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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11021/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce relazione di legge vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 7 comma 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.26, per aver falsamente attestato il possesso dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza,7Nrticolare deducendpnessa concessione delle attenuanti generiche, 1 avendo fatto richiesta di ausilio al CAF nella redazione e presentazione dell'istanza in ordine al possesso dei requisiti ISEE ai fini della concessione del reddito di cittadinanza; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in appello ed inerente al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Al riguardo, infatti, si osserva che il motivo di gravame dedotto in appello concerneva il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della sola scelta del rito alternativo quale elemento positivo da valorizzare per il riconoscimento delle attenuanti stesse; il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto che la sola scelta del rito alternativo costituisca un elemento di--sé-di per sé neutro ed improduttivo di quelle circostanze che rendono meritevole di attenuazione al trattamento sanzionatorio, non ravvisando neppure riguardo alla condotta post delictum elementi di positiva valutazione; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11.11.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce relazione di legge vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 7 comma 1, L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.26, per aver falsamente attestato il possesso dei requisiti per la concessione del reddito di cittadinanza,7Nrticolare deducendpnessa concessione delle attenuanti generiche, 1 avendo fatto richiesta di ausilio al CAF nella redazione e presentazione dell'istanza in ordine al possesso dei requisiti ISEE ai fini della concessione del reddito di cittadinanza; Considerato che il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non dedotto in appello ed inerente al trattamento punitivo, in quanto sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Al riguardo, infatti, si osserva che il motivo di gravame dedotto in appello concerneva il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della sola scelta del rito alternativo quale elemento positivo da valorizzare per il riconoscimento delle attenuanti stesse; il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto che la sola scelta del rito alternativo costituisca un elemento di--sé-di per sé neutro ed improduttivo di quelle circostanze che rendono meritevole di attenuazione al trattamento sanzionatorio, non ravvisando neppure riguardo alla condotta post delictum elementi di positiva valutazione; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11.11.
Sentenza Cassazione n. 11021/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris