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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44919/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si richiede l'annullamento della confisca disposta ex art. 85 -bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. all'esito del giudizio ex artt. 444 cod. proc. pen. concluso dal Tribunale di Genova è manifestamente infondato e declinato in fatto visto che sussiste adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato alla confisca della somma di euro 31.650 in contanti, tenuto conto che non sono stati allegati elementi che deponessero per la legittima provenienza della somma o per la mancanza di sproporzione con il reddito dichiarato, visto che il ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa in Italia; inconferente è la deduzione secondo cui sarebbe stata valorizzata la facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, visto che la stessa, che nessuna incidenza ha avuto in ordine alla ritenuta responsabilità, trova un logico utilizzo nell'ambito dei presupposti richiesti dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. quanto a giustificazione della lecita provenienza e della sproporzione rispetto al dichiarato ai fini delle imposte sul reddito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. è indeducibile in sede di legittimità perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si richiede l'annullamento della confisca disposta ex art. 85 -bis d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen. all'esito del giudizio ex artt. 444 cod. proc. pen. concluso dal Tribunale di Genova è manifestamente infondato e declinato in fatto visto che sussiste adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato alla confisca della somma di euro 31.650 in contanti, tenuto conto che non sono stati allegati elementi che deponessero per la legittima provenienza della somma o per la mancanza di sproporzione con il reddito dichiarato, visto che il ricorrente non risulta svolgere attività lavorativa in Italia; inconferente è la deduzione secondo cui sarebbe stata valorizzata la facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio, visto che la stessa, che nessuna incidenza ha avuto in ordine alla ritenuta responsabilità, trova un logico utilizzo nell'ambito dei presupposti richiesti dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen. quanto a giustificazione della lecita provenienza e della sproporzione rispetto al dichiarato ai fini delle imposte sul reddito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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