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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 42111/2021

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te Ft cm-14 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 14 gennaio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Caltanissetta il 30 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di fuga" cui all'art. 189, commi 1 e 6, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per non avere ottemper.ato, essendo il 12 aprile 2015 alla guida di un'auto, all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida di uno scooter, aveva riportato lesioni, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza della giustificazione. 2.1.Con il primo motivo lamenta la omessa assoluzione per mancanza della prova, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., del necessario elemento soggettivo in capo all'agente.

Dall'istruttoria, infatti, non sarebbe emerso dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si sia reso conto di avere arrecato danni alla persona offesa, segnalando che l'urto non era stato particolarmente violento e che il conducente lo scooter non aveva riportato lesioni evidenti.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare il ragionamento del Tribunale trascurando le doglianze svolte con l'atto di appello, che si era concentrato sulla confutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, anche sotto il profilo del dolo eventuale, elemento soggettivo che non sarebbe stato sufficientemente indagato dai giudici di merito.

2.2. Con il secondo motivo censura ulteriormente vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero, ad avviso del ricorrente, i presupposti (giovane età, atteggiamento collaborativo, non gravità delle conseguenze per la vittima, guarita dalle lesioni in solo quattro giorni).

Si assume non avere il diniego rispettato i principi fissati dalle Sezioni Unite della S.C. in tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. nelle conclusioni scritte del 7 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] con memoria dell'Il ottobre 2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà il 14 dicembre 2022, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.1 due motivi di ricorso sono, in realtà, la reiterazione del primo e del secondo motivo di appello (pp. 1-3), ai quali ha offerto logica e congrua risposta la sentenza impugnata, da leggersi peraltro congiuntamente a quella di primo grado, essendosi in presenza di una "doppia conforme" (infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617).

2.1. In particolare, alla p. 3 della sentenza si dà atto che la fuga è avvenuta perché l'imputato guidava l'auto senza patente e senza copertura assicurativa, come spiegato anche alla terzultima pagina della decisione di primo grado, ove si dà atto che l'imputato «in fase istruttoria [...] non negava l'accaduto ma dichiarava di essere stato preso dal panico, perché stava conducendo l'autovettura senza l'abilitazione alla guida e scoperta da assicurazione», essendosi insomma allontanato volontariamente e coscientemente.

2.2. Alla p. 4 della sentenza impugnata si esclude l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento alla gravità del fatto ed alle conseguenze correlate al comportamento dell'imputato, di cui, alla p. 5, si evidenziano, sia pure nella prospettiva del diniego della sanzione sostitutiva, i precedenti penali: si tratta di motivazione stringata ma sufficiente, congrua, logica ed immune da vizi rilevabili in sede di legttimità.

3. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021. e e estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te Ft cm-14 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Caltanissetta il 14 gennaio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Caltanissetta il 30 ottobre 2018, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di fuga" cui all'art. 189, commi 1 e 6, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, per non avere ottemper.ato, essendo il 12 aprile 2015 alla guida di un'auto, all'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA], che era alla guida di uno scooter, aveva riportato lesioni, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di giustizia. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione e violazione di legge, sotto il profilo della mancanza della giustificazione. 2.1.Con il primo motivo lamenta la omessa assoluzione per mancanza della prova, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., del necessario elemento soggettivo in capo all'agente. Dall'istruttoria, infatti, non sarebbe emerso dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] si sia reso conto di avere arrecato danni alla persona offesa, segnalando che l'urto non era stato particolarmente violento e che il conducente lo scooter non aveva riportato lesioni evidenti. La Corte territoriale si sarebbe limitata a confermare il ragionamento del Tribunale trascurando le doglianze svolte con l'atto di appello, che si era concentrato sulla confutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, anche sotto il profilo del dolo eventuale, elemento soggettivo che non sarebbe stato sufficientemente indagato dai giudici di merito. 2.2. Con il secondo motivo censura ulteriormente vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui sussisterebbero, ad avviso del ricorrente, i presupposti (giovane età, atteggiamento collaborativo, non gravità delle conseguenze per la vittima, guarita dalle lesioni in solo quattro giorni). Si assume non avere il diniego rispettato i principi fissati dalle Sezioni Unite della S.C. in tema di causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nelle conclusioni scritte del 7 ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] con memoria dell'Il ottobre 2021 ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà il 14 dicembre 2022, il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.1 due motivi di ricorso sono, in realtà, la reiterazione del primo e del secondo motivo di appello (pp. 1-3), ai quali ha offerto logica e congrua risposta la sentenza impugnata, da leggersi peraltro congiuntamente a quella di primo grado, essendosi in presenza di una "doppia conforme" (infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497; più di recente, Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617). 2.1. In particolare, alla p. 3 della sentenza si dà atto che la fuga è avvenuta perché l'imputato guidava l'auto senza patente e senza copertura assicurativa, come spiegato anche alla terzultima pagina della decisione di primo grado, ove si dà atto che l'imputato «in fase istruttoria [...] non negava l'accaduto ma dichiarava di essere stato preso dal panico, perché stava conducendo l'autovettura senza l'abilitazione alla guida e scoperta da assicurazione», essendosi insomma allontanato volontariamente e coscientemente. 2.2. Alla p. 4 della sentenza impugnata si esclude l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento alla gravità del fatto ed alle conseguenze correlate al comportamento dell'imputato, di cui, alla p. 5, si evidenziano, sia pure nella prospettiva del diniego della sanzione sostitutiva, i precedenti penali: si tratta di motivazione stringata ma sufficiente, congrua, logica ed immune da vizi rilevabili in sede di legttimità. 3. Essendo, in definitiva, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. 4. Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021. e e estensore Il
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