CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 30819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Lecce del 12/2/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 12.2.2026, la Corte d’appello di Lecce haprovveduto su un'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], dicommutazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno in quella ditrent'anni di reclusione.1.1 Il provvedimento premette che [OSCURATO:PERSONA], con sentenza della Corte d'assised'appello di Lecce del 25.1.1999 (in riforma della sentenza della Corte d'assise diLecce del 13.2.1997, irrevocabile il 16.11.2000), è stato condannato all'ergastolocon isolamento diurno per omicidio continuato in concorso.Il condannato sostiene oggi di trovarsi nelle condizioni di legge per usufruiredelle disposizioni più favorevoli intervenute successivamente alla sua condanna, eciò alla luce della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale.1.2 La Corte d’appello ritiene l'istanza infondata e, a tal proposito, procede aricostruire il quadro normativo all'interno del quale si colloca la vicenda dell'istante.La legge n. 479 del 1999, entrata in vigore il 2.1.2000, modificò l'art. 442,comma 2, cod. proc. pen., reintroducendo la possibilità di procedere con il giudizioabbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, da sostituirsi con quella di trent'annidi reclusione. Quindi, il d.l. n. 341 del 24 novembre 2000, convertito con l. 19gennaio 2001, n. 4 ed entrato in vigore il 24.11.2000, modificò nuovamente l'art.442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica della precedentemodifica, che l'espressione “pena dell'ergastolo” contenuta nel comma 2 erariferita all'ergastolo senza isolamento diurno e aggiungendo che alla penadell'ergastolo con isolamento diurno fosse sostituita quella dell'ergastolo. In viatransitoria, il decreto legge consentiva a chi avesse formulato una richiesta digiudizio abbreviato nel vigore della L. n. 479 nel 1999 di revocarla entro trentagiorni dall'entrata in vigore del decreto stesso con prosecuzione del processo conil rito ordinario.L'art. 4-ter d.l. n. 82 del 7 aprile 2000, destinato a essere convertito con l. 5giugno 2000, n. 144, nel frattempo, aveva dettato le regole sull'operatività neiprocessi in corso delle nuove disposizioni dettate dalla l. n. 479 del 1999 in temadi giudizio abbreviato, stabilendo che erano applicabili ai processi in corso nei qualinon fosse ancora iniziata l'istruzione dibattimentale o nei processi di appello neiquali non fosse ancora esaurita l'istruzione disposta ex art. 603 cod. proc. pen.In questa materia, sono poi intervenute le Sezioni unite Giannone (Sez. U, n.34233 del 19/04/2012, Giannone, Rv. 252932 – 01) ed Ercolano (Sez. U, n. 18821del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258649 - 01) sul principio di cui allasentenza della CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola, ritenuto applicabilesolo a coloro che avessero ottenuto il rito abbreviato nel periodo di vigenza dellal. n. 479 del 1999, perché solo in quel caso la modifica legislativa aveva creatoun'irragionevole pregiudizio a carico dell'imputato, e, quindi, solo a coloro che perl'intervento di una legge entrata in vigore successivamente all'ammissione algiudizio abbreviato si fossero visti condannati alla pena dell’ergastolo anziché ditrent'anni di reclusione.Dunque, in sede esecutiva la conversione della pena dell'ergastolo in quelladi trent'anni è dovuta nel caso in cui il giudizio abbreviato sia stato ammesso trail 2 gennaio e il 24 novembre 2000 e la decisione definitiva sia stata pronunciatadopo l'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000 che ripristinava l'ergastolo senzaisolamento diurno.1.3 Ciò posto, la Corte d’appello ha rigettato l'istanza perché [OSCURATO:PERSONA] si trova intutt'altra posizione processuale, essendo stato giudicato con il rito ordinario inudienza preliminare il 23.2.1994. Di conseguenza, egli, da un lato, non ha maiacquisito nel suo patrimonio giuridico il diritto di ottenere l'applicazione del ritoabbreviato secondo le modalità più favorevoli e, dall'altro, non essendo statogiudicato con il rito abbreviato, non ha maturato l'aspettativa di essere condannatoa trent'anni anziché all'ergastolo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., comemodificato dalla l. n. 479 del 1999. Quando ha chiesto la definizione con il ritoabbreviato nel 1994, il titolo di reato era ostativo in base alla disciplina processualeall'epoca vigente; la richiesta non è stata reiterata in appello e non avrebbe potutoesserlo, essendosi il secondo grado di giudizio concluso prima dell'entrata in vigoredella l. n. 479 nel 1999.La Corte costituzionale ha ritenuto che l'obbligo di applicare la sentenzaScoppola non trovi ostacolo nell'avvenuta formazione del giudicato e che allasostituzione della pena possa procedere anche il giudice dell'esecuzione; tuttavia,ha ribadito che la conclusione riguarda solo l'ipotesi in cui si debba applicare unadecisione della Corte europea in materia sostanziale che non richieda la riaperturadel processo. Non è il caso di [OSCURATO:PERSONA], la cui vicenda è del tutto differente da quelladi cui si è occupata la CEDU nel caso Scoppola. In ogni caso, la Corte costituzionalenell'ordinanza n. 235 del 2013 ha affermato che la norma censurata ha naturaprocessuale.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione alla naturadell’art. 442 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla natura sostanziale delladiminuente per il rito abbreviato.All'udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato richiesta digiudizio abbreviato in relazione alla quale il pubblico ministero non aveva prestatoil consenso. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte di Cassazione, alcunidifensori formulavano richiesta di rito abbreviato, chiedendo di rimettere ladecisione alle Sezioni unite, le quali risolvevano il contrasto nel senso che non eraconsentita l'applicazione nel giudizio di legittimità della normativa sopravvenutacon la legge 479 del 1999.Tuttavia, l'art. 442 cod. proc. pen. ha subito numerose modifiche successive.Nell'arco temporale che va dal 2 gennaio al 24 novembre 2000, il sistemasanzionatorio delineato dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. allora vigenteprevedeva che la pena massima erogabile nel giudizio abbreviato era quella ditrent’’anni di reclusione. Tale disciplina aveva carattere sostanziale e, pertanto,era soggetta ai principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale.Sulla base della natura sostanziale della riduzione, va richiamato l'interventodella Corte Edu nel caso Scoppola, che ha precisato la natura di diritto penalemateriale dell'art. 442 cod. proc. pen., in quanto riguardante la pena da infliggerenel giudizio abbreviato, e ha riconosciuto che la disposizione rientra a pieno titolonell'area di applicazione dell'art. 7, comma 1, CEDU, con l'obbligo del legislatoreinterno di applicare la legge più favorevole all'imputato. Nel dare esecuzione a talesentenza, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 16507 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], haaffermato che l'art. 442 cod. proc. pen., nella parte in cui concorre a determinarela pena irrogabile, è norma di diritto sostanziale e come tale è soggetta al principiodella irretroattività a danno dell'imputato.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazionesulla formazione del giudicato.La Corte d'appello è incorsa in errore quando, nel rigettare l'istanza, haritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai acquisito al suo patrimonio giuridico il diritto diessere giudicato nelle forme e con i benefici del rito abbreviato, male interpretandole argomentazioni della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n.18821 del 24/10/2013.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] alla prima udienza utile successiva all'entrata in vigore dellaL. n. 479 del 1999 faceva richiesta di giudizio abbreviato, avvalendosi dellapossibilità concessa dall'art. 30 della stessa legge. È vero che la Corte dicassazione aveva negato l'accesso ai benefici del rito alternativo, ritenendo chenon fosse compatibile con il giudizio di cassazione. Tuttavia, la Cortecostituzionale, nella sentenza n. 220 del 2001, ha avuto modo di affermare chenessun dato, né testuale né logico, deponeva per un'intenzione del legislatore diescludere l'applicazione in via transitoria del rito abbreviato ai residui procedimentiche proseguivano sotto il regime del codice abrogato, poiché tale preclusione sisarebbe posta in contrasto con l'art. 3 Cost.Tale conclusione appare confortata anche da quanto osservato incidentertantum dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 235 del 2013, nella parte in cuiha precisato che la questione di legittimità sollevata sarebbe stata rilevante allacondizione che nel corso del giudizio l'imputato avesse richiesto effettivamente ilgiudizio abbreviato con l'osservanza del termine stabilito dalla L. n. 479 del 1999.In questo modo, sembra essersi aperta la strada al riconoscimento perl'imputato di usufruire del termine stabilito dal d.l. n. 82 del 2000, avanzandorichiesta di ammissione al giudizio abbreviato nella prima udienza utile, anchedinanzi alla Corte di cassazione nel caso in cui all’entrata in vigore delladisposizione il procedimento fosse stato già deciso nel merito.3. Con requisitoria scritta del 15.4.2016, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, osservando che la decisione impugnata è corretta, incoerente applicazione delle norme processuali vigenti all’epoca della presentazionedella richiesta di rito abbreviato, mentre il ricorso richiama impropriamente lapronuncia CEDU Scoppola c/Italia, senza confrontarsi con Sez. U. n. 18821 del14/10/2013, dep. 2014, Rv. 258649.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Quanto al primo motivo, la decisione impugnata è da considerarsi conformealla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della GrandeChambre della Corte europea dei diritti dell'Uomo n. 10249/03 del 17 settembre2009, nel caso Scoppola contro Italia.Alla stregua di tale giurisprudenza, il condannato con sentenza passata ingiudicato può richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex art. 442 cod.proc. pen. a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che lasentenza di condanna sia stata emessa all'esito di tale giudizio (Sez. 1, n. 11916del 21/11/2018, dep. 2019, Montenegro, Rv. 275324 – 01; Sez. 1, n. 34158 del4/7/2014, Trudu, Rv. 260787 – 01; Sez. 1, n. 4075 del 4/12/2012, dep. 2013,Amato, Rv. 254212 – 01).In particolare, il condannato alla pena dell'ergastolo può ottenere in sedeesecutiva la riduzione della pena se abbia chiesto e sia stato ammesso al ritoabbreviato tra il 2 gennaio ed il 24 novembre 2000 (e, cioè, nella vigenza dell'art.30, comma primo, lett. b, l. n. 479 del 1999) e la decisione sia stata pronunciatadopo il 24 novembre 2000 (v. già Sez. 1, n. 23931 del 17/5/2013, Lombardi, Rv.256257 – 01).Di conseguenza, è legittimo il diniego di riconoscimento della diminuenteopposto in sede esecutiva al condannato mai ammesso al rito alternativo, per nonavere egli presentato istanza nel corso del giudizio di merito o per aver presentatoistanze ritualmente dichiarate inammissibili.Nel caso di specie, il ricorrente non ha acquisito nel proprio patrimoniogiuridico il diritto ad ottenere l'applicazione del rito abbreviato secondo le modalitàpiù favorevoli, esistenti anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 341 del 2000,conv. dalla legge n. 144 del 2000, in quanto il giudizio abbreviato, da lui richiestoin epoca antecedente l'entrata in vigore della citata fonte normativa,correttamente non gli venne accordato sulla base delle norme processuali all’epocavigenti ed egli non poté reiterare la richiesta in base alla disciplina transitoria, chetecnicamente e proceduralmente non glielo consentiva.Peraltro, il riferimento alla pronuncia di legittimità che diede attuazione nelcaso Scoppola alla sentenza della Grande Camera della Corte Europea per i dirittidell'uomo, in seguito al ricorso presentato dall’imputato (Sez. 5, n. 16507dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Scoppola, Rv. 247244 - 01), è incongruo, in quanto tale pronunciaha richiamato la natura di norma di diritto sostanziale dell’art. 442 cod. proc. pen.con riferimento alla previsione del trattamento sanzionatorio, in modo funzionalealla affermazione del principio della irretroattività a danno dell'imputato.Tale disposizione, cioè, pur disciplinando aspetti processuali connessi, in casodi condanna, all'esito sanzionatorio del giudizio abbreviato, coniuga tali aspetti conuna indubbia portata sostanziale, quale deve ritenersi quella relativa alladiminuzione o alla sostituzione della pena.Si tratta di affermazione collegata alla peculiarità del caso – del tutto diversoda quello in esame – in cui l'imputato aveva rinunciato ad alcune garanzie nellaprospettiva di un vantaggio in sede di condanna, avendo riposto legittimaaspettativa, in base al testo in vigore al momento della richiesta del ritoabbreviato, nel fatto che la pena dell'ergastolo sarebbe stata sostituita dallareclusione di durata non superiore a trenta anni. Questa legittima aspettativa èstata delusa a causa dell’applicazione del d.l. n. 341 del 24 novembre 2000 anchea coloro che, come Scoppola, avevano formulato la richiesta ed erano statigiudicati in primo grado, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa; diconseguenza, la Corte Edu “non ha ritenuto legittimo modificare con effettoretroattivo, incidente sulla pena, una norma processuale rispetto alla quale si eraformata legittima aspettativa di ottenere, a seguito di rinuncia ad alcune garanzieprocessuali, un vantaggio in caso di condanna”.2. Quanto al secondo motivo, sono da ritenersi egualmente incongrui irichiami – operati a sostegno della tesi difensiva – alla sentenza delle Sezioni uniteErcolano e all’ordinanza della Corte costituzionale n. 235 del 2013.La prima delle due pronunce in questione (Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013,dep. 2014, Ercolano) ha ribadito quanto già affermato da Sezioni unite Giannonecon riferimento alla problematica in questione (Sez. U, n. 34233 del 19/4/2012,Giannone, Rv. 252932 – 01), secondo cui l'individuazione della pena sostitutivada applicare, in sede di giudizio abbreviato, per i reati punibili in astratto conl'ergastolo, senza o con isolamento diurno, è condizionata al verificarsi di unafattispecie complessa, integrata dalla commissione di tale tipo di reati in unadeterminata epoca e dalla richiesta di accesso al rito speciale da partedell'interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro,devono concorrere entrambi, perché possa trovare applicazione, in caso dicondanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento dellarichiesta.È tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare il più favorevole trattamentosanzionatorio vigente al momento di essa. La richiesta di giudizio abbreviatoformulata nel vigore della così detta "legge intermedia", art. 30, comma 1, lett.b), legge n. 479 del 1999, in relazione ai reati punibili con l'ergastolo individua,pertanto, il più mite trattamento sanzionatorio da applicare in caso di condanna.L'efficacia privilegiata attribuita alla legge intermedia più favorevole garantisce chel'eventuale lunghezza dei processi non vada a discapito dell'imputato, chepotrebbe vedersi inflitta - contrariamente alle sue legittime aspettative - unacondanna più severa di quella che gli sarebbe stata inflitta se il processo fossestato definito prima.Con riferimento al mutamento di disciplina della pena, dunque, tale regolaopera nell'ipotesi in cui la fattispecie complessa risulti essere stata integrata intutte le sue componenti durante la vigenza della lex mitior intermedia, vale a diretra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000: in particolare, l'interessato deve averechiesto, in tale arco temporale, l'accesso al rito semplificato, evento processuale -questo - che cristallizza la pena meno severa in quel momento prevista,di consumazione del fatto-reato (se risale ad epoca in cui l'accesso al rito non eraconsentito) e ultrattiva rispetto al superamento del citato dato normativo ad operadella legge successiva più severa.Di conseguenza, il caso di cui all’odierno ricorso sèguita a rimanere estraneoalla problematica in questione, proprio perché manca il presupposto processualedella celebrazione del giudizio abbreviato e, conseguentemente, non viene inrilievo il tema della successione di leggi penali che regolano, nel caso diammissione a tale rito, il trattamento sanzionatorio dei reati punibili in astrattocon la pena perpetua (con o senza isolamento diurno).Nemmeno è utilmente richiamabile, in secondo luogo, l’ordinanza della Cortecostituzionale n. 235 del 2013, che, riportandosi a sua volta alla propriaprecedente sentenza n. 210 del 2013, ha rimarcato che la possibilità di applicarei principi affermati dalla Corte Edu nel caso Scoppola riguarda «esclusivamentel'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materiasostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda lariapertura del processo».Tale affermazione è stata resa con riferimento a una situazione concreta incui l’imputato aveva fatto richiesta del rito alternativo, ma prima dell'entrata invigore della legge n. 479 del 1999 e, dunque, in un momento nel quale detto ritonon era consentito per i reati puniti con l'ergastolo, e che dopo l’entrata in vigoredella legge n. 479 del 1999, non aveva ripresentato la richiesta (perché a quelladata, il processo a suo carico pendeva davanti alla Corte di cassazione e nonbeneficiava, pertanto, della riapertura dei termini): di conseguenza, egli era statogiudicato e condannato in via definitiva con rito ordinario.In questo contesto, peraltro, la Corte costituzionale ha affermato che la normache era stata in quel caso censurata dal giudice a quo, ovvero l’art. 4-ter deldecreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (nella parte in cui non prevedeva lariammissione in termini per richiedere il giudizio abbreviato per gli imputati il cuiprocesso pendesse davanti alla Corte di cassazione), non ha natura sostanziale,ma processuale, in quanto non attiene all'entità della riduzione di penaconseguente al giudizio abbreviato, ma ai termini di proposizione della relativarichiesta, limitandosi in particolare a ribadire – nel quadro di una disciplinatransitoria – l'impossibilità di introdurre il rito alternativo quando il processo sitrova davanti al giudice di legittimità, che non è chiamato ad assumere prove.Ne risulta confermato, quindi, che il caso di [OSCURATO:PERSONA] non è in alcun modoassimilabile a quello a cui si riferisce la sentenza Scoppola e che è a lui applicabilein toto il principio, ribadito proprio da Corte cost. n. 235 del 2013, secondo cui,non avendo egli «acquisito nel proprio patrimonio giuridico il diritto ad esseregiudicato con rito abbreviato sulla base della disciplina recata dalla legge n. 479del 1999», il giudice dell’esecuzione «non ha alcun titolo per procedere allaipotizzata sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno con la penadetentiva temporanea, né, tanto meno, per porre in discussione, in sede diincidente di esecuzione, la legittimità costituzionale di una norma che (…) attieneal processo di cognizione e, più specificamente, al giudizio di cassazione».Va, peraltro, aggiunto che di recente Corte europea dei diritti dell’uomo, PrimaSezione, Cesarano c. Italia del 17 ottobre 2024, ha escluso la violazione degli artt.7 e 6 par. 1 CEDU, chiarendo che, quando il trattamento sanzionatorio è correlatoad una scelta processuale dell’imputato, la cornice temporale entro la quale vaindividuata la lex mitior decorre non dalla data di commissione del reato, bensì daquella in cui l’interessato formula la richiesta di giudizio abbreviato.3. Sulla scorta di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, ilricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29.5.2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]