CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15631/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per due episodi di furto consumato e uno di furto tentato, mentre, riconoscendo la continuazione con il reato, già giudicato, di ricettazione, ha rideterminando la pena in mesi otto di reclusione a titolo di aumento complessivo per i tre reati satellite oggetto del presente giudizio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce sia l'omessa motivazione sul secondo motivo di appello che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio sia il difetto motivazionale sulla entità dell'aumento applicato in continuazione, è manifestamente infondato poiché tiene conto delle specifiche ragioni della decisione: la Corte di appello ha accolto il motivo di appello in ordine al riconoscimento della continuazione di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen., e, pertanto, l'aumento di pena per ciascun reato satellite non richiedeva particolare impegno motivazionale, dato che la pena applicata per i titoli di reato oggetto di processo risulta più che dimezzata rispetto a quella inflitta dal Tribunale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso