CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 marzo 2022
Cassazione n. 23487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per i reati di cui agli artt. 217 e 220 legge fallimentare; Considerato che tutti i motivi di ricorso sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto che il motivo sulla decorrenza della prescrizione è manifestamente infondato, giacché è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e la data di consumazione dei reati è quella della sentenza dichiarativa di fallimento, per cui il termine prescrizionale è da individuarsi alla data del 12 marzo 2022; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tjemija a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L 1A GIU ..1,E