CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03056/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 7,7-7(kis [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 8 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e gli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], tutti indagati di detenzione e porto di arma comune da sparo, con aggravante dell'agevolazione del clan Verde, fatto commesso il 13.5.2020. Con ordinanza in data 4 - 12 maggio 2022 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc, peri., confermava la misura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; annullava la misura con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di porto illegale di pistola, e, quanto alla residua imputazione, confermava la misura disposta nei confronti della prima, mentre per il secondo la sostituiva con gli arresti domiciliari. Il compendio indiziario era costituito dalle conversazioni, oggetto di captazione, tra [OSCURATO:PERSONA] e un di lui figlio, dalle quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] deteneva per conto di [OSCURATO:PERSONA] una pistola, che all'atto dell'intervento dei carabinieri il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva gettato dalla finestra nella campagna sottostante, dove veniva rinvenuta. La proprietà dell'arma in capo all'[OSCURATO:PERSONA] era provata dal contenuto di altre conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La descritta ricostruzione del fatto è confermata da quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], come appreso da [OSCURATO:PERSONA]. (i4 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, con tre distinti atti di impugnazione, ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.1. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, fondato su conversazioni dal contenuto non chiaro e sulle dichiarazioni del collaboratore Iorio, valutato come non credibile dall'ordinanza genetica. In particolare, le dichiarazioni del collaboratore Iorio successive all'ordinanza genetica non possono essere valutate né costituire riscontro alle intercettazioni. L'ordinanza genetica l'aveva ritenuto non attendibile e, d'altra parte, anche dalle successive dichiarazioni erano emersi i motivi di rancore verso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], per aver aggredito la madre del dichiarante.Inoltre, l'affermazione del collaboratore, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si era disfatta dell'arma, era smentita dal fatto che i carabinieri avevano arrestato il padre [OSCURATO:PERSONA] proprio perché colto nell'atto di gettare l'arma dalla finestra di un appartamento diverso da quello occupato dalla ricorrente. Manifestamente illogico è quindi ritenere, come fa il Tribunale, che la detenzione dell'arma da parte del padre Antonio non sia incompatibile con la riferibilità della detenzione della stessa arma anche ai figli Angela e Antimo. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, fondato su conversazioni dal contenuto non chiaro e sulle dichiarazioni del collaboratore Iorio, valutato come non credibile dall'ordinanza genetica. In particolare, le dichiarazioni del collaboratore Iorio successive all'ordinanza genetica non possono essere valutate né costituire riscontro alle intercettazioni. L'ordinanza genetica l'aveva ritenuto non attendibile e il Tribunale non ha compiuto una adeguata valutazione del dichiarante. Inoltre, l'affermazione del collaboratore, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si era disfatta dell'arma, era smentita dal fatto che i carabinieri avevano arrestato il padre [OSCURATO:PERSONA] proprio perché colto nell'atto di gettare l'arma dalla finestra di un appartamento diverso da quello occupato dalla ricorrente. Il dichiarante era animato da motivi di avversione verso [OSCURATO:PERSONA] e, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha riferito circostanze - in ordine al soggetto che aveva lanciato la pistola dalla finestra - non verosimili e smentite da quanto accertato dai carabinieri nel contesto dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria, fondato su conversazioni dal contenuto non chiaro e sulle dichiarazioni del collaboratore Iorio, valutato come non credibile dall'ordinanza genetica. In particolare, le dichiarazioni del collaboratore Iorio successive all'ordinanza genetica non possono essere valutate né costituire riscontro alle intercettazioni. L'ordinanza genetica l'aveva ritenuto non attendibile e, d'altra parte, anche dalle successive dichiarazioni erano emersi i motivi di rancore verso l'indagato [OSCURATO:PERSONA], per aver aggredito la madre del dichiarante. Inoltre, l'affermazione del collaboratore, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si era disfatta dell'arma, era smentita dal fatto che i carabinieri avevano arrestato il padre [OSCURATO:PERSONA] proprio perché colto nell'atto di gettare l'arma dalla finestra di un appartamento diverso da quello occupato dalla ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi propongono motivo, in parte, generico e, in parte, con contenuto di merito, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. A fronte della motivazione data dal Tribunale del giudizio sulla gravità indiziaria - fondato sul contenuto di conversazioni, riscontrato vuoi dall'esito di perquisizione compiuta dai carabinieri vuoi dalle dichiarazioni, de relato, del collaboratore brio - i ricorsi, il cui contenuto è, in larga parte, sovrapponibile, deducono, da una parte, che gli esiti delle intercettazioni non sarebbero chiari e, dall'altra, che il collaboratore brio non era credibile ed anzi le sue dichiarazioni erano smentite proprio dall'accertamento compiuto dai carabinieri. Quanto al contenuto delle intercettazioni, i ricorsi propongono una deduzione che costituisce argomento di merito alternativo rispetto a quello compiuto dai giudici, i quali hanno rilevato che, invece, le interlocuzioni avevano un contenuto palese e di tale accertamento hanno dato contezza, riportando taluni passaggi dichiarativi, con motivazione che risulta esente da vizi logici o giuridici. Inoltre, il contenuto di quelle conversazioni, precedenti e successive al ritrovamento della pistola, è stato letto alla luce di quanto accertato dai carabinieri, i quali intervenuti presso lo stabile abitato dai componenti della famiglia Belardo, avevano constatato che il capo famiglia Antonio aveva gettato dalla finestra una pistola per evitarne il sequestro. Le conversazioni, dunque, avevano reso palese che la pistola era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed era custodita dai componenti della famiglia Belardo, in particolare il padre Antonio, e i figli Angela e Antimo. Il Tribunale si è anche confrontato con la versione data da [OSCURATO:PERSONA], che si era assunto la responsabilità della detenzione della pistola, osservando che il contenuto delle intercettazioni era chiaro nel senso che [OSCURATO:PERSONA] si era occupata di nascondere la pistola e che il fratello Antimo vi aveva consapevolmente concorso. Il menzionato quadro indiziario, di per sé significativo, è stato confermato dalle dichiarazioni del collaboratore Iorio, che ha riferito quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'arresto del padre per la detenzione della pistola. In particolare, le dichiarazioni di Iorio davano conferma del coinvolgimento di Angela e [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione della pistola per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha valutato la attendibilità del dichiarante, che si era limitato a riferire quanto appreso e in termini che davano riscontro a quanto aliunde accertato. L'ordinanza ha esaminato il contrasto, relativo all'identità del soggetto che aveva lanciato la pistola, indicato dal dichiarante in [OSCURATO:PERSONA] diversamente da quanto accertato dai carabinieri. Sul punto, il Tribunale ha rilevato trattarsi di inesattezza, che, d'altra parte, conferma che la fonte del collaboratore non era costituita dalla lettura degli atti di indagine. I ricorsi, dunque, valorizzano alcuni dati per fondare una lettura alternativa della vicenda, secondo una prospettiva di merito che evita di confrontarsi con il contenuto delle intercettazioni, che costituito il principale compendio indiziario posto a fondamento del giudizio. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelle