovute, non è decisivo classificare la funzione del sog- getto operante dietro la medesima società e, quindi, comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un am- ministratore di fatto, in quanto ciò che rileva e seil soggetto terzo si comporta uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige le ri- sorse - autonomamente dalla società e, se del caso, indipendente- mente dagli interessi di questa - ideando e ponendo in essere le con- dotte illecite da cui deriva un credito erariale.». 9.1.Orbene, nel caso in esame il Collegio osserva che la CTR afferma a pag.3 della sentenza che la INCOM, oltre a presentare quale unico socio l’Agosti ha «omesso di tenere tutti i libri e i registri contabili ob- bligatori». La ricostruzione dell’attività fraudolenta è sorretta da una pluralità di argomenti riportati in motivazione: la INCOM è stata«parte di un sistema di oltre 63 società edili (…) fornitrici di manodopera che dichiaravano cospicui – quanto non documentati – crediti d’imposta IVA che venivano usati per compensare le ritenute IRPEF e i contributi previdenziali ed assistenziali. Tuttequeste società avevano come am- ministratore lo studio professionale del rag. [OSCURATO:PERSONA] (…)» (p.2 sentenza). La INCOM, inoltre, accerta il giudice, «risultava ammi- nistrata formalmente da [OSCURATO:PERSONA] e successivamente da Costi- gliola Giuseppe (entrambi nullatenenti) e gestita effettivamente dai geometri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cfr. dich. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (…)»(ibidem) . 9.2. La CTR ha anche riten uto che « da tali emergenze, non specifica- mente contestate dagli appellanti incidentali, emerge che i signori Da- nesi e Agosti, in qualità di amministratori di fatto, e i signori Premoli e Costigliola, amministratori formali, concorsero nella realizzazione del sodalizio criminoso sopra descritto»(p.3 sentenza). Le ragioni giuridiche esplicitate, ed i principi di prova emergenti dal quadro che precede, spiegano e giustificano ampiamente la fondatezza del motivo, con conseguente cassazione della sentenza in relazione alla censura così come accolta. Ilgiudice del rinvio dovrà accertare specificamente in fatto , da un lato, se [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si siano ingeri ti uti domin us nella gestione dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA], totalmente asservita e delle cui atti- vità i due hanno potuto liberamente disporre, facendo proprie le rela- tive risorse e stabilendo le direttive e le indicazioni operative e, dall’al- tro, seGiuseppe Costigliola e [OSCURATO:PERSONA], abbiano ricoperto ruoli di amministratori meramente formali. R ivalutato il quadro probatorio e compiuto taleaccertamento fattuale, il giudice applicherà il principio di diritto che precede. 10. Esaminando ora il ricorso incidentale, c on il primo motivo i ricor- rentiincidentali prospetta no , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 d. l . n.269/2003da parte del giudice, per aver mancato di ritenere che, ai fini delle sanzioni la previsione è applicabile , con conseguente esclu- sionedi responsabilità in capo ai contribuenti . 11.Il motivo è in fondato in conseguenza dell’accoglimento del ricorso principale. 11.1. Tenendoconto dei principi enunciati in materia di sanzioni rela- tiveal rapporto tributario, la giurisprudenza di legittimit à (v. da ultimo Cass.n.23987/2025) « ha intanto ritenuto che esse siano a carico della societàdotata di personalit à giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, anche quando gestita da un amministratore di fatto, salvo che nelle ipotesi di societ à "cartiera", atteso che, in tal caso, si tratterebbe di una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conse- guenzedegli illeciti tributari, commessi a personale vantaggio dell'am- ministratoredi fatto, con il conseguente venir meno della stessa ratio chegiustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalit à giuridica, dovendosi pertanto ripristinare laregola generale, secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito (Cass., 20 ottobre 2021, n.29038; 22 novembre 2021, n. 36003) 11.2. LaCorte ha peraltro avvertito che, nell'interposizione del gestore uti dominusalla società di capitali interposta « non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interpo- nente, sicch́ la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite all’attività del gestore uti dominus (Cass., 25 luglio 2022, n. 23231). L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferi- mento nella condotta dell’interponente, il quale èsanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione dei tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive. L’attenzione speculare alla compagine sociale ha consentito pertanto di affermare che, perchédifetti la ratio dell'art. 7, d.l. n. 269 del 2003, che sanziona la sola societàdotata di personalità giuridica, e sia ripristinata la regola secondo cui la sanzione pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito, ènecessario acquisire riscontri probatori, anche presuntivi, valevoli ad escludere la vitalità della societ à medesima, quand'anche gestita da un amministratore di fatto (Cass., 23 gennaio 2023, n. 1946). La vitalità, infatti si contrappone alla sua gestione e direzione da parte di un soggetto terzo uti dominus.»(Cass. n.23987/2025 11.3.Alla luce di quanto precede, se la società è un mero schermo , con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nep- pure si pone una questione di applicabilità dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003e logicamente nei loro confronti il giudice d’appello ha riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto di poter applicare la norma,in quanto l’Amministrazione doveva irroga re le sanzioni diret- tamentealle persone fisiche che si sono servite dello schermo in rela- zioneai rapporti fiscali a loro strettamente riferibili poiché effettivi pos- sessoridel reddito d’impresa e beneficiari delle operazioni economiche aifini IVA. A maggior ragione l’art.7 invocato non si applica con riferi- mento alla posizion e di [OSCURATO:PERSONA], amministratore di diritto , ma noneffettivo della società. 12.Con il secondo motivo i ricorrenti incidentali deducono , in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimentoalla circostanza se la società INCOM fosse una mera fictio ese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fossero i beneficiari degliilleciti accertati nei confronti della societ à . 13.Il motivo è inammissibile. 13.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per doppia conforme con riferimentoal paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado con riferimento alla question e che i contri- buentifossero amministratori di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e be- neficiari delle frodi da questa formalmente poste in essere (cfr. deci- sionedi primo grado riportata alle pagg.4 e 5 del ricorso e di secondo grado,riportata alle pagg.5 - 7 dell’atto). Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-tercod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 at- tuata,per quanto qui interessa , dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma,con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone ladisposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrentenon ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisionedi primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appellosono state tra loro diverse . 13.2.Il mezzo di impugnazione è anche complessivamente inammissi- bile in quanto impinge nel preciso accertamento fattuale del giudice d’appello,riportato peraltro anche nel corpo del ricorso incidentale, e perchéchiede manifestamente il riesame del compendio istruttorio, già valutatoin sede di merito. Vaal proposito rammentato il corretto procedimento logico che il giu- dice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionei n un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli ind izi a supportare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria. Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omes so esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato. Delresto, nel corpo della censura m anca l a stessa identificazione pre- cisadel fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso . 14. Con il terzo motivo i ricorrenti incidentali censurano , in relazione all’art.360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., la violazione del prin- cipiodi corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art.112 cod. proc. civ.e l’omessa pronuncia da parte del giudice sulla asserita metodolo- giainduttiva usata dall’Amministrazione nella rideterminazione del red- ditoe di incongruità del reddito accertato. 15.Il motivo è inammissibile. Né la sentenza né il ricorso principale fannomenzione di riprese per ricostruzione induttiva del reddito alla base dell’avviso di accertamento impugnato, ma solo al disconosci- mentodi costi fittizi, ai fini delle imposte diret te e IVA. Il giudizio tri- butarioè di impugnazione - merito e nel l e porzioni dell’ avviso di accer- tamentoriprodott e per brani alle pagg.2 - 5 del controricorso e ricorso incidentale si fa riferimento unicamente al disconoscimento dei costi nondocumentati e, dunque, la prospettazione dei ricorrenti incidentali difettadi interesse ai fini dell’art.100 cod. proc. civ. e di specificità , non essendovievidenza che la ripresa per ricostruzione induttiva del red- ditofosse legittimamente parte d ella materia del contendere in quanto rientrantenel perimetro definito d a ll’atto impositivo . 16. La sentenza impugnata è perciò cassatain accoglimento del ricorso principale rigettato l’incidentalee, per l’effetto, la controversia va rin- viata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte: accoglie il ricors
Sentenza Cassazione n. 28971/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris