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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 12228/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte Appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che ha affermato la penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, è pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello e non si confronta con il tenore complessivo della motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale, evidenziando la non occasionalità della condotta, ha reiterato il giudizio prognostico negativo operato dal giudice di primo grado, espressivo di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, sia pure implicitamente come nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende C P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere etensore Il presdjie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte Appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di primo grado che ha affermato la penale responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497-bis cod.pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione in riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena, è pedissequamente reiterativo di doglianze proposte con l'atto di appello e non si confronta con il tenore complessivo della motivazione resa dalla Corte territoriale, la quale, evidenziando la non occasionalità della condotta, ha reiterato il giudizio prognostico negativo operato dal giudice di primo grado, espressivo di un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, sia pure implicitamente come nel caso in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende C P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere etensore Il presdjie
Sentenza Cassazione n. 12228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris