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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38761/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusionali trasmesse digitalmente dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di CATANZARO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 22/1/2018, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per inosservanza della prescrizione di rincasare entro le ore 21.00, accertato il 15/1/2013.

La pena inflitta, otto mesi di reclusione, risulta dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonché dalla riconosciuta attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., oltre alla diminuente del rito speciale.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando censure di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, difettando la prova della effettiva assenza del Merola dalla sua abitazione durante le ore notturne, non riscontrata dal rientro in casa del medesimo, essendo mancato un finalizzato appostamento degli operanti.

Peraltro, si assume che il silenzio in ordine a tale ultima notazione ha leso il diritto di difesa, non essendo stato approfondito un elemento potenzialmente dirimente.

L'impugnata sentenza non ha dimostrato la tesi di accusa, ma si è adagiata su una fallacia logica, costituita dall'assioma per cui la tesi è vera poiché non si è dimostrato il contrario, e ciò vizia di manifesta illogicità la moti- vazione di condanna.

Di ciò si trae conferma dalle ragioni del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove si rileva che si è valutata la natura della violazione, "in relazione ai cui esiti ed alla cui durata non risultano effettuati accertamenti". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infonda- tezza e per genericità delle deduzioni difensive, in quanto riproduttive delle doglianze avanzate nel gravame e rigettate con motivazione corretta, logica ed esaustiva in ordine alla quale si sono avanzate obiezioni di mera confutazione. 1.1 D primo motivo di impugnazione deduce che la condanna non è assistita dal grado di certezza espresso nella locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto - non essendosi predisposto un appostamento delle forze dell'ordine onde constatare l'effettivo rientro in casa del sorvegliato speciale - non sarebbe stata raggiunta la prova che costui fosse effettivamente assente dall'abitazione nelle ore notturne.Sul punto si osserva, innanzitutto, che il procedimento probatorio seguito nella specie è stato di carattere indiziario, convalidato dal positivo giudizio della Corte territoriale quanto ai caratteri di gravità concordanza e precisione degli indizi, costituiti dal reiterato controllo effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, che per due volte nella notte si erano recati presso l'abitazione del Merola, suonando più volte il campanello nonché bussando alla porta di ingresso senza ricevere risposta.

Ciò senz'altro conduce alla logica conclusione della assenza del sorvegliato, il quale peraltro non ha dedotto - come acutamente osserva l'impugnata sentenza - di non avere udito l'insistente bussare del Carabinieri, ma ha soltanto allegato l'eventualità di essere uscito di casa per ragioni di salute, senza di ciò offrire alcuna prova documentale, che sarebbe stata senz'altro disponibile nel caso il Merola si fosse recato presso qualche presidio sanitario.

1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

La motivazione del primo giudice, convalidata dall'impugnata sentenza, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è affetta da alcuna illogicità, non avendo posto dubbi sull'integrazione del reato, bensì soltanto sulla durata della violazione, così argomentando in favore dell'imputato.

Vale la pena poi segnalare che dette attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sono state concesse in equivalenza alla contestata e ritenuta recidiva qualificata, e che è stato ulterior- mente riconosciuto il parziale vizio di mente, con bilanciamento in prevalenza.

È stato congruamente motivato anche il lieve scostamento dal minimo edittale della pena, fissata in un anno e sei mesi di reclusione, con riferimento all'intensità del dolo rappresentata dallo spregio per il rispetto degli ordini legalmente imposti, e - ha aggiunto la Corte di secondo grado - con riguardo alle concrete modalità del fatto e alla pessima personalità dell'imputato.

Trattasi di motivazione congrua e corretta, sicché essa risulta inattaccabile nella presente sede di legittimità.

2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determina- zione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, con la quale si chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusionali trasmesse digitalmente dal difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di CATANZARO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 22/1/2018, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. per inosservanza della prescrizione di rincasare entro le ore 21.00, accertato il 15/1/2013. La pena inflitta, otto mesi di reclusione, risulta dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, nonché dalla riconosciuta attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., oltre alla diminuente del rito speciale. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando censure di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato superamento del ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, difettando la prova della effettiva assenza del Merola dalla sua abitazione durante le ore notturne, non riscontrata dal rientro in casa del medesimo, essendo mancato un finalizzato appostamento degli operanti. Peraltro, si assume che il silenzio in ordine a tale ultima notazione ha leso il diritto di difesa, non essendo stato approfondito un elemento potenzialmente dirimente. L'impugnata sentenza non ha dimostrato la tesi di accusa, ma si è adagiata su una fallacia logica, costituita dall'assioma per cui la tesi è vera poiché non si è dimostrato il contrario, e ciò vizia di manifesta illogicità la moti- vazione di condanna. Di ciò si trae conferma dalle ragioni del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove si rileva che si è valutata la natura della violazione, "in relazione ai cui esiti ed alla cui durata non risultano effettuati accertamenti". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per manifesta infonda- tezza e per genericità delle deduzioni difensive, in quanto riproduttive delle doglianze avanzate nel gravame e rigettate con motivazione corretta, logica ed esaustiva in ordine alla quale si sono avanzate obiezioni di mera confutazione. 1.1 D primo motivo di impugnazione deduce che la condanna non è assistita dal grado di certezza espresso nella locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", in quanto - non essendosi predisposto un appostamento delle forze dell'ordine onde constatare l'effettivo rientro in casa del sorvegliato speciale - non sarebbe stata raggiunta la prova che costui fosse effettivamente assente dall'abitazione nelle ore notturne.Sul punto si osserva, innanzitutto, che il procedimento probatorio seguito nella specie è stato di carattere indiziario, convalidato dal positivo giudizio della Corte territoriale quanto ai caratteri di gravità concordanza e precisione degli indizi, costituiti dal reiterato controllo effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro, che per due volte nella notte si erano recati presso l'abitazione del Merola, suonando più volte il campanello nonché bussando alla porta di ingresso senza ricevere risposta. Ciò senz'altro conduce alla logica conclusione della assenza del sorvegliato, il quale peraltro non ha dedotto - come acutamente osserva l'impugnata sentenza - di non avere udito l'insistente bussare del Carabinieri, ma ha soltanto allegato l'eventualità di essere uscito di casa per ragioni di salute, senza di ciò offrire alcuna prova documentale, che sarebbe stata senz'altro disponibile nel caso il Merola si fosse recato presso qualche presidio sanitario. 1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La motivazione del primo giudice, convalidata dall'impugnata sentenza, per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è affetta da alcuna illogicità, non avendo posto dubbi sull'integrazione del reato, bensì soltanto sulla durata della violazione, così argomentando in favore dell'imputato. Vale la pena poi segnalare che dette attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sono state concesse in equivalenza alla contestata e ritenuta recidiva qualificata, e che è stato ulterior- mente riconosciuto il parziale vizio di mente, con bilanciamento in prevalenza. È stato congruamente motivato anche il lieve scostamento dal minimo edittale della pena, fissata in un anno e sei mesi di reclusione, con riferimento all'intensità del dolo rappresentata dallo spregio per il rispetto degli ordini legalmente imposti, e - ha aggiunto la Corte di secondo grado - con riguardo alle concrete modalità del fatto e alla pessima personalità dell'imputato. Trattasi di motivazione congrua e corretta, sicché essa risulta inattaccabile nella presente sede di legittimità. 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determina- zione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno
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