CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2026
Cassazione n. 10823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto dal:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore dell'imputato;letta la memoria del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 febbraio 2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata del 9 luglio 2025, la Corte d'appello di Catanzaroha confermato la decisione del Tribunale di Crotone in data 20 maggio 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di violenzaprivata, oltre statuizioni accessorie.2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Catanzaro ha propostoricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt.438, comma 5 e 238-bis cod. proc. pen. in conseguenza dell'acquisizione, dispostadal giudice di primo grado su richiesta della parte civile, di un'ordinanza emessa insede civile, peraltro non munita dell'attestazione di irrevocabilità. Sulla relativaeccezione di nullità, respinta per non essere stato il predetto documento utilizzato, laCorte di merito ha reso una motivazione manifestamente illogica e apparente,trascurando il profilo di invalidità dedotto, che inficia ex se il giudizio.2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione di legge e correlato vizio dellamotivazione, anche sub specie di travisamento di un fatto decisivo, in relazioneall'affermazione di responsabilità.Evidenzia, al riguardo, come il ricorrente avesse contestato la qualificazionegiuridica del fatto, assumendo di aver agito nella ragionevole convinzione diesercitare un proprio diritto per essere controversa la servitù di passaggio vantatadalla parte civile sulla strada interclusa, mentre la Corte di merito ha respinto ladeduzione richiamando l'esistenza di una scrittura privata che escluderebbe, inradice, la "possibilità di esercitare un diritto".Richiamando l'elemento differenziale indicato dalla giurisprudenza dilegittimità al fine della qualificazione giuridica del fatto in termini di violenza privatao di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, di cui la Cortedi merito non avrebbe tenuto conto nel confermare la sentenza di primo grado,evidenzia il ricorrente anche il travisamento in cui sarebbe incorsa, affermando chela condotta dell'imputato avrebbe intercluso l'accesso all'abitazione della parte civilee non già ad un fondo agricolo, con conseguente errore su un elemento decisivo sulpunto della ricostruzione del dolo. Per altro verso, si contesta la sentenza impugnataper non aver dato conto della verifica dell'arbitrarietà della condotta, invecelegittimamente posta in essere a legittima difesa del diritto di proprietà.2.3. Il terzo motivo contesta il diniego di applicazione della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131-bis cod- pen., fondato sulla ritenuta non occasionalitàdella condotta, in violazione del criterio ostativo della abitualità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.4. I difensori dell'imputato e della parte civile hanno depositato memorierispettivamente il 5 ed il 9 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di cui infra.1. Le censure proposte nel primo motivo sono inammissibilmente formulate.1.1. Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazioneindicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabilicon riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dalgiudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in taleipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) e che, pertanto, ilmotivo è, in parte qua, proposto fuori dei casi previsti dalla legge, anche la denunciataviolazione di legge si rivela genericamente formulata.E', invero, onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimentoal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 -01); e siffatto principio è quantomai risolutivo nel caso all'odierno vaglio, poiché èincontestato che dell'atto acquisito nessun uso probatorio sia stato effettuato.Ne discende la genericità della relativa censura.1.2. Manifestamente infondata è, invece, la deduzione di nullità che - secondola prospettazione del ricorrente - inficerebbe comunque il giudizio, non ravvisandosialcuna norma che all'acquisizione di un atto, a richiesta di parte civile, nel giudizioabbreviato connetta la reclamata invalidità.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - cheugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - nonnella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensìnell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agentedeve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggettodella pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesafondata. Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'arbitrarietà, la quale nonsussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il possesso inpresenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azionereattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti dicompossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessitàimpellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto digodimento del bene (ex multis Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv.260584 - 01 in fattispecie in cui l'imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nelcortile di sua proprietà costituente l'unico accesso al garage della persona offesa).[OSCURATO:PERSONA] consesso di questa Corte ha, in particolare, precisato comel'elemento psicologico differenziale debba accertarsi secondo le ordinarie regoleprobatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).2.2. Sotto altro profilo, si è, ulteriormente, specificato che, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente devecorrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concretodall'ordinamento giuridico, di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è lasostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non eccedamacroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, unproprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà dideterminazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesicriminosa di cui all'art. 610, cod. pen. (Sez. 5, n. 38820 del 26.10.2006, Barattelli,RV. 235765, in cui è stata censurata la decisione del giudice di appello che avevaaffermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610, cod. pen., invece di quello di cuiall'art. 393, cod. pen., nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio,che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimentoappartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimastainadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo cheavrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere unprovvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighicontrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa).2.3. Tanto premesso, il percorso motivazionale seguito dal giudice di secondogrado nel rigettare la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto contestatoad [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. si rivela caratterizzato da evidenteapoditticità, nella misura in cui ha, assertivamente, affermato che l'esistenza di unascrittura privata tra le parti escluda la stessa controvertibilità dei diritti dal medesimonegozio composti.Se, effettivamente, il fondo il cui transito da parte di [OSCURATO:PERSONA] è statoimpedito dall'imputato, parcheggiando la propria autovettura in modo tale da nonconsentire alla persona offesa di attraversarlo con il proprio veicolo, è di proprietàesclusiva di [OSCURATO:PERSONA], appare arduo sostenere, come ha fatto implicitamente la Corteterritoriale, che quest'ultimo non avrebbe potuto invocare una qualsiasi tutelagiurisdizionale per raggiungere la finalità perseguita, ossia quella di impedire allaparte offesa l'esercizio della servitù di passaggio.Ed invero è insito nel diritto di godimento esclusivo della res, che costituisceil nucleo essenziale del diritto di proprietà, il potere del titolare di vietare l'accesso alsito su cui il proprio diritto si espande e, quindi, di impedirne il transito anche alproprietario del fondo dominante, quando la servitù di passaggio sia controversa, eda tale diritto l'ordinamento giuridico fornisce, in tutta evidenza, adeguata tutelagiurisdizionale ove ne sia turbato il pacifico esercizio, quantomeno in termini di actionegatoria serivitutis.Il giudizio espresso al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui l'esistenzastessa di una scrittura privata avrebbe escluso la controvertibilità dei diritti in essacomposti, non può ritenersi una risposta soddisfacente all'invocata derubricazione, inquanto non coglie il profilo, innanzi evidenziato, del diritto di impedire ad omnes aliosil transito sul proprio fondo, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche deldiritto di proprietà.Né va sottaciuto, sotto diversa prospettiva, che, ove si ritenesse la condottadi [OSCURATO:PERSONA] astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 393, cod.pen., andrebbe pur sempre verificato se tale condotta, in concreto, sia stata o menoarbitraria, anche alla luce della scrittura privata, richiamata senza esplicarne ilcontenuto dispositivo.Come chiarito da questa Corte, infatti, l'arbitrarietà della condotta non puòritenersi sussistente qualora la violenza venga esercitata al fine di difendere il dirittodi in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l'azionereattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di ipotesidi compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo lanecessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del dirittodi godimento del bene (cfr., in questo senso, Sez. 6, 8.1.2010, n. 2548, Giommetti,Rv. 245854; Sez. 6„ n. 49760 del 20/12/2012, Raimondi, Rv. 254185; Sez. 6, n.10602 del 10.2.2010, Costanzo, Rv. 246409).Siffatti profili non sono stati presi in considerazione dalla Corte territoriale etale omissione, giustificando l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto diricorso per nuovo esame, dovrà essere colmata dal giudice del rinvio, al qualespetterà verificare se sussistono o meno le condizioni per potere qualificare lacondotta del ricorrente in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza alle persone, ai sensi dell'art. 393, cod. pen., uniformandosi ai principi didiritto innanzi indicati.3. La fondatezza del secondo motivo assorbe in sé il terzo motivo.10823REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 269/2026TIZIANO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ALESSANDRINA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N.41194/2025ELISABETTA [OSCURATO:PERSONA] MUSCARELLAha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto dal:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica pressoquesta Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria del difensore dell'imputato;letta la memoria del difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 febbraio 2026;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata del 9 luglio 2025, la Corte d'appello di Catanzaroha confermato la decisione del Tribunale di Crotone in data 20 maggio 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di violenzaprivata, oltre statuizioni accessorie.2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di Catanzaro ha propostoricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp.2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento agli artt.438, comma 5 e 238-bis cod. proc. pen. in conseguenza dell'acquisizione, dispostadal giudice di primo grado su richiesta della parte civile, di un'ordinanza emessa insede civile, peraltro non munita dell'attestazione di irrevocabilità. Sulla relativaeccezione di nullità, respinta per non essere stato il predetto documento utilizzato, laCorte di merito ha reso una motivazione manifestamente illogica e apparente,trascurando il profilo di invalidità dedotto, che inficia ex se il giudizio.2.2. Con il secondo motivo, prospetta violazione di legge e correlato vizio dellamotivazione, anche sub specie di travisamento di un fatto decisivo, in relazioneall'affermazione di responsabilità.Evidenzia, al riguardo, come il ricorrente avesse contestato la qualificazionegiuridica del fatto, assumendo di aver agito nella ragionevole convinzione diesercitare un proprio diritto per essere controversa la servitù di passaggio vantatadalla parte civile sulla strada interclusa, mentre la Corte di merito ha respinto ladeduzione richiamando l'esistenza di una scrittura privata che escluderebbe, inradice, la "possibilità di esercitare un diritto".Richiamando l'elemento differenziale indicato dalla giurisprudenza dilegittimità al fine della qualificazione giuridica del fatto in termini di violenza privatao di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, di cui la Cortedi merito non avrebbe tenuto conto nel confermare la sentenza di primo grado,evidenzia il ricorrente anche il travisamento in cui sarebbe incorsa, affermando chela condotta dell'imputato avrebbe intercluso l'accesso all'abitazione della parte civilee non già ad un fondo agricolo, con conseguente errore su un elemento decisivo sulpunto della ricostruzione del dolo. Per altro verso, si contesta la sentenza impugnataper non aver dato conto della verifica dell'arbitrarietà della condotta, invecelegittimamente posta in essere a legittima difesa del diritto di proprietà.2.3. Il terzo motivo contesta il diniego di applicazione della causa di nonpunibilità di cui all'art. 131-bis cod- pen., fondato sulla ritenuta non occasionalitàdella condotta, in violazione del criterio ostativo della abitualità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte dicassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.4. I difensori dell'imputato e della parte civile hanno depositato memorierispettivamente il 5 ed il 9 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di cui infra.1. Le censure proposte nel primo motivo sono inammissibilmente formulate.1.1. Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazioneindicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabilicon riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dalgiudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in taleipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) e che, pertanto, ilmotivo è, in parte qua, proposto fuori dei casi previsti dalla legge, anche la denunciataviolazione di legge si rivela genericamente formulata.E', invero, onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processualiindicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli attispecificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivocompendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimentoal provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 -01); e siffatto principio è quantomai risolutivo nel caso all'odierno vaglio, poiché èincontestato che dell'atto acquisito nessun uso probatorio sia stato effettuato.Ne discende la genericità della relativa censura.1.2. Manifestamente infondata è, invece, la deduzione di nullità che - secondola prospettazione del ricorrente - inficerebbe comunque il giudizio, non ravvisandosialcuna norma che all'acquisizione di un atto, a richiesta di parte civile, nel giudizioabbreviato connetta la reclamata invalidità.2. Il secondo motivo è, invece, fondato.2.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il reato di esercizioarbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di violenza privata - cheugualmente contiene l'elemento della violenza o della minaccia alla persona - nonnella materialità del fatto, che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensìnell'elemento intenzionale, in quanto nel reato di cui all'art. 392 cod. pen. l'agentedeve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggettodella pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesafondata. Occorre, per altro verso, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 392cod. pen., accertare che la condotta rivesta i connotati dell'arbitrarietà, la quale nonsussiste qualora la violenza sulle cose sia esercitata al fine di difendere il possesso inpresenza di un atto di turbativa nel godimento della "res", sempre che l'azionereattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti dicompossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo la necessitàimpellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del diritto digodimento del bene (ex multis Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv.260584 - 01 in fattispecie in cui l'imputato aveva parcheggiato i propri veicoli nelcortile di sua proprietà costituente l'unico accesso al garage della persona offesa).[OSCURATO:PERSONA] consesso di questa Corte ha, in particolare, precisato comel'elemento psicologico differenziale debba accertarsi secondo le ordinarie regoleprobatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02).2.2. Sotto altro profilo, si è, ulteriormente, specificato che, in tema di esercizioarbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente devecorrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concretodall'ordinamento giuridico, di guisa che ciò che caratterizza il reato in questione è lasostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato; è, inoltre, necessario che la condotta illegittima non eccedamacroscopicamente i limiti insiti nel fine di esercitare, anche arbitrariamente, unproprio diritto, ponendo in essere un comportamento costrittivo dell'altrui libertà dideterminazione, giacché, in tal caso, ricorrono gli estremi della diversa ipotesicriminosa di cui all'art. 610, cod. pen. (Sez. 5, n. 38820 del 26.10.2006, Barattelli,RV. 235765, in cui è stata censurata la decisione del giudice di appello che avevaaffermato la sussistenza del reato di cui all'art. 610, cod. pen., invece di quello di cuiall'art. 393, cod. pen., nella condotta di alcuni soggetti, aderenti ad un Consorzio,che avevano bloccato l'entrata e l'uscita degli automezzi di uno stabilimentoappartenente ad una società, contrattualmente vincolata al detto Consorzio e rimastainadempiente, rilevando, per converso, da un lato, l'esistenza dell'accordo cheavrebbe legittimato il ricorso dei consorziati in giudizio anche al fine di ottenere unprovvedimento d'urgenza volto ad inibire comportamenti in contrasto con gli obblighicontrattuali e, dall'altro, il protrarsi della violazione e dell'entità della stessa).2.3. Tanto premesso, il percorso motivazionale seguito dal giudice di secondogrado nel rigettare la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto contestatoad [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. si rivela caratterizzato da evidenteapoditticità, nella misura in cui ha, assertivamente, affermato che l'esistenza di unascrittura privata tra le parti escluda la stessa controvertibilità dei diritti dal medesimonegozio composti.Se, effettivamente, il fondo il cui transito da parte di [OSCURATO:PERSONA] è statoimpedito dall'imputato, parcheggiando la propria autovettura in modo tale da nonconsentire alla persona offesa di attraversarlo con il proprio veicolo, è di proprietàesclusiva di [OSCURATO:PERSONA], appare arduo sostenere, come ha fatto implicitamente la Corteterritoriale, che quest'ultimo non avrebbe potuto invocare una qualsiasi tutelagiurisdizionale per raggiungere la finalità perseguita, ossia quella di impedire allaparte offesa l'esercizio della servitù di passaggio.Ed invero è insito nel diritto di godimento esclusivo della res, che costituisceil nucleo essenziale del diritto di proprietà, il potere del titolare di vietare l'accesso alsito su cui il proprio diritto si espande e, quindi, di impedirne il transito anche alproprietario del fondo dominante, quando la servitù di passaggio sia controversa, eda tale diritto l'ordinamento giuridico fornisce, in tutta evidenza, adeguata tutelagiurisdizionale ove ne sia turbato il pacifico esercizio, quantomeno in termini di actionegatoria serivitutis.Il giudizio espresso al riguardo dalla Corte territoriale, secondo cui l'esistenzastessa di una scrittura privata avrebbe escluso la controvertibilità dei diritti in essacomposti, non può ritenersi una risposta soddisfacente all'invocata derubricazione, inquanto non coglie il profilo, innanzi evidenziato, del diritto di impedire ad omnes aliosil transito sul proprio fondo, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche deldiritto di proprietà.Né va sottaciuto, sotto diversa prospettiva, che, ove si ritenesse la condottadi [OSCURATO:PERSONA] astrattamente riconducibile al paradigma normativo di cui all'art. 393, cod.pen., andrebbe pur sempre verificato se tale condotta, in concreto, sia stata o menoarbitraria, anche alla luce della scrittura privata, richiamata senza esplicarne ilcontenuto dispositivo.Come chiarito da questa Corte, infatti, l'arbitrarietà della condotta non puòritenersi sussistente qualora la violenza venga esercitata al fine di difendere il dirittodi in presenza di un atto di turbativa nel godimento della res, sempre che l'azionereattiva avvenga nell'immediatezza di quella lesiva del diritto, non si tratti di ipotesidi compossesso e sia impossibile il ricorso immediato al giudice, sussistendo lanecessità impellente di ripristinare il possesso perduto o il pacifico esercizio del dirittodi godimento del bene (cfr., in questo senso, Sez. 6, 8.1.2010, n. 2548, Giommetti,Rv. 245854; Sez. 6„ n. 49760 del 20/12/2012, Raimondi, Rv. 254185; Sez. 6, n.10602 del 10.2.2010, Costanzo, Rv. 246409).Siffatti profili non sono stati presi in considerazione dalla Corte territoriale etale omissione, giustificando l'annullamento con rinvio della sentenza oggetto diricorso per nuovo esame, dovrà essere colmata dal giudice del rinvio, al qualespetterà verificare se sussistono o meno le condizioni per potere qualificare lacondotta del ricorrente in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni conviolenza alle persone, ai sensi dell'art. 393, cod. pen., uniformandosi ai principi didiritto innanzi indicati.3. La fondatezza del secondo motivo assorbe in sé il terzo motivo. P.Q.Mannulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte d'appello di Catanzaro.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensoreAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] GraziCORTE DrCASSAZIONEV [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA23 MAR 2026P.Q.Mannulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione dellaCorte d'appello di Catanzaro.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensoreAlessandrina [OSCURATO:PERSONA] GraziCORTE DrCASSAZIONEV [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIA23 MAR 2026