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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14689/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

4/09/1988avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i qualihanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice delriesame, rigettava le richieste di riesame proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 21 ottobre 2025, con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stessotribunale aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto– commesso nel periodo compreso tra il 3 e il 23 settembre 2025 – di tentata estorsione aggravata dalmetodo mafioso, di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.Agli indagati era contestato di avere, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, compiutolavori di ristrutturazione della Chiesa del SS.

Rosario in Caulonia, a corrispondere una somma di denaro parial tre per cento dell’importo complessivo dell’appalto stipulato tra l’impresa e la Diocesi di Locri-Geracenonché ad assumere lavoratori indicati dagli stessi indagati.Il Tribunale del riesame riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base della denunciapresentata dalla persona offesa e degli esiti delle attività investigative, comprensive di intercettazioniambientali e riprese video attestanti gli incontri intercorsi tra gli indagati e l’imprenditore e il contenuto dellarichiesta di denaro.Respingeva, inoltre, le eccezioni difensive relative all’inutilizzabilità delle intercettazioni eall’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e riteneva sussistenti le esigenze cautelari, reputandoapplicabile la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e comunque inadeguataogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.2.

Avverso tale ordinanza gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto un unicoricorso per cassazione, affidato a tre motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1.

Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266,267 e 271 cod. proc. pen., nonché agli artt. 15 e 24 Cost., lamentando l’erronea reiezione dell’eccezione diinutilizzabilità delle due intercettazioni ambientali effettuate il 23 settembre 2025, che sarebbero stateautorizzate in assenza dei presupposti previsti dall’art. 267 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.56, 629 e 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe utilizzato le medesime modalitàintimidatorie della richiesta di denaro sia per ritenere integrato l’elemento costitutivo della minaccia estorsivasia per affermare la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso; aggiungono che l’ordinanza avrebberichiamato in termini generici l’esistenza di una consorteria mafiosa operante nel territorio, senzadimostrarne l’attuale operatività né il collegamento degli indagati con la stessa.2.3.

Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125,274 e 275 cod. proc. pen., censurando la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, nonché lamancata applicazione di una misura meno afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su motivi in larga parte aspecifici e, comunque,manifestamente infondati.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già prospettate nei precedenti gradi di giudizio edisattese dal giudice del gravame, senza un confronto critico con le argomentazioni poste a fondamentodella decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4,n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01).Nel caso in esame, le doglianze articolate dai ricorrenti si risolvono nella sostanziale reiterazione dicensure già sottoposte al tribunale del riesame e puntualmente disattese, senza un effettivo confronto con ilpercorso argomentativo sviluppato nell’ordinanza impugnata.2.

Manifestamente infondato è il primo motivo, con il quale i ricorrenti contestano la legittimità delleintercettazioni disposte nel procedimento, assumendo che il decreto autorizzativo sarebbe stato emesso indifetto dei presupposti di cui agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., poiché, al momento dell’autorizzazione, visarebbe stata soltanto la denuncia della persona offesa, nella quale si riferiva che due soggetti ignotiavevano ripetutamente cercato di contattarla, chiedendo di parlarle di persona e precisando che l’argomentonon poteva essere affrontato telefonicamente.Va preliminarmente osservato che i ricorrenti neppure deducono la decisività delle captazioni di cuieccepiscono l’inutilizzabilità ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, omettendo ogni allegazione inordine alla cd. prova di resistenza, con conseguente ulteriore profilo di aspecificità del motivo (Sez. 3, n.39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02).Vero è che tale onere resta superato quando la valenza centrale e dirimente della prova contestataemerga ictu oculi dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv.285883-04).

Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, posto che il compendio indiziariovalorizzato dal tribunale non si fonda in via esclusiva sulle captazioni censurate, ma anche sulle dichiarazionidella persona offesa – che ha direttamente riferito le richieste avanzatele dagli interlocutori – nonché sulleriprese video e sugli ulteriori esiti delle attività investigative richiamati nell’ordinanza impugnata, elementidotati di autonoma valenza dimostrativa anche a prescindere dal contenuto delle intercettazioni oggetto dicensura.Occorre, nondimeno, ricordare che il requisito dei gravi indizi di reato richiesto dall’art. 267 cod. proc.pen. ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni non postula una valutazione probatoria in ordine allafondatezza dell’accusa, ma richiede soltanto la verifica della plausibilità dell’ipotesi delittuosa prospettata,essendo sufficiente una sommaria ricognizione degli elementi acquisiti idonei a rendere ragionevolmenteconfigurabile la commissione di un reato (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044-01; Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, Morabito, Rv. 246688-01; Sez. 6, n. 42178 del 07/11/2006, Froncillo,Rv. 235318-01; Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053-01).Con riguardo al caso concreto, l’ordinanza impugnata ha evidenziato come, già al momentodell’attivazione del mezzo captativo, risultasse acquisito un quadro fattuale non neutro, caratterizzato daireiterati avvicinamenti di due soggetti sconosciuti agli operai dell’impresa impegnata nei lavori, dall’insistenterichiesta di conferire personalmente con il titolare del cantiere e dall’espressa volontà di non affrontaretelefonicamente l’argomento.Il tribunale ha altresì osservato – senza indebitamente sovrapporre il giudizio prognostico ex ante conla verifica ex post – che gli sviluppi investigativi successivamente intervenuti avevano confermato lacorrettezza della valutazione originariamente compiuta.A fronte di tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive si limitano a una lettura atomistica deisingoli elementi valorizzati dal giudice del riesame, trascurando la loro valutazione unitaria e complessiva.Esse, in realtà, finiscono per sovrapporre impropriamente il requisito dei gravi indizi di reato richiestoper l’autorizzazione alle intercettazioni a quello, ben più rigoroso, dei gravi indizi di colpevolezza rilevante aifini dell’applicazione delle misure cautelari personali, postulando un livello di consistenza dimostrativa che lagiurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso essere necessario nella fase genetica del mezzo diricerca della prova.3.

Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti contestano la ritenutasussistenza dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Essi sostengono, in sostanza, che il tribunale avrebbe indebitamente sovrapposto l’elementocostitutivo della minaccia estorsiva al fatto aggravante del metodo mafioso, mancando di individuare datiulteriori idonei a esprimere la peculiare forza intimidatrice derivante dal richiamo a una consorteria criminaleoperante nel territorio; aggiungono che l’ordinanza avrebbe fatto generico riferimento all’esistenza di unaconsorteria mafiosa operante in Caulonia, senza dimostrarne l’attuale operatività né l’esistenza dicollegamenti tra gli indagati e l’organizzazione.La censura è destituita di fondamento.L’ordinanza impugnata non ha, infatti, desunto la sussistenza dell’aggravante dal solo contenutominaccioso della richiesta estorsiva, ma ha valorizzato il complessivo atteggiarsi della condotta,caratterizzata dal reiterato avvicinamento all’imprenditore, dal riferimento alla necessità di “bussare” prima diiniziare i lavori e dalla richiesta di un contributo destinato a determinate “famiglie” del luogo.Si tratta di elementi ritenuti idonei non soltanto a integrare la pressione intimidatoria propria dellaminaccia estorsiva, ma anche a evocare, agli occhi della persona offesa, la forza intimidatrice tipica delleconsorterie criminali operanti nel territorio.Le doglianze difensive, nel focalizzarsi esclusivamente sul dato della minaccia, non si confrontano contale complessiva ricostruzione del fatto e finiscono per isolare artificiosamente singoli segmenti dellacondotta, prescindendo dal contesto nel quale essa si è concretamente manifestata.Peraltro, ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, non è necessario dimostrarené l’appartenenza dell’autore del reato a un’associazione mafiosa né l’esistenza di uno specifico sodaliziocriminale, essendo sufficiente che la condotta risulti concretamente evocativa della forza intimidatrice propriadelle organizzazioni mafiose (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 36431 del02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01).Inoltre, tale modalità intimidatoria può emergere anche in assenza di minacce esplicite, purché lacondotta sia idonea a richiamare, anche implicitamente, il potere criminale delle organizzazioni mafioseoperanti nel territorio (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01; Sez. 2, n. 34786 del31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01).Quanto alla vicenda in esame, il tribunale ha evidenziato che, secondo quanto riferito dalla personaoffesa, gli interlocutori avevano prospettato la possibilità di rivolgersi a loro per la risoluzione di eventualiproblematiche connesse allo svolgimento dei lavori, presentandosi così quali referenti della criminalitàorganizzata operante nel territorio.I rilievi difensivi, insistendo sulla mancanza di prova dell’appartenenza degli indagati a un sodaliziomafioso, non valgono a incrinare tale percorso argomentativo e si risolvono nella prospettazione di unadiversa lettura del significato delle espressioni utilizzate nel corso dell’incontro.4.

Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnatanella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura della custodia cautelare incarcere.Nei procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. opera la doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcereprevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche ai delitti tentati aggravati dal metodomafioso (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021,Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01).Tale presunzione, ove non venga in rilievo una contestazione di intraneità all’associazione mafiosa mail mero ricorso a modalità comportamentali tipiche di essa, conserva carattere marcatamente relativo eimpone al giudice di valutare gli elementi astrattamente idonei a superarla, desunti dal tipo di reato, dalleconcrete modalità del fatto e dalla situazione personale dell’indagato (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep.2024, Gambardella, Rv. 285808-01).Con riferimento al caso concreto, il tribunale del riesame ha dato puntualmente conto delle ragioni perle quali ha ritenuto non superata la predetta presunzione, evidenziando che il pericolo attuale e concreto direiterazione criminosa era desumibile dalla spregiudicatezza della condotta, dalla significativa capacitàintimidatoria dimostrata nella vicenda in esame e dall’estrema prossimità temporale dei fatti; con specificoriguardo a [OSCURATO:PERSONA], è stato valorizzato anche il precedente per delitti in materia di stupefacenti.Lo stesso tribunale ha, inoltre, ravvisato il pericolo di inquinamento probatorio, osservando che parterilevante del compendio indiziario era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, esposta al rischio dipossibili pressioni o intimidazioni.Su tali basi è stata esclusa l’idoneità di misure meno afflittive, ritenute inadeguate a neutralizzare irischi cautelari ravvisati.Le censure difensive non scalfiscono tale articolato percorso motivazionale e si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione degli elementi considerati, non consentita in sede di legittimità.5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni idonee ad escludere la colpa nellaproposizione del ricorso, anche al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 20/03/2026La Cons. est.

Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/09/1988avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità dei ricorsi;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], i qualihanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 novembre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice delriesame, rigettava le richieste di riesame proposte nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del 21 ottobre 2025, con la quale il giudice per le indagini preliminari dello stessotribunale aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto– commesso nel periodo compreso tra il 3 e il 23 settembre 2025 – di tentata estorsione aggravata dalmetodo mafioso, di cui agli artt. 56, 629 e 416-bis.1 cod. pen.Agli indagati era contestato di avere, in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, compiutolavori di ristrutturazione della Chiesa del SS. Rosario in Caulonia, a corrispondere una somma di denaro parial tre per cento dell’importo complessivo dell’appalto stipulato tra l’impresa e la Diocesi di Locri-Geracenonché ad assumere lavoratori indicati dagli stessi indagati.Il Tribunale del riesame riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base della denunciapresentata dalla persona offesa e degli esiti delle attività investigative, comprensive di intercettazioniambientali e riprese video attestanti gli incontri intercorsi tra gli indagati e l’imprenditore e il contenuto dellarichiesta di denaro.Respingeva, inoltre, le eccezioni difensive relative all’inutilizzabilità delle intercettazioni eall’insussistenza dell’aggravante del metodo mafioso e riteneva sussistenti le esigenze cautelari, reputandoapplicabile la presunzione relativa prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e comunque inadeguataogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere.2. Avverso tale ordinanza gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno proposto un unicoricorso per cassazione, affidato a tre motivi che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.,saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 266,267 e 271 cod. proc. pen., nonché agli artt. 15 e 24 Cost., lamentando l’erronea reiezione dell’eccezione diinutilizzabilità delle due intercettazioni ambientali effettuate il 23 settembre 2025, che sarebbero stateautorizzate in assenza dei presupposti previsti dall’art. 267 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.56, 629 e 416-bis.1 cod. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe utilizzato le medesime modalitàintimidatorie della richiesta di denaro sia per ritenere integrato l’elemento costitutivo della minaccia estorsivasia per affermare la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso; aggiungono che l’ordinanza avrebberichiamato in termini generici l’esistenza di una consorteria mafiosa operante nel territorio, senzadimostrarne l’attuale operatività né il collegamento degli indagati con la stessa.2.3. Con il terzo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125,274 e 275 cod. proc. pen., censurando la motivazione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere, nonché lamancata applicazione di una misura meno afflittiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su motivi in larga parte aspecifici e, comunque,manifestamente infondati.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, deve essere dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione che si limiti a riprodurre le stesse doglianze già prospettate nei precedenti gradi di giudizio edisattese dal giudice del gravame, senza un confronto critico con le argomentazioni poste a fondamentodella decisione impugnata (ex plurimis, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4,n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109-01).Nel caso in esame, le doglianze articolate dai ricorrenti si risolvono nella sostanziale reiterazione dicensure già sottoposte al tribunale del riesame e puntualmente disattese, senza un effettivo confronto con ilpercorso argomentativo sviluppato nell’ordinanza impugnata.2. Manifestamente infondato è il primo motivo, con il quale i ricorrenti contestano la legittimità delleintercettazioni disposte nel procedimento, assumendo che il decreto autorizzativo sarebbe stato emesso indifetto dei presupposti di cui agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., poiché, al momento dell’autorizzazione, visarebbe stata soltanto la denuncia della persona offesa, nella quale si riferiva che due soggetti ignotiavevano ripetutamente cercato di contattarla, chiedendo di parlarle di persona e precisando che l’argomentonon poteva essere affrontato telefonicamente.Va preliminarmente osservato che i ricorrenti neppure deducono la decisività delle captazioni di cuieccepiscono l’inutilizzabilità ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, omettendo ogni allegazione inordine alla cd. prova di resistenza, con conseguente ulteriore profilo di aspecificità del motivo (Sez. 3, n.39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02).Vero è che tale onere resta superato quando la valenza centrale e dirimente della prova contestataemerga ictu oculi dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 47672 del 04/10/2023, O., Rv.285883-04). Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, posto che il compendio indiziariovalorizzato dal tribunale non si fonda in via esclusiva sulle captazioni censurate, ma anche sulle dichiarazionidella persona offesa – che ha direttamente riferito le richieste avanzatele dagli interlocutori – nonché sulleriprese video e sugli ulteriori esiti delle attività investigative richiamati nell’ordinanza impugnata, elementidotati di autonoma valenza dimostrativa anche a prescindere dal contenuto delle intercettazioni oggetto dicensura.Occorre, nondimeno, ricordare che il requisito dei gravi indizi di reato richiesto dall’art. 267 cod. proc.pen. ai fini dell’autorizzazione delle intercettazioni non postula una valutazione probatoria in ordine allafondatezza dell’accusa, ma richiede soltanto la verifica della plausibilità dell’ipotesi delittuosa prospettata,essendo sufficiente una sommaria ricognizione degli elementi acquisiti idonei a rendere ragionevolmenteconfigurabile la commissione di un reato (Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044-01; Sez. 6, n. 10902 del 26/02/2010, Morabito, Rv. 246688-01; Sez. 6, n. 42178 del 07/11/2006, Froncillo,Rv. 235318-01; Sez. 5, n. 41131 del 08/10/2003, Liscai, Rv. 227053-01).Con riguardo al caso concreto, l’ordinanza impugnata ha evidenziato come, già al momentodell’attivazione del mezzo captativo, risultasse acquisito un quadro fattuale non neutro, caratterizzato daireiterati avvicinamenti di due soggetti sconosciuti agli operai dell’impresa impegnata nei lavori, dall’insistenterichiesta di conferire personalmente con il titolare del cantiere e dall’espressa volontà di non affrontaretelefonicamente l’argomento.Il tribunale ha altresì osservato – senza indebitamente sovrapporre il giudizio prognostico ex ante conla verifica ex post – che gli sviluppi investigativi successivamente intervenuti avevano confermato lacorrettezza della valutazione originariamente compiuta.A fronte di tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive si limitano a una lettura atomistica deisingoli elementi valorizzati dal giudice del riesame, trascurando la loro valutazione unitaria e complessiva.Esse, in realtà, finiscono per sovrapporre impropriamente il requisito dei gravi indizi di reato richiestoper l’autorizzazione alle intercettazioni a quello, ben più rigoroso, dei gravi indizi di colpevolezza rilevante aifini dell’applicazione delle misure cautelari personali, postulando un livello di consistenza dimostrativa che lagiurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso essere necessario nella fase genetica del mezzo diricerca della prova.3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti contestano la ritenutasussistenza dell’aggravante del metodo mafioso di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Essi sostengono, in sostanza, che il tribunale avrebbe indebitamente sovrapposto l’elementocostitutivo della minaccia estorsiva al fatto aggravante del metodo mafioso, mancando di individuare datiulteriori idonei a esprimere la peculiare forza intimidatrice derivante dal richiamo a una consorteria criminaleoperante nel territorio; aggiungono che l’ordinanza avrebbe fatto generico riferimento all’esistenza di unaconsorteria mafiosa operante in Caulonia, senza dimostrarne l’attuale operatività né l’esistenza dicollegamenti tra gli indagati e l’organizzazione.La censura è destituita di fondamento.L’ordinanza impugnata non ha, infatti, desunto la sussistenza dell’aggravante dal solo contenutominaccioso della richiesta estorsiva, ma ha valorizzato il complessivo atteggiarsi della condotta,caratterizzata dal reiterato avvicinamento all’imprenditore, dal riferimento alla necessità di “bussare” prima diiniziare i lavori e dalla richiesta di un contributo destinato a determinate “famiglie” del luogo.Si tratta di elementi ritenuti idonei non soltanto a integrare la pressione intimidatoria propria dellaminaccia estorsiva, ma anche a evocare, agli occhi della persona offesa, la forza intimidatrice tipica delleconsorterie criminali operanti nel territorio.Le doglianze difensive, nel focalizzarsi esclusivamente sul dato della minaccia, non si confrontano contale complessiva ricostruzione del fatto e finiscono per isolare artificiosamente singoli segmenti dellacondotta, prescindendo dal contesto nel quale essa si è concretamente manifestata.Peraltro, ai fini della configurabilità dell’aggravante del metodo mafioso, non è necessario dimostrarené l’appartenenza dell’autore del reato a un’associazione mafiosa né l’esistenza di uno specifico sodaliziocriminale, essendo sufficiente che la condotta risulti concretamente evocativa della forza intimidatrice propriadelle organizzazioni mafiose (Sez. 2, n. 32564 del 12/04/2023, Bisogni, Rv. 285018-02; Sez. 2, n. 36431 del02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033-01).Inoltre, tale modalità intimidatoria può emergere anche in assenza di minacce esplicite, purché lacondotta sia idonea a richiamare, anche implicitamente, il potere criminale delle organizzazioni mafioseoperanti nel territorio (Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115-01; Sez. 2, n. 34786 del31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950-01).Quanto alla vicenda in esame, il tribunale ha evidenziato che, secondo quanto riferito dalla personaoffesa, gli interlocutori avevano prospettato la possibilità di rivolgersi a loro per la risoluzione di eventualiproblematiche connesse allo svolgimento dei lavori, presentandosi così quali referenti della criminalitàorganizzata operante nel territorio.I rilievi difensivi, insistendo sulla mancanza di prova dell’appartenenza degli indagati a un sodaliziomafioso, non valgono a incrinare tale percorso argomentativo e si risolvono nella prospettazione di unadiversa lettura del significato delle espressioni utilizzate nel corso dell’incontro.4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge evizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen., censurando l’ordinanza impugnatanella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e adeguata la misura della custodia cautelare incarcere.Nei procedimenti relativi ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. opera la doppiapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcereprevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., applicabile anche ai delitti tentati aggravati dal metodomafioso (Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021,Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01).Tale presunzione, ove non venga in rilievo una contestazione di intraneità all’associazione mafiosa mail mero ricorso a modalità comportamentali tipiche di essa, conserva carattere marcatamente relativo eimpone al giudice di valutare gli elementi astrattamente idonei a superarla, desunti dal tipo di reato, dalleconcrete modalità del fatto e dalla situazione personale dell’indagato (Sez. 5, n. 1525 del 06/12/2023, dep.2024, Gambardella, Rv. 285808-01).Con riferimento al caso concreto, il tribunale del riesame ha dato puntualmente conto delle ragioni perle quali ha ritenuto non superata la predetta presunzione, evidenziando che il pericolo attuale e concreto direiterazione criminosa era desumibile dalla spregiudicatezza della condotta, dalla significativa capacitàintimidatoria dimostrata nella vicenda in esame e dall’estrema prossimità temporale dei fatti; con specificoriguardo a [OSCURATO:PERSONA], è stato valorizzato anche il precedente per delitti in materia di stupefacenti.Lo stesso tribunale ha, inoltre, ravvisato il pericolo di inquinamento probatorio, osservando che parterilevante del compendio indiziario era costituita dalle dichiarazioni della persona offesa, esposta al rischio dipossibili pressioni o intimidazioni.Su tali basi è stata esclusa l’idoneità di misure meno afflittive, ritenute inadeguate a neutralizzare irischi cautelari ravvisati.Le censure difensive non scalfiscono tale articolato percorso motivazionale e si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione degli elementi considerati, non consentita in sede di legittimità.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni idonee ad escludere la colpa nellaproposizione del ricorso, anche al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 20/03/2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris