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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 24109/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1349/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Inoltre, il ricorrente aveva contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimate, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA’ del ricorso.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio.

Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017.

Inoltre, il ricorrente aveva contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida.

Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio.

Il ricorso è articolato in sei motivi.

Con il primo di essiil ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare le sentenze di accoglimento di ricorsi avverso analoghe violazioni alle norme del codice della strada, contestate nel medesimo punto, nonché la C.T.U. disposta dal Tribunale di Roma in diverso giudizio e l’ulteriore documentazione prodotta agli atti del giudizio a dimostrazione del fatto che l’informativa sulla riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa sarebbe mancata del tutto.

La censura è inammissibile, da un lato poiché essa si risolve in una istanza di riesame del merito e delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, e dall’altro per carenza di specificità, posto che il ricorrente non richiama testualmente, né riporta il contenuto, di alcuno dei documenti ai quali, genericamente, fa riferimento la doglianza.

Il Tribunale di Roma, peraltro, ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio.

Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso a 180 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi.

Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa.

Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Per i medesimi motivi è inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difetto della motivazione.

Al contrario, nella sentenza impugnata si rinviene una articolata ed ampia motivazione in relazione agli accadimenti correlati alla disattivazione temporanea, e successiva riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 79 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la segnaletica esistente in loco era scarsa e inadeguata a preavvertire l’utenza dell’esistenza del divieto di accesso alla corsia preferenziale di cui si discute.

Anche questa censura è inammissibile perché inerisce l’apprezzamento in punto di fatto condotto dal giudice di merito.

Apprezzamento che, come già evidenziato in relazione allo scrutinio dei precedenti motivi, è stato particolarmente dettagliato ed approfondito.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ingiustamente posto a carico di parte ricorrente la prova della inadeguatezza della segnaletica esistente in loco.

Secondo il ricorrente,infatti, spetterebbe alla P.A. la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria, tra i quali rientra l’esistenza della segnaletica di preavviso del divieto o della prescrizione.

La doglianza è inammissibile.

Il Tribunale ha esaminato, come già detto, i documenti prodotti in atti del giudizio di merito, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che il ricorrente non avesse dubitato dell’esistenza della segnaletica, ma soltanto della sua adeguatezza.

Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca – come nel caso di specie – la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1 , Sentenzan. 6242 del 21/06/1999 , Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016 , Rv. 639939 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 23566 del 09/ 10/2017 , Rv. 645584).

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondato il motivo di gravame relativo all’utilizzazione di apparato per la rilevazione delle infrazioni a distanza.

Il ricorrente si duole, da un lato, del fatto che il dispositivo “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe utilizzabile solo per il controllo dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato, e non anche per la verifica degli accessi alle corsie preferenziali; e, dall’altro lato, del fatto che l’esistenza del dispositivo in esame non era stata adeguatamente evidenziata dalla segnaletica verticale esistente in loco.

La censura è inammissibile sotto entrambi i profili.

Con riferimento al primo di essi, va ribadito l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20222 del 31/0 7/2018 , Rv. 649961).

Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf.

Cass. Sez.2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029).

Con riferimento invece al secondo profilo, il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di adeguata segnaletica idonea a preavvertire gli utenti dell’esistenza, tanto della corsia preferenziale, che del correlato dispositivo di controllo degli accessi (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).

Il ricorrente contesta tale statuizione, senza tuttavia aver cura di indicare da quale elemento, ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, emergerebbe la prova dell’erroneità di quanto accertato, in punto di fatto, dal Tribunale.

Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere l’opposizione, in considerazione dell’ampia risonanza mediatica avuta dalla vicenda della sospensione e riattivazione della corsia preferenziale esistente su via di Portonaccio, escludendo la responsabilità del trasgressore, anche alla luce dell’esistenza di pronunce discordanti.

La censura è inammissibile, da un lato alla luce della genericità della sua stessa formulazione, e dall’altro lato in considerazione del fatto che il Tribunale, all’esito del complessivo giudizio di fatto condotto sulla fattispecie, ha espressamente escluso la scusabilità della condotta (cfr. ancora pag. 14 della sentenza impugnata).

Tale statuizione, che è frutto di valutazione in fatto, non risulta adeguatamente scalfita dalla censura in esame, con la quale il ricorrente non indica –come già rilevato in relazione al quinto motivo di ricorso– alcun elemento specifico, ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, dal quale emergerebbe la prova dell’erroneità di quanto accertato dal giudice di merito”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge alcun elemento decisivo per un esito diverso del ricorso , ed evidenzia- oltre a censure su ricostruzione di fatti e valutazione di prove ed elementi istruttori (prerogativa del giudice di merito) - solo un irrilevante refuso da parte del relatore nella parte iniziale della proposta sull’individuazione di “altri appellanti”(come emerge dal fatto che poco dopo la stessa proposta indica il solo Sanzò come parte del giudizio di opposizione).

Il ricorrente, inoltre, pone questioni già scrutinate da questa Corte in precedenti decisioni , tutte aventi ad oggetto contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 36275del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 34887, n. 34895 , n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/ 2021, non massimate ) ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento appena richiamato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva daparte intimate nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20314-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1349/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, il ricorrente aveva contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], intimate, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed altri avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dall’odierno ricorrente avverso una serie di verbali di accertamento di violazione al codice della strada per transito nella corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. Ad avviso del giudice di secondo grado, la segnaletica esistente in loco evidenziava in modo adeguato l’esistenza della corsia preferenziale, e [OSCURATO:PERSONA] aveva adeguatamente pubblicizzato l’intervenuta riattivazione della predetta corsia, che era stata disattivata per un periodo e poi riattivata, appunto, a decorrere dall’inizio del mese di maggio 2017. Inoltre, il ricorrente aveva contestato l’inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale di preavviso esistente in loco senza tuttavia dimostrare, né offerto di dimostrare, quali fossero stati, in concreto, i loro percorsi di guida, in tal modo non provando alcuna correlazione tra la dedotta inadeguatezza e la loro condotta di guida. Infine, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la verifica periodica dell’apparato di rilevamento automatico utilizzato per accertare le infrazioni contestate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso non operava alcuna rilevazione del tempo o dello spazio, ma si limitava alla semplice fotografia dei veicoli che attraversavano il varco, le cui targhe venivano in seguito verificate dagli agenti incaricati, al fine di verificare l’esistenza di un permesso di accesso alla corsia preferenziale presidiata dal predetto apparecchio. Il ricorso è articolato in sei motivi. Con il primo di essiil ricorrente lamenta che il Tribunale abbia omesso di esaminare le sentenze di accoglimento di ricorsi avverso analoghe violazioni alle norme del codice della strada, contestate nel medesimo punto, nonché la C.T.U. disposta dal Tribunale di Roma in diverso giudizio e l’ulteriore documentazione prodotta agli atti del giudizio a dimostrazione del fatto che l’informativa sulla riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa sarebbe mancata del tutto. La censura è inammissibile, da un lato poiché essa si risolve in una istanza di riesame del merito e delle risultanze istruttorie condotto dal giudice di merito, e dall’altro per carenza di specificità, posto che il ricorrente non richiama testualmente, né riporta il contenuto, di alcuno dei documenti ai quali, genericamente, fa riferimento la doglianza. Il Tribunale di Roma, peraltro, ha esaminato i documenti allegati dai ricorrenti, ricostruendo i passaggi salienti del processo di disattivazione, e successiva riattivazione della corsia preferenziale su via di Portonaccio. Il giudice di merito, in particolare, ha evidenziato che detta corsia era stata riattivata previa l’installazione della segnaletica di preavviso a 180 metri dall’inizio della stessa e di un dispositivo [OSCURATO:PERSONA] per la rilevazione automatica degli accessi non autorizzati; che con delibera del 10.3.2017 erano state precisate le categorie di veicoli ammessi alla circolazione sulla corsia preferenziale di cui è causa; che la segnaletica verticale, già coperta nel periodo di sospensione della corsia preferenziale, era stata nuovamente scoperta in vista della sua riattivazione; che detta riattivazione era stata adeguatamente pubblicizzata, sia sul sito internet del Comune, sia attraverso due diversi comunicati stampa del 20 e 21 aprile 2017, sia con svariati presidi per consentire all’utenza di adeguarsi alla nuova disciplina del traffico nella zona; che nell’aprile 2017 erano state ripristinate tanto la segnaletica orizzontale che quella verticale di preavviso; che nella notte tra l’11 e il 12 luglio era stato eseguito un ulteriore intervento di manutenzione, per la ripresa dei segnali orizzontali di preavviso, comunque visibili ancorché sbiaditi. Gli articoli di stampa e gli atti dei quali i ricorrenti lamentano l’omesso esame, oltre a non costituire fatti, ma al massimo elementi di prova, sono dunque stati esaminati dal giudice di merito nell’ambito dell’accertamento, dal medesimo condotto, sullo stato dei luoghi e sull’idoneità della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale di cui è causa. Né il giudice di merito era tenuto a dar conto di ogni singola prova o indizio acquisito al fascicolo della fase di merito, posto che “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Per i medesimi motivi è inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il difetto della motivazione. Al contrario, nella sentenza impugnata si rinviene una articolata ed ampia motivazione in relazione agli accadimenti correlati alla disattivazione temporanea, e successiva riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 79 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe tenuto conto che la segnaletica esistente in loco era scarsa e inadeguata a preavvertire l’utenza dell’esistenza del divieto di accesso alla corsia preferenziale di cui si discute. Anche questa censura è inammissibile perché inerisce l’apprezzamento in punto di fatto condotto dal giudice di merito. Apprezzamento che, come già evidenziato in relazione allo scrutinio dei precedenti motivi, è stato particolarmente dettagliato ed approfondito. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe ingiustamente posto a carico di parte ricorrente la prova della inadeguatezza della segnaletica esistente in loco. Secondo il ricorrente,infatti, spetterebbe alla P.A. la dimostrazione degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria, tra i quali rientra l’esistenza della segnaletica di preavviso del divieto o della prescrizione. La doglianza è inammissibile. Il Tribunale ha esaminato, come già detto, i documenti prodotti in atti del giudizio di merito, apprezzato la situazione concreta e ritenuto che il ricorrente non avesse dubitato dell’esistenza della segnaletica, ma soltanto della sua adeguatezza. Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca – come nel caso di specie – la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui (Cass. Sez. 1 , Sentenzan. 6242 del 21/06/1999 , Rv. 527745; cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9033 del 05/05/2016 , Rv. 639939 e Cass. Sez.2, Ordinanza n. 23566 del 09/ 10/2017 , Rv. 645584). Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 del codice della strada, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto infondato il motivo di gravame relativo all’utilizzazione di apparato per la rilevazione delle infrazioni a distanza. Il ricorrente si duole, da un lato, del fatto che il dispositivo “[OSCURATO:PERSONA]” sarebbe utilizzabile solo per il controllo dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato, e non anche per la verifica degli accessi alle corsie preferenziali; e, dall’altro lato, del fatto che l’esistenza del dispositivo in esame non era stata adeguatamente evidenziata dalla segnaletica verticale esistente in loco. La censura è inammissibile sotto entrambi i profili. Con riferimento al primo di essi, va ribadito l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “La rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l'uso degli apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi di accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione e pure se tali corsie non sono collocate materialmente in corrispondenza od all'interno dei detti varchi” (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 20222 del 31/0 7/2018 , Rv. 649961). Tali dispositivi, oltre a disciplinare l’accesso a determinate zone della città, “… consentono anche la rilevazione degli illeciti relativi agli accessi alle corsie riservate, poste in corrispondenza o all'interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 25180 del 15/10/2008, Rv. 605099; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 4725 del 25/02/2011, Rv. 617172 e Cass. Sez.2, Sentenza n. 5252 del 04/03/2011, Rv. 617029). Con riferimento invece al secondo profilo, il Tribunale ha ravvisato l’esistenza di adeguata segnaletica idonea a preavvertire gli utenti dell’esistenza, tanto della corsia preferenziale, che del correlato dispositivo di controllo degli accessi (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). Il ricorrente contesta tale statuizione, senza tuttavia aver cura di indicare da quale elemento, ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, emergerebbe la prova dell’erroneità di quanto accertato, in punto di fatto, dal Tribunale. Con il sesto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice di merito avrebbe dovuto accogliere l’opposizione, in considerazione dell’ampia risonanza mediatica avuta dalla vicenda della sospensione e riattivazione della corsia preferenziale esistente su via di Portonaccio, escludendo la responsabilità del trasgressore, anche alla luce dell’esistenza di pronunce discordanti. La censura è inammissibile, da un lato alla luce della genericità della sua stessa formulazione, e dall’altro lato in considerazione del fatto che il Tribunale, all’esito del complessivo giudizio di fatto condotto sulla fattispecie, ha espressamente escluso la scusabilità della condotta (cfr. ancora pag. 14 della sentenza impugnata). Tale statuizione, che è frutto di valutazione in fatto, non risulta adeguatamente scalfita dalla censura in esame, con la quale il ricorrente non indica –come già rilevato in relazione al quinto motivo di ricorso– alcun elemento specifico, ritualmente acquisito agli atti del giudizio di merito, dal quale emergerebbe la prova dell’erroneità di quanto accertato dal giudice di merito”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge alcun elemento decisivo per un esito diverso del ricorso , ed evidenzia- oltre a censure su ricostruzione di fatti e valutazione di prove ed elementi istruttori (prerogativa del giudice di merito) - solo un irrilevante refuso da parte del relatore nella parte iniziale della proposta sull’individuazione di “altri appellanti”(come emerge dal fatto che poco dopo la stessa proposta indica il solo Sanzò come parte del giudizio di opposizione). Il ricorrente, inoltre, pone questioni già scrutinate da questa Corte in precedenti decisioni , tutte aventi ad oggetto contravvenzioni elevate in Roma, via di Portonaccio, per mancato rispetto della corsia preferenziale (cfr. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 36275del 23/11/2021 , Rv. 662934; nonché Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36265 e n. 36274 del 23/11/2021, non massimate; e Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 34887, n. 34895 , n. 34917, n. 35085, n. 35088, tutte del 17/11/ 2021, non massimate ) ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento appena richiamato. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva daparte intimate nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, d
Sentenza Cassazione n. 24109/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris