CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026
Cassazione n. 22040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentato e difeso rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso, con domiciliodigitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona delrappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con domiciliodigitale ex lege- controricorrente -Numero registro generale 4160/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1970/2026Ric. n. 4160/2024 Numero di raccolta generale 22040/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte d’appello di FIRENZE n. 1512del 2023 pubblicata il 12 luglio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]:1. Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.promosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una proceduraarbitrale inerente al rapporto di leasing di cui all’art. 21 delcontratto di leasing immobiliare n. 1161335 in data 29 maggio2009, chiedendo dichiararsene la risoluzione e accertarsil’obbligo di restituzione del bene immobile oggetto del contratto.Si costituì [OSCURATO:PERSONA] contestando il preteso proprioinadempimento alla luce della asserita usurarietà ab origine delcontratto di leasing per la previsione e l’applicazione di un tassodi mora ex se superiore al tasso soglia.1.2. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale, con lodo in data 23 aprile 2019, accolsela domanda di Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA],dichiarando la risoluzione del contratto de quo in conseguenzadell’inadempimento all’obbligo di pagamento dei corrispettivi daparte di [OSCURATO:PERSONA] e le ordinò la restituzione del bene,condannandola al pagamento delle spese.Nello specifico, il lodo rilevò l’infondatezza dell’eccezione diinadempimento svolta da parte resistente ex art. 1460 c.c.evidenziando che la natura usuraria degli interessi moratori,ritenuta dal CTU, non potesse comunicarsi all’interessecorrispettivo - in quanto validamente pattuito entro la soglia -essendo tale conclusione imposta dall’art. 1815 cpv. c.c. (ove siprevede che la nullità della clausola usuraria abbia comeconseguenza l’azzeramento dell’interesse, ma non già la suainefficacia estensibile al contratto nel suo insieme); evidenziòche sulla base delle risultanze della CTU, l’unico importoNumero registro generale 4160/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1970/2026Ric. n. 4160/2024 Numero di raccolta generale 22040/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosiindebitamente corrisposto da [OSCURATO:PERSONA] alla controparteper interessi di mora superiori al tasso soglia, ammontava adeuro 810,60 mentre gli ulteriori interessi di mora insoluti econtabilizzati, pari ad euro 66.121,16, non risultavanocorrisposti, cosicché si registrava un importo indebitamentepercepito da Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA].p.a. di molto inferiore all’ammontare dei canoni scaduti e nonpagati (pari ad euro 127.065,72 al netto degli interessi dimora); ritenne, di conseguenza, che nella fattispecie nonpotesse essere opposta l’eccezione inadimplenti non estadimplendum non venendo in rilievo un rifiuto della prestazionesecondo buona fede da parte della resistente, alla luce dellavalutazione comparativa degli opposti inadempimenti, avutoriguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzioneeconomico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenzasull’equilibrio sinallagmatico, così da escludere la configurabilitàdell’ipotesi di cui all’art. 1460 c.c.2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il lodo ai sensi dell’art. 828c.p.c. dinanzi la Corte d’appello di Firenze; si è costituita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata in tutti i rapporti giàafferenti alla Monte dei Paschi di [OSCURATO:PERSONA].p.a., che, formulata preliminarmente la richiesta di riunionedel presente procedimento a quello iscritto con il n. R.G.A.33/2020 (pendente dinanzi la stessa Corte d’appello sullaopposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]),ha contestato le allegazioni e deduzioni avversarie alla luce degliargomenti esposti nel Lodo oggetto di impugnativa, in coerenzacon il richiamato orientamento giurisprudenziale della SupremaCorte (Cass., n. 8912/2016), evidenziando, tra l’altro, che nellafattispecie, secondo il decisum della sentenza emessa dalTribunale di Siena, appellata nel procedimento di appello sopraindicato, non era stato ravvisato nella fattispecie il superamentoNumero registro generale 4160/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1970/2026Ric. n. 4160/2024 Numero di raccolta generale 22040/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosidella soglia usuraria (soluzione coerente con l’arrestogiurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione a SezioniUnite, con la sentenza n. 19597/2020).Quanto alla dedotta abnormità dei compensi in favore degliArbitri, ha ritenuto la natura pretestuosa delle contestazionimosse ex adverso, risultando i criteri applicati del tutto conformiai dettami del d.m. n. 55/2014, infine, ha contestato lasussistenza dei presupposti per l’accoglimento della istanza diinibitoria.La Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l’ha condannata arifondere le spese del grado alla controricorrente.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione fondatosu un unico motivo. Ha resistito con controricorso Monte deiPaschi di [OSCURATO:SOCIETA]..La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis comma 1 c.p.c.Parte controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo di ricorso, rubricato della “Violazione e falsaapplicazione dell’art 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c inrelazione all’art. 360 comma 1 numero 3. Necessità di unarimeditazione della sentenza a Sezioni Unite. Il tasso di mora èparte integrante del Teg, ma non può richiamarsi ai fini delcomputo dell’usura il tasso soglia di mora, creazionequest’ultima delle Sezioni Unite, a discapito ed a prescindere daldato positivo. Necessità che sulla questione si pronuncinonuovamente le Sezioni Unite, trattandosi di una questione dellamassima importanza ex art. 374 c.p.c.”; l’Editrice ricorrentechiede sia la “disapplicazione” dei principi espressi dalla Cortedi cassazione, a Sezioni Unite nell’arresto n.19597/2020 sia lariproposizione della questione alle stese Sezioni unite affinchéNumero registro generale 4160/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1970/2026Ric. n. 4160/2024 Numero di raccolta generale 22040/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosipronunci nuovamente, tenuto conto che il criterio decisionaleformulato dalla Corte di cassazione si porrebbe in modoalternativo a quello dettato dal legislatore in quanto la regoladella “simmetria” costituirebbe un “fantasioso parto di unagiurisprudenza creativa” (in ricorso pag. VII).2. Il motivo non è fondato.La ricorrente, con la complessa censura in esame, ripropone laquestione afferente la presunta usurarietà del tasso di interessemoratorio di cui al contratto di leasing de quo, non rilevata e,anzi, espressamente esclusa dalla Corte di merito che, inproposito, ha ritenuto corretto il lodo arbitrale laddove haaccertato la circostanza che un eventuale pattuizione di interessiusurari dichiarata illecita e caducata non avrebbe travolto latotalità del contratto intercorso tra le parti.In particolare, la Corte fiorentina ha escluso che fosse«ravvisabile alcuna violazione delle norme invocate, avendo ilCollegio arbitrale svolto le proprie valutazioni in tema diincidenza della eventuale usurarietà del tasso di mora ai finidella configurabilità dell’eccezione di inadempimento, constretto riferimento al profilo giuridico della tutela previstanell’ipotesi di inadempimento contrattuale a fronte dei rimedispecificamente previsti dal legislatore in presenza di interessiusurari ex art. 1815 comma 2 c.c.; si osserva, peraltro che lededuzioni a riguardo formulate dall’impugnante, ai fini delgiudizio rescindente, non offrono ulteriori, specifici, elementi divalutazione basandosi, di fatto, sulla generica prospettazionedella violazione di norme imperative salvo poi dedurre piùdiffusamente, per ragioni di merito, il giudizio espresso dalCollegio Arbitrale» (pag. 9 della sentenza impugnata).In proposito, come correttamente rileva parte controricorrente,la ricorrente “si imbarca in una disquisizione dei tassi d’interesseapplicati al rapporto, mai oggetto della decisione del giudizio diNumero registro generale 4160/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1970/2026Ric. n. 4160/2024 Numero di raccolta generale 22040/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. Ambrosisecondo grado cercando infondatamente di sollecitare unainammissibile remissione di una questione, non oggetto digiudizio, alle Sezioni Unite” (pag. 3 in memoria della [OSCURATO:PERSONA]).Per un verso, la critica si appunta, in particolare, su una S.U. n.16303/2018, senza alcuna indicazione del capo della sentenzad’appello in cui la Corte ha fatto riferimento a tale decisioneovvero del come tale decisione abbia influito sulla decisioneimpugnata.Per l’altro verso, l'istanza di disapplicazione/rimessione alleSezioni Unite affinché rivalutino quanto affermato nell’arreston.19597/2020 a proposito della “chimerica pretesa di rendereomogeni TEGM e TEG” (pag. VI del ricorso) non prospettaquestioni attinenti al giudizio, limitandosi a riportare opinionicritiche espresse dalla dottrina riguardo a quell’arresto (dapagg. VII a IX in ricorso), ma che non scalfiscono ilragionamento svolto dalla Corte d’appello, con la sentenzaimpugnata.3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio dilegittimità seguono il principio di soccombenza.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n.4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese processuali, che si liquidano incomplessivi euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre speseforfettarie al 15% ed accessori di legge.Numero registro generale 4160/2024CC 29 Maggio 2026 Numero sezionale 1970/2026Ric. n. 4160/2024 Numero di raccolta generale 22040/2026Pres C. GraziosiData pubblicazione 27/06/2026Est. I. AmbrosiAi sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi