Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11523/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37065/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alle pene di legge per la detenzione di un'ingente quantità di marijuana; Rilevato che entrambi hanno eccepito con separati ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle generiche in misura prevalente; Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile con riferimento a entrambe le posizioni: per Memola, a cui non erano state riconosciute in primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto le generiche in misura equivalente, per la gravità del fatto, consistente nella detenzione di un'enorme quantità di stupefacente, suddivisa in bustoni, cartoni, cassette da cui era possibile ricavare 2.577.696 dosi droganti di marijuana, e per l'importante organizzazione messa in piedi con un laboratorio, macchinari, cellulari etc.; per Bernardi, invece, a cui erano state già riconosciute, ha negato la prevalenza per l'ostacolo della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la gravità del fatto indicativo di una marcatissima intensità del dolo e di un'accentuata colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 37065/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alle pene di legge per la detenzione di un'ingente quantità di marijuana; Rilevato che entrambi hanno eccepito con separati ricorsi la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle generiche in misura prevalente; Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile con riferimento a entrambe le posizioni: per Memola, a cui non erano state riconosciute in primo grado, la Corte territoriale ha riconosciuto le generiche in misura equivalente, per la gravità del fatto, consistente nella detenzione di un'enorme quantità di stupefacente, suddivisa in bustoni, cartoni, cassette da cui era possibile ricavare 2.577.696 dosi droganti di marijuana, e per l'importante organizzazione messa in piedi con un laboratorio, macchinari, cellulari etc.; per Bernardi, invece, a cui erano state già riconosciute, ha negato la prevalenza per l'ostacolo della recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. e per la gravità del fatto indicativo di una marcatissima intensità del dolo e di un'accentuata colpevolezza; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11523/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris