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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46270/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il 13 giugno 1980 avverso la sentenza resa il 3 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza resa il 24 settembre 2019 dal GIP del Tribunale di Salerno, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione, così diversamente qualificata la condotta a lui ascritta.

Si addebita all'imputato di avere tramite reiterate minacce, consistite nel prospettare la pubblicazione di messaggi e foto compromettenti inviategli nell'ambito dei rapporti intercorsi con la persona offesa, tentato di costringere quest'ultimo a elargirgli la somma di 170 euro. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge per lesione del contraddittorio in quanto la sentenza è stata emessa nell'ambito di un processo a trattazione scritta,prevista dall'articolo 23 bis comma secondo

I. 176/2020, ma le conclusioni del Procuratore generale non sono state comunicate alla difesa.

Deduce il ricorrente che il processo veniva trattato in camera di consiglio in corte di appello e all'udienza del 7 dicembre 2020 la corte dava atto che il contraddittorio non si era regolarmente costituito, in quanto il Procuratore generale aveva inviato fuori termine le sue conclusioni.

Il processo veniva pertanto rinviato all'udienza del 3 maggio 2021 ma il relativo verbale con le conclusioni veniva notificato ad indirizzo PEC non corretto e non corrispondente a quello dello studio legale del difensore dell'odierno ricorrente.

La difesa, pertanto, non avendo ricevuto la requisitoria del PG non ha potuto interloquire, inviando le sue conclusioni scritte. 2.2 Violazione dell'art. 629 codice penale e vizio di motivazione poiché nel caso in esame non ricorre l'elemento della minaccia, in quanto la condotta del Mercede risulta inidonea a coartare la volontà della persona offesa che, infatti, nella denuncia presentata ai Carabinieri riferiva di avere compreso di essere stato raggirato. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ascritta agli imputati nel reato di truffa aggravata poiché la persona offesa chiedeva alla sua pretesa interlocutrice di inviargli una foto che la ritraesse nuda e a fronte di questa richiesta la donna reagiva prospettandogli la diffusione a terzi del materiale fotografico ricevuto, chiedendo soldi per evitarne la divulgazione.

Ritiene il ricorrente che in forza di questa ricostruzione ricorre il reato di truffa poiché la persona offesa è stata tratta in errore dall'evocazione di un pericolo inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale dedotta con il primo motivo di ricorso è fondata e il ricorso deve essere accolto.

Dagli atti processuali, il cui esame è consentito in ragione della vizio procedurale dedotto, emerge che il processo di appello è stato trattato con il rito cartolare ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 L. 176/2020 ; le conclusioni del Procuratore generale sono state trasmesse in corte il 3 dicembre per l'udienza del 7 dicembre 2020; la corte ha rilevato la tardività della comunicazione, disponendone la notifica al difensore dell'imputato per la successiva udienza, da celebrarsi nel mese di maggio 2021; le conclusioni sono però state trasmesse ad una pec errata e il difensore dell'imputato non ne ha avuto contezza e non ha replicato alle stesse.

L'omessa comunicazione delle conclusioni del requirente e della data di rinvio dell'udienza al difensore dell'imputato ha comportato una violazione del contraddittorio integrando una nullità generale relativa all'intervento dell'imputato che impone l'annullamento della sentenza impugnata.

I due ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria D [OSCURATO:PERSONA] DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Aversa il 13 giugno 1980 avverso la sentenza resa il 3 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in accoglimento del primo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza resa il 24 settembre 2019 dal GIP del Tribunale di Salerno, che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di tentata estorsione, così diversamente qualificata la condotta a lui ascritta. Si addebita all'imputato di avere tramite reiterate minacce, consistite nel prospettare la pubblicazione di messaggi e foto compromettenti inviategli nell'ambito dei rapporti intercorsi con la persona offesa, tentato di costringere quest'ultimo a elargirgli la somma di 170 euro. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge per lesione del contraddittorio in quanto la sentenza è stata emessa nell'ambito di un processo a trattazione scritta,prevista dall'articolo 23 bis comma secondo I. 176/2020, ma le conclusioni del Procuratore generale non sono state comunicate alla difesa. Deduce il ricorrente che il processo veniva trattato in camera di consiglio in corte di appello e all'udienza del 7 dicembre 2020 la corte dava atto che il contraddittorio non si era regolarmente costituito, in quanto il Procuratore generale aveva inviato fuori termine le sue conclusioni. Il processo veniva pertanto rinviato all'udienza del 3 maggio 2021 ma il relativo verbale con le conclusioni veniva notificato ad indirizzo PEC non corretto e non corrispondente a quello dello studio legale del difensore dell'odierno ricorrente. La difesa, pertanto, non avendo ricevuto la requisitoria del PG non ha potuto interloquire, inviando le sue conclusioni scritte. 2.2 Violazione dell'art. 629 codice penale e vizio di motivazione poiché nel caso in esame non ricorre l'elemento della minaccia, in quanto la condotta del Mercede risulta inidonea a coartare la volontà della persona offesa che, infatti, nella denuncia presentata ai Carabinieri riferiva di avere compreso di essere stato raggirato. 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ascritta agli imputati nel reato di truffa aggravata poiché la persona offesa chiedeva alla sua pretesa interlocutrice di inviargli una foto che la ritraesse nuda e a fronte di questa richiesta la donna reagiva prospettandogli la diffusione a terzi del materiale fotografico ricevuto, chiedendo soldi per evitarne la divulgazione. Ritiene il ricorrente che in forza di questa ricostruzione ricorre il reato di truffa poiché la persona offesa è stata tratta in errore dall'evocazione di un pericolo inesistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale dedotta con il primo motivo di ricorso è fondata e il ricorso deve essere accolto. Dagli atti processuali, il cui esame è consentito in ragione della vizio procedurale dedotto, emerge che il processo di appello è stato trattato con il rito cartolare ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 L. 176/2020 ; le conclusioni del Procuratore generale sono state trasmesse in corte il 3 dicembre per l'udienza del 7 dicembre 2020; la corte ha rilevato la tardività della comunicazione, disponendone la notifica al difensore dell'imputato per la successiva udienza, da celebrarsi nel mese di maggio 2021; le conclusioni sono però state trasmesse ad una pec errata e il difensore dell'imputato non ne ha avuto contezza e non ha replicato alle stesse. L'omessa comunicazione delle conclusioni del requirente e della data di rinvio dell'udienza al difensore dell'imputato ha comportato una violazione del contraddittorio integrando una nullità generale relativa all'intervento dell'imputato che impone l'annullamento della sentenza impugnata. I due ulteriori motivi di ricorso rimangono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso.Roma 11 ottobre 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Maria D [OSCURATO:PERSONA] DEPOS
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