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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12498/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 07/06/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 83), perché già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo in data 08/01/2020, in relazione al reato di cui al capo 1) per improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela e in relazione agli altri capi di imputazione per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; confermava le statuizioni civili.

2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

Afferma il difensore di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, né la citazione in giudizio, precisando che ha ricevuto in qualità di difensore e di domiciliatario due pec, in data 14/10/2016 e in data 21/08/2018, che non avevano allegati, ma un link per la consultazione, che non era funzionante; che, dunque, dette pec non costituiscono valida notifica né dell’avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen., né della chiamata in giudizio; che la mancata notifica anche di uno solo dei due atti ne comporta la nullità, con al necessità di una nuova notifica, che non è mai intervenuta.

3. Il ricorso è inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui è affidato.

Invero, reitera la stessa doglianza già posta ad entrambi i giudici di merito e da questi ritenuta infondata con motivazione congrua e scevra da qualsivoglia vizio logico.

Il motivo, dunque, per un verso è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come entrambe le pec inviate al difensore contenessero un allegato di grandi dimensioni, con espresso invito alla consultazione tramite il Portale dei [OSCURATO:PERSONA] di cui era riportato l’apposito link.

Per altro verso è del tutto generico, atteso che non indica le ragioni che avrebbero determinato il mancato funzionamento del link di collegamento ricevuto con le due pec, sol che si consideri che molteplici possono essere le cause e soprattutto non dà la prova che detto cattivo funzionamento sia dipeso da cause a lui non imputabili; né evidenzia di essersi attivato in tal senso, una volta resosi conto che il link ricevuto non gli consentiva di accedere al documento notificatogli.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01).

4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo in data 07/06/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati ascrittigli, dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 83), perché già giudicato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Palermo in data 08/01/2020, in relazione al reato di cui al capo 1) per improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela e in relazione agli altri capi di imputazione per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; confermava le statuizioni civili. 2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Afferma il difensore di non aver mai ricevuto la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari, né la citazione in giudizio, precisando che ha ricevuto in qualità di difensore e di domiciliatario due pec, in data 14/10/2016 e in data 21/08/2018, che non avevano allegati, ma un link per la consultazione, che non era funzionante; che, dunque, dette pec non costituiscono valida notifica né dell’avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen., né della chiamata in giudizio; che la mancata notifica anche di uno solo dei due atti ne comporta la nullità, con al necessità di una nuova notifica, che non è mai intervenuta. 3. Il ricorso è inammissibile, per non essere consentito l’unico motivo cui è affidato. Invero, reitera la stessa doglianza già posta ad entrambi i giudici di merito e da questi ritenuta infondata con motivazione congrua e scevra da qualsivoglia vizio logico. Il motivo, dunque, per un verso è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha evidenziato come entrambe le pec inviate al difensore contenessero un allegato di grandi dimensioni, con espresso invito alla consultazione tramite il Portale dei [OSCURATO:PERSONA] di cui era riportato l’apposito link. Per altro verso è del tutto generico, atteso che non indica le ragioni che avrebbero determinato il mancato funzionamento del link di collegamento ricevuto con le due pec, sol che si consideri che molteplici possono essere le cause e soprattutto non dà la prova che detto cattivo funzionamento sia dipeso da cause a lui non imputabili; né evidenzia di essersi attivato in tal senso, una volta resosi conto che il link ricevuto non gli consentiva di accedere al documento notificatogli. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 – 01; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01). 4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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