CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25419/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina 19; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Pinerolo 22; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 135/2016 del 20 luglio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 7 aprile 2011 presso l'allora Tribunale di Melfi, premesso di lavorare alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] come dirigente - direttore generale, ha convenuto tale ultimo [OSCURATO:PERSONA] chiedendo di: - dichiarare l'illegittimità della decurtazione dello stipendio effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con condanna di quest'ultimo a reintegrarlo nella classe I di stipendio di cui all'art. 28 del CCNL del 29 marzo 2006, con pagamento della retribuzione non corrisposta; - revocare l'ordinanza resa nella fase cautelare che lo aveva condannato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; - condannare controparte a risarcire i danni da lui patiti. Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente a pagare quanto indebitamente percepito da ottobre 2005 a dicembre 2010. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 659/2014, ha accolto, in parte, il ricorso, con rigetto della domanda risarcitoria e condanna di parte resistente a pagare la differenza tra la retribuzione dovuta e quella corrisposta, sino alla cessazione del rapporto di lavoro, e ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito e ha proposto appello incidentale. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza n. 135/2016, ha accolto il solo appello principale e condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere gli importi indebitamente percepiti.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 6 del CCNL Consorzi di Bonifica del 28 luglio 1970 e successive modifiche e 4, 9 e 19 del CCNL Consorzi del 29 marzo 2006, applicabile dal 10 gennaio 2004, nonché degli artt. 2, 23, 24, 27, 28 del CCNL Consorzi del 29 marzo 2006, applicabile dal 1.9 gennaio 2004 e dell'ad. 10 della legge regionale della Basilicata n. 33 del 2001 in quanto la corte territoriale avrebbe escluso la sua nomina per promozione dalla qualifica di direttore dell'area agraria a quella, maggiore, di direttore generale, ritenendola avvenuta per chiamata diretta con contratto a tempo determinato, sulla base di un'erronea interpretazione dell'art. 6 del CCNL Consorzi del 28 luglio 1970 all'epoca vigente. Infatti, il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che la chiamata diretta ai sensi del comma 2 del citato art. 6 era possibile solo con riguardo ai soggetti estranei all'organizzazione del [OSCURATO:PERSONA], previa verifica dei loro titoli e del possesso di spiccate doti di competenza ed esperienza del settore, mentre, al contrario, nella specie veniva in rilievo la situazione di persona, l'attuale ricorrente, che era già dirigente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quale direttore dell'Area agraria. Questa conclusione era confermata pure dal testo della deliberazione del Comitato esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] n. 523 del 2000, e riceveva supporto dal testo dell'art. 4, comma 4, del CCNL del 2006, per il quale, in caso di promozione dei direttori di area alla funzione di direttore generale "non vi sarà instaurazione del contratto a termine, bensì prosecuzione del rapporto in atto, che rimane disciplinato secondo le norme previste nel titolo III del presente contratto". Pertanto, privo di rilievo era il fatto che, dopo le sue dimissioni dall'incarico di direttore generale, il suo rapporto con l'ente fosse continuato e che si fosse resa necessaria una nuova delibera di incarico in suo favore durante i tempi di indizione di un bando di concorso pubblico per coprire il posto di direttore generale. La doglianza è infondata. Dagli atti di causa emerge che: - [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato direttore dell'Area agraria del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (da ora solo il [OSCURATO:PERSONA]) a decorrere dal 23 giugno 1998; - inoltre, con delibera n. 14 del 1999 del Comitato esecutivo dell'Ente, nella vacanza del Direttore generale, era stato nominato vice direttore generale e, quindi, con successiva delibera n. 523 del 2000, direttore generale, con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e riconoscimento del trattamento economico di I fascia secondo il CCNL Dirigenti; - con nota scritta del 12 ottobre 2005 [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso dall'incarico di direttore generale, ritornando ad occuparsi dell'Area agraria come direttore; - con delibera n. 353 del 2008, in attesa dell'espletamento del bando pubblico per la nomina del nuovo direttore generale, ad [OSCURATO:PERSONA] erano state di nuovo affidate le funzioni di direttore generale per ulteriori tre mesi; - nonostante le dimissioni comunicate nell'ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto l'inquadramento nella I fascia retributiva quando, invece, al direttore d'area il CCNL riconosceva una fascia retributiva dalla IV al VI (nella specie, rilevava la IV); - il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, pertanto, la restituzione delle differenze di retribuzione tra la I e la IV fascia stipendiale, asseritamente corrisposte in maniera indebita al ricorrente da ottobre 2005 a settembre 2010. Oggetto del contendere è l'accertamento della volontà espressa dal Comitato esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] con la delibera n. 523 del 2000, per mezzo della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato direttore generale. Ad avviso del ricorrente, la nomina sarebbe stata effetto di una promozione, con la conseguenza che egli avrebbe ormai ottenuto in ----- via definitiva la qualifica di direttore generale e, quindi, il diritto a percepire in maniera permanente il relativo trattamento economico nonostante le intervenute dimissioni, che avrebbero comportato solo il venire meno della sua preposizione all'organo amministrativo. Sostiene, invece, parte controricorrente che, al contrario, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nominato direttore generale in base ad una chiamata diretta e, dunque, per ricoprire un incarico a tempo e non definitivo che, comunque, sarebbe cessato in seguito alle sue dimissioni. [OSCURATO:PERSONA] fonda il suo ricorso su una peculiare interpretazione dell'art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 28 luglio 1970. Infatti, ad avviso di [OSCURATO:PERSONA], questa disposizione impedirebbe la nomina del direttore generale del [OSCURATO:PERSONA] tramite chiamata ove siano in servizio, all'interno dello stesso [OSCURATO:PERSONA], "dirigenti di ruolo e non di ruolo di grado inferiore aventi i requisiti per ricoprire il posto vacante". Il testo dell'art. 6 citato è il seguente: "Copertura dei posti di ruolo di dirigente Per la copertura di posti di ruolo di dirigente il [OSCURATO:PERSONA] può provvedere nelle seguenti forme: a) mediante assunzione per pubblico concorso; b) mediante promozione; c) mediante passaggio in ruolo di dirigente con rapporto a tempo indeterminato; d) mediante chiamata. L'adozione della forma di copertura del posto rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione. Peraltro, se trattasi della copertura del posto di ruolo di dirigente di un [OSCURATO:PERSONA] presso il quale siano in servizio dirigenti di ruolo e non di ruolo di grado inferiore aventi i requisiti per ricoprire il posto vacante, può farsi luogo alla chiamata di un soggetto estraneo all'organizzazione del [OSCURATO:PERSONA] qualora questi assommi, ai prescritti titoli e requisiti, spiccate doti di competenza ed esperienza dello specifico settore della dirigenza di enti di bonifica e similari. Nell'ipotesi di pubblico concorso il dirigente in servizio, a parità di merito, ha titolo preferenziale rispetto agli altri concorrenti, salva restando in ogni caso l'applicazione dei titoli previsti dalla legge che diano diritto a preferenza ed a precedenza. Della Commissione giudicatrice deve far parte un rappresentante designato dal [OSCURATO:PERSONA] dirigenti stipulante. Tale designazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta fatta dall'Amministrazione, debitamente pubblicata. Trascorso infruttuosamente tale termine, si decade dal diritto di rappresentanza in seno alla Commissione stessa. La promozione viene disposta dal [OSCURATO:PERSONA], in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le funzioni inerenti al posto da ricoprire, tra coloro che, muniti del previsto titolo di studio, abbiano prestato lodevole servizio di ruolo per almeno due anni nel grado che nella tabella organica consorziale risulta immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso". Peraltro, dalla lettura del testo riportato dell'art. 6 citato non emerge il divieto ipotizzato dal ricorrente. Al contrario, l'art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1970 conferma che "L'adozione della forma di copertura del posto-- rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione" mentre la presenza in servizio nel [OSCURATO:PERSONA] di "dirigenti di ruolo e non di ruolo di grado inferiore aventi i requisiti per ricoprire il posto vacante" rileva non nel senso di vietare in assoluto la nomina per chiamata, ma di consentirla, ove si voglia assegnare l'incarico ad "un soggetto estraneo all'organizzazione del [OSCURATO:PERSONA]" esclusivamente "qualora questi assommi, ai prescritti titoli e requisiti, spiccate doti di competenza ed esperienza dello specifico settore della dirigenza di enti di bonifica e similari". Dalla lettura degli atti di causa emerge, altresì, che lo stesso art. 6, come correttamente osservato dalla corte territoriale, pone dei limiti alla procedura di promozione, poiché dispone che "La promozione viene disposta dal [OSCURATO:PERSONA], in base a giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le funzioni inerenti al posto da ricoprire, tra coloro che, muniti del previsto titolo di studio, abbiano prestato lodevole servizio di ruolo per almeno due anni nel grado che nella tabella organica consorziale risulta immediatamente inferiore a quello del posto messo a concorso". Pertanto, da un lato, sussiste uno specifico onere di accertamento dei requisiti e, quindi motivazionale, in caso di conferimento dell'incarico dirigenziale per chiamata, solo se il nominato è "soggetto estraneo all'organizzazione del [OSCURATO:PERSONA]"; dall'altro, vi è un onere procedimentale più gravoso nell'ipotesi di promozione, dovendosi effettuare un "giudizio per merito comparativo e tenendo conto delle attitudini a disimpegnare le funzioni inerenti al posto da ricoprire". Indubbiamente, essendo stato [OSCURATO:PERSONA] l'unico concorrente, non occorreva effettuare il "giudizio per merito comparativo", ma, in teoria, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto all'epoca, ove avesse optato per coprire il posto di direttore generale tramite una promozione, esplicitare questa sua volontà motivando piCi- diffusamente quanto alle "attitudini a disimpegnare le funzioni inerenti al posto da ricoprire". Diversamente da ciò che ritiene il ricorrente, pertanto, il testo della deliberazione del Comitato esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] n. 523 del 2000 non supporta la sua ricostruzione, ma, piuttosto, quella della corte territoriale, atteso che si limita a prendere atto che [OSCURATO:PERSONA] era l'unico dirigente in servizio ed aveva ricoperto l'incarico di vice direttore generale e che, in detta delibera, non è mai usato il termine "promozione". Piuttosto, occorre tenere conto, nella specie, per una più completa ricostruzione della vicenda, che l'art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1970 è seguito dal successivo art. 7 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1970 (disposizione la violazione della quale non è stata lamentata dal ricorrente e che non è stata esaminata, quindi, dalla corte territoriale) che si occupa, invece, dell'assunzione dei dirigenti non di ruolo, e prescrive quanto segue: "Assunzione dirigente non di ruolo All'assunzione di dirigente non di ruolo si provvede mediante concorso, chiamata o promozione ai sensi del precedente art. 6". L'art. 7 citato individua, per l'assunzione del dirigente non di ruolo le stesse modalità previste dal precedente art. 6 per il conferimento dell'incarico di dirigente di ruolo, con l'unica eccezione di quella rappresentata dal "passaggio in ruolo di dirigente con rapporto a tempo indeterminato" e, soprattutto, fa riferimento, per la procedura da seguire, al precedente art. 6. Se ne ricava che nulla impediva al [OSCURATO:PERSONA] in questione di procedere alla nomina di un dirigente non di ruolo eventualmente anche tramite promozione nel rispetto della procedura ex art. 6 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1970. Al riguardo, dalle risultanze di causa, per come emergono dalla sentenza impugnata, la procedura seguita dal Comitato esecutivo del [OSCURATO:PERSONA] sembra, infatti, riconducibile allo schema dell'art. 7 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 1970. L'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] che la sua tesi riceverebbe supporto dal testo dell'art. 4, comma 4, del (sopravvenuto) CCNL del 2006, per il quale, in caso di promozione dei direttori di area alla funzione di direttore generale "non vi sarà instaurazione del contratto a termine, bensì prosecuzione del rapporto in atto, che rimane disciplinato secondo le norme previste nel titolo III del presente contratto" è priva di pregio. Infatti, egli non considera il rilievo che assumono, ai fini della decisione, le dimissioni da lui rassegnate il 12 ottobre 2005. L'art. 26 del citato CCNL [OSCURATO:PERSONA] elenca le cause di cessazione del rapporto e, alla lettera f), menziona "le dimissioni volontariamente rassegnate o dichiarate di ufficio". Ciò significa che l'incarico di dirigente era venuto meno in via definitiva già solo in seguito alle dimissioni formali. Qualora, però, non si volesse giungere ad una simile conclusione, non potrebbe non convenirsi con la corte territoriale che, se [OSCURATO:PERSONA] era tornato a svolgere l'incarico di direttore dell'area agraria dopo le dimissioni dal posto di direttore generale, ciò significava che siffatta posizione era a tempo e si era aggiunta a quella di direttore dell'area agraria, circostanza che contrasta con l'ipotesi della promozione.Correttamente, quindi, la Corte d'appello di Potenza ha evidenziato che, proprio perché [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un semplice incarico a termine, era stata necessaria una nuova delibera di conferimento dello stesso nel 2008 per consentirgli di (- operare quale direttore generale nelle more dell'indizione del concorso pubblico per la nomina del nuovo direttore generale. Peraltro, è stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel redigere le sue dimissioni, ad affermare di "tornare da subito ad occuparsi dell'[OSCURATO:PERSONA]", poiché ne aveva avuto "sempre la titolarità come Direttore d'Area". D'altronde, la regola generale fissata in tema di dirigenza pubblica dall'art. 19 del d.lgs. n. 29 del 1993 all'epoca vigente, poi sostituito dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, era quella che gli incarichi di direzione fossero conferiti a tempo determinato e, in particolare, che "Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile", trovando origine l'inutilizzabilità di tale disposizione con i dirigenti del pubblico impiego privatizzato nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass., Sez. L, n. 91 del 4 gennaio 2019). 2) Il ricorso è respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ex art. 91 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del