Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 806/2026
ECLI:EU:C:2026:724
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’8 settembre 2026 (
1
)
Cause C
‑
529/24 P, C
‑
536/24 P, C
‑
537/24 P e C
‑
585/24 P
Consiglio dell’Unione europea
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (C
‑
529/24 P),
e
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico
contro
[OSCURATO:PERSONA] (C
‑
536/24 P),
e
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico
contro
[OSCURATO:PERSONA] (C
‑
537/24 P)
e
Consiglio dell’Unione europea
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (C
‑
529/24 P),
« Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Decisione relativa al calcolo dei contributi ex ante per il periodo di contribuzione 2022 – Articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Giustificazione dell’attribuzione di competenza – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Limiti delle competenze di esecuzione – Articolo 69 del regolamento n. 806/2014 – Obbligo di raggiungere il livello-obiettivo – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 – Massimale del 12,5% del livello-obiettivo – Articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] – Limitazione degli effetti di un annullamento nel tempo »
Indice
I. Introduzione
II. Contesto normativo
A. Accordo intergovernativo
B. [OSCURATO:PERSONA]
C. Regolamento delegato (UE) 2015/63
D. Regolamento SRM
E. Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
III. Osservazioni preliminari
IV. Fatti
V. Decisione del SRB 2022
VI. Procedimenti dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
VII. Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
VIII. Sulle impugnazioni
A. Sul primo motivo di impugnazione
1. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione
2. Argomenti degli enti creditizi
3. Valutazione
B. Sul secondo motivo di impugnazione
1. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione
2. Argomenti degli enti creditizi
3. Valutazione
a) Sull’esame di condizioni cumulative
b) Sul rispetto da parte dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, del divieto di integrare o di modificare il contenuto del regolamento SRM
C. Sul terzo motivo di impugnazione
1. Argomenti del SRB e delle istituzioni dell’Unione
2. Argomenti degli enti creditizi
3. Valutazione
IX. Sul mantenimento degli effetti nel tempo
A. Argomenti delle parti
B. Valutazione
X. Sulle spese
XI. Conclusione
I.
Introduzione
1.
Le presenti conclusioni riguardano impugnazioni proposte dal Consiglio dell’Unione europea e dal [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico (SRB), dirette ad ottenere l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 29 maggio 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2022)
(T‑395/22, EU:T:2024:333), e del 3 luglio 2024,
[OSCURATO:PERSONA]/SRB (Contributi ex ante 2022)
(T‑406/22, EU:T:2024:439) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»).
2.
Con tali sentenze, il Tribunale ha annullato la decisione SRB/ES/2022/18 del SRB, dell’11 aprile 2022, relativa al calcolo dei contributi
ex ante
per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) (in prosieguo: la «decisione del SRB 2022»), nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG, e ha mantenuto gli effetti di tale decisione sino a che siano prese le misure necessarie che l’esecuzione di tali sentenze comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui le medesime sentenze sono divenute definitive.
3.
Le presenti cause invitano la Corte a stabilire, in primo luogo, se l’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio sia stata debitamente motivata, in secondo luogo, se il Consiglio non abbia ecceduto la competenza di esecuzione attribuitagli, in terzo luogo, se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nell’interpretazione da esso fatta di due disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 (
2
) che fissano l’importo dei contributi dovuti dagli enti creditizi autorizzati all’interno dell’Unione bancaria e, in quarto luogo, se il Tribunale poteva validamente sospendere nel tempo gli effetti delle sentenze impugnate.
II.
Contesto normativo
A.
Accordo intergovernativo
4.
L’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo intergovernativo (
3
) dispone, segnatamente, che se si decide di fare ricorso al SRF, durante il primo anno del periodo transitorio, si fa ricorso ai mezzi finanziari disponibili all’interno dei comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui è stabilito o autorizzato l’ente o il gruppo soggetto a risoluzione. Durante il secondo anno di tale periodo, si fa ricorso al 60% di tali mezzi, durante il terzo anno al 40% di tali mezzi e, durante gli anni successivi del periodo transitorio, la disponibilità dei mezzi finanziari nei comparti corrispondenti alle parti contraenti interessate diminuisce annualmente di 6 ⅔ punti percentuali.
B.
[OSCURATO:PERSONA]
5.
L’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE (in prosieguo: la «UE») (
4
), prevede che alla [OSCURATO:PERSONA] europea sia conferito il potere di adottare atti delegati per precisare il concetto della «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente», «tenuto conto di tutti gli elementi seguenti:
(…)
c) situazione finanziaria dell’ente;
(…)
g) importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione;
(…)».
C.
Regolamento delegato (UE) 2015/63
6.
L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/63 prevede quanto segue (
5
):
«1. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale dovuto da ciascun ente in funzione del profilo di rischio dell’ente, basandosi sulle informazioni da questo fornite a norma dell’articolo 14 e applicando la metodologia stabilita nella presente sezione.
2. L’autorità di risoluzione determina il contributo annuale di cui al paragrafo 1 in base al livello-obiettivo annuale del meccanismo di finanziamento della risoluzione, tenendo conto del livello-obiettivo che deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2024 a norma dell’articolo 102, paragrafo 1, della [[OSCURATO:PERSONA]] e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio di pertinenza».
D.
Regolamento SRM
7.
L’articolo 70 del regolamento SRM, intitolato «Contributi
ex ante
», prevede quanto segue:
«1. Il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua è calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti.
2. (…)
Ogni anno il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa su:
a) un contributo fisso proporzionale basato sull’importo delle passività dell’ente, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività totali, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti; e
b) un contributo ponderato in funzione del rischio sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della [[OSCURATO:PERSONA]], tenendo conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(…)
6. Si applicano gli atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 103, paragrafo 7, della [[OSCURATO:PERSONA]].
7. Il Consiglio, su proposta della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6, adotta atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1, 2 e 3, in particolare per quanto riguarda:
a) l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi;
b) le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato».
E.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
8.
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (
6
) dispone quanto segue:
«Per ogni periodo di contribuzione, il [SRB] calcola il contributo annuale a carico di ciascun ente basandosi sul livello-obiettivo annuale del Fondo, previa consultazione della [Banca centrale europea (BCE)] o delle autorità nazionali competenti e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione. Il livello-obiettivo annuale è stabilito in funzione del livello-obiettivo del Fondo previsto agli articoli 69, paragrafo 1 e 70 del regolamento [SRM] e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato [2015/63]».
9.
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, durante il periodo iniziale di cui all’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM e in deroga all’articolo 4 di detto regolamento, i contributi annuali degli enti sono calcolati adattando la metodologia come segue (in prosieguo: la «metodologia di calcolo adattata»):
«a) il primo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 60% del contributo annuale calcolato a norma dell’articolo 103 della direttiva [[OSCURATO:PERSONA]] e dell’articolo 4 del regolamento delegato [2015/63] e il 40% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento [SRM] e dell’articolo 4 del presente regolamento;
(…)
g) il settimo anno del periodo iniziale, tali enti versano il 6,67% del contributo annuale calcolato a norma dell’articolo 103 della [[OSCURATO:PERSONA]] e dell’articolo 4 del regolamento delegato [2015/63] e il 93,33% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento [SRM] e dell’articolo 4 del presente regolamento;
(…)».
III.
Osservazioni preliminari
10.
La crisi finanziaria del 2008 ha evidenziato all’interno dell’Unione una mancanza di strumenti adeguati per prevenire con efficacia l’insolvenza degli enti creditizi e delle imprese di investimento (in prosieguo: gli «enti») o, quantomeno, per ridurre al minimo le ripercussioni negative. Al fine di evitare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano costretti in futuro a procedere al salvataggio degli enti in crisi o in dissesto utilizzando il denaro dei contribuenti, il legislatore dell’Unione ha adottato diversi strumenti intesi ad assicurare, in sostanza, che il dissesto di un ente non comprometta la stabilità dei mercati finanziari nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri (
7
).
11.
Tra tali strumenti, la [OSCURATO:PERSONA] mira ad armonizzare le legislazioni e le normative di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al risanamento e alla risoluzione di enti autorizzati nel territorio dell’Unione. Essa impone, in particolare, a ciascuno Stato membro, di designare una o più autorità abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione di cui a tale direttiva, tra cui l’istituzione di un meccanismo nazionale di finanziamento avvalendosi di fondi controllati dalle autorità di risoluzione nazionali (
8
). A tal fine, al termine di un periodo di dieci anni, il quale va dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2024, i mezzi finanziari disponibili di tale meccanismo, ottenuti tramite contributi raccolti annualmente presso tutti gli enti autorizzati nel territorio di ciascuno Stato membro, dovevano essere pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti tali enti (
9
) [OSCURATO:PERSONA] membri era peraltro consentito fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare (
10
). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i contributi annuali di ciascuno di detti enti sono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette») in relazione alle passività aggregate (esclusi i fondi propri) meno i depositi protetti (in prosieguo: le «passività nette aggregate») di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro (
11
). Tali contributi annuali dovevano essere corretti in funzione del profilo di rischio di ciascun ente interessato, determinato tenendo conto di taluni indicatori di rischio precisi, secondo il metodo enunciato nel
regolamento delegato 2015/63
(
12
).
12.
Al fine di ottenere una più solida integrazione del quadro di risoluzione, il regolamento SRM, la cui proposta di testo (
13
) si ispirava ampiamente al sistema instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA], ha istituito norme e procedure uniformi per la risoluzione degli enti negli [OSCURATO:PERSONA] membri della zona euro e negli [OSCURATO:PERSONA] membri la cui moneta non è l’euro, ma che hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE (in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti») (
14
). A tal fine, tale regolamento ha creato un meccanismo di risoluzione unico, l’applicazione delle cui regole e procedure (
15
) è affidata al SRB, e prevede,
inter alia
, l’istituzione di un SRF al fine di assicurare l’efficace applicazione degli strumenti di risoluzione (
16
). A tal fine, al termine di un periodo di otto anni, che va dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2023 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari a disposizione del SRF dovevano essere pari ad almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (in prosieguo: il «livello-obiettivo») (
17
). Secondo detto regolamento, tali mezzi finanziari provengono da singoli contributi raccolti annualmente presso ciascun ente, i quali vengono calcolati in percentuale dell’ammontare delle sue passività nette in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (
18
). Il calcolo di tali contributi si basa peraltro su un contributo fisso e su un contributo ponderato in funzione del rischio di ciascun ente interessato, per il quale si rimanda agli indicatori di rischio enunciati nella [OSCURATO:PERSONA] (
19
) nonché al regolamento delegato 2015/63 quale strumento che precisa il concetto della «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio» (
20
). Il regolamento SRM prevede inoltre che, ogni anno, il SRB calcoli i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo (in prosieguo: il «massimale del 12,5%») (
21
).
13.
Dal momento che gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti sono vincolati al contempo al rispetto della [OSCURATO:PERSONA] e del regolamento SRM, quest’ultimo prevede che, qualora il SRB svolga compiti ed eserciti poteri che, a norma della [OSCURATO:PERSONA], devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, il SRB sia considerato l’autorità nazionale di risoluzione pertinente (
22
). Tuttavia, gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti che riscuotono contributi dagli enti situati nei rispettivi territori in conformità delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] e del suddetto regolamento restano competenti per il trasferimento di tali contributi al SRF. A tal riguardo, l’accordo intergovernativo istituisce l’obbligo di trasferire al SRF i contributi raccolti a livello nazionale fino alla data di applicazione del medesimo regolamento (
23
). Inoltre, allo scopo di rafforzare la capacità finanziaria del SRF fin dal suo avvio, le parti contraenti si sono impegnate a trasferire integralmente al SRF i contributi che hanno raccolto a norma della [OSCURATO:PERSONA] (
24
). Tale accordo prevede inoltre l’assegnazione, per un periodo transitorio (
25
), dei contributi riscossi a livello nazionale a comparti distinti corrispondenti ai vari [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti nonché la progressiva messa in comune dell’utilizzazione di tali comparti, di modo che questi cesseranno di esistere alla fine del periodo transitorio (
26
).
14.
Infine, fondandosi sull’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione 2015/81. Esso ha istituito ivi una metodologia di calcolo adattata dei singoli contributi, al fine di allineare il calcolo dei singoli contributi all’andamento della messa in comune dei mezzi finanziari in caso di ricorso al SRF durante il periodo iniziale. A tal fine, il calcolo dei contributi da assegnare alla parte messa in comune dei comparti nazionali all’interno del SRF è basata sui criteri definiti nel regolamento SRM, mentre il calcolo dei contributi da assegnare alla parte dei comparti non messa in comune è basata sui criteri definiti nella [OSCURATO:PERSONA] (
27
).
IV.
Fatti
15.
I fatti sono illustrati ai punti da 2 a 4 delle sentenze impugnate. Essi possono essere riassunti nel modo seguente.
16.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono enti creditizi con sede in Austria. Con la decisione del SRB 2022, quest’ultimo ha fissato, alla luce dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, i contributi
ex ante
al SRF (in prosieguo: i «contributi
ex ante
») per il 2022 (in prosieguo: il «periodo di contribuzione 2022») degli enti rientranti nel combinato disposto dell’articolo 2 e dell’articolo 67, paragrafo 4, di tale regolamento, tra cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
17.
Con avviso di riscossione del 22 aprile 2022, la Finanzmarktaufsichtsbehörde ([OSCURATO:PERSONA] di vigilanza dei mercati finanziari, Austria), nella sua qualità di autorità nazionale di risoluzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, punto 3, di detto regolamento, ha ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] di versare il loro contributo
ex ante
per il periodo di contribuzione 2022, come fissato dal SRB.
V.
Decisione del SRB 2022
18.
Nella sua decisione, il SRB ha descritto la procedura seguita per determinare i contributi
ex ante
per il periodo di contribuzione 2022. Dopo aver rilevato la tendenza alla crescita costante dei depositi protetti durante il periodo iniziale, la quale è stata amplificata da una serie di eventi puntuali significativi a partire dal 2019, segnatamente la pandemia dovuta al COVID-19 e la guerra tra l’Ucraina e la Russia, il SRB ha stabilito che il livello‑obiettivo del SRF alla fine del periodo iniziale sarebbe dovuto essere pari a EUR 79,98 miliardi (
28
). Alla luce delle risorse finanziarie disponibili, pari a circa EUR 52 miliardi, e al fine di raggiungere almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti nel corso degli anni restanti prima della scadenza del periodo iniziale, esso ne ha desunto di dover raccogliere EUR 28 miliardi nei cicli 2022 e 2023 (
29
).
19.
Poiché il ciclo 2022 era il penultimo del periodo iniziale, il SRB ha ritenuto che lo stesso disponesse di un potere discrezionale limitato per colmare nel tempo tale divario previsto di EUR 28 miliardi tra le risorse finanziarie attualmente disponibili nel SRF e il livello-obiettivo di circa EUR 80 miliardi previsto per la fine del periodo iniziale. Di conseguenza, esso ha fissato l’importo del totale dei contributi al SRF per il periodo di contribuzione 2022 a circa EUR 14 miliardi (
30
).
20.
Il SRB ha poi illustrato la metodologia seguita per il calcolo dei contributi
ex ante
per il periodo di contribuzione 2022. Esso ha precisato,
inter alia
, che, per tale settimo anno del periodo iniziale, il 6,67% dei contributi
ex ante
è stato calcolato sulla «base nazionale», vale a dire sulla base dei dati comunicati da enti autorizzati sul territorio dello Stato membro partecipante interessato (in prosieguo: la «base nazionale»), conformemente all’articolo 103 della [OSCURATO:PERSONA] e all’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63. Esso ha aggiunto che il resto dei contributi
ex ante
(ossia il 93,33%) è stato calcolato sulla «base dell’Unione bancaria», vale a dire sulla base dei dati comunicati da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (in prosieguo: la «base dell’unione»), conformemente agli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e all’articolo del regolamento di esecuzione 2015/81 (
31
).
VI.
Procedimenti dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
21.
Con i loro atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 27 giugno 2022 e il 1º luglio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento da parte del Tribunale, sulla base dell’articolo 263, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], della decisione del SRB 2022 nella parte in cui le riguardano. A sostegno dei loro ricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto otto motivi.
22.
Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha accolto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (
32
).
23.
A tal fine, in primo luogo, esso ha accolto l’eccezione di illegittimità sollevata ai sensi dell’articolo 277 [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato l’inapplicabilità dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, sulla base del rilievo che tale disposizione attribuisce, in violazione dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], competenze di esecuzione al Consiglio senza che tale attribuzione sia debitamente motivata (
33
).
24.
In secondo luogo, il Tribunale ha accolto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, ritenendo che, adottando tale disposizione, il Consiglio abbia ecceduto le competenze di esecuzione conferitegli in forza dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, modificando la metodologia di calcolo dei contributi
ex ante
istituita da tale regolamento (
34
).
25.
In terzo luogo, il Tribunale ha ritenuto che la decisione del SRB 2022 violasse l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, sulla base del rilievo che l’importo dei contributi
ex ante
per il periodo di contribuzione 2022 superava il 12,5% del livello-obiettivo finale stimato per tale anno a circa EUR 80 miliardi (
35
).
26.
In quarto luogo, in considerazione del fatto che uno dei motivi di annullamento della decisione del SRB 2022 riguardava l’illegittimità dell’articolo 70, paragrafo 7, di detto regolamento, e del regolamento di esecuzione 2015/81, il Tribunale ha accolto la domanda del SRB di mantenere gli effetti di tale decisione, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], fino a che fossero prese le misure necessarie che l’esecuzione delle sentenze impugnate comportava, e ciò entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi a decorrere dal giorno in cui tali sentenze divenivano definitive (
36
).
VII.
Procedimenti dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
27.
Con le loro impugnazioni proposte dinanzi alla Corte, il Consiglio e il SRB, sostenuti nelle loro conclusioni dal [OSCURATO:PERSONA] europeo, interveniente in primo grado, e dalla [OSCURATO:PERSONA], interveniente in sede di impugnazione, chiedono che la Corte voglia:
– annullare le sentenze impugnate;
– respingere il ricorso o, in subordine, rinviare le cause dinanzi al Tribunale;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] alle spese;
– in ulteriore subordine, mantenere gli effetti della decisione del SRB 2022 per un periodo di 30 mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze della Corte diverranno definitive.
28.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta nelle sue conclusioni dall’[OSCURATO:PERSONA], interveniente in sede di impugnazione, e la [OSCURATO:PERSONA], chiedono il rigetto delle impugnazioni e la condanna dei ricorrenti alle spese.
29.
Con ordinanze del presidente della Corte del 30 giugno 2025, il Bundesverband deutscher Banken eV e la Fédération bancaire française sono stati ammessi ad intervenire in udienza a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
30.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all’udienza comune alle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P del 17 marzo 2026.
VIII.
Sulle impugnazioni
31.
A sostegno delle loro impugnazioni, i ricorrenti deducono, in sostanza, tre motivi, vertenti sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in errori di diritto ritenendo, in primo luogo, che il regolamento SRM non contenesse alcuna giustificazione dell’attribuzione di competenze di esecuzione al Consiglio da parte dell’articolo 70, paragrafo 7, di tale regolamento, e, in secondo luogo, che il Consiglio, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, avesse ecceduto tali competenze così attribuite. In terzo luogo, il Tribunale, dichiarando che il massimale del 12,5% doveva essere rispettato in qualsiasi circostanza, a scapito del livello-obiettivo da raggiungere al termine del periodo iniziale, avrebbe proceduto ad un’interpretazione erronea e ad una violazione dell’articolo 69, paragrafo 1, e dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.
A.
Sul primo motivo di impugnazione
1.
Argomenti del SRB e delle istituzioni dell
’
Unione
32.
I ricorrenti sostengono che, ai punti da 32 a 43 delle sentenze impugnate, il Tribunale è incorso in errori di diritto ritenendo che l’attribuzione di competenze di esecuzione al Consiglio da parte dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM (in prosieguo: la «competenza di esecuzione di cui trattasi») non fosse stata debitamente motivata, in conformità all’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
33.
A tal riguardo, essi fanno valere che il legislatore dell’Unione ha rispettato la giurisprudenza della Corte, ai sensi della quale il requisito che richiede di esporre, in modo circostanziato, le ragioni per le quali l’adozione di misure di esecuzione di un atto giuridicamente vincolante dell’Unione è affidata al Consiglio, deve essere valutato in funzione della natura e del contenuto dell’atto di base da adottare o da modificare, nonché del contesto in cui tale atto è stato adottato, e che una motivazione generale e succinta può essere sufficiente (
37
).
34.
È vero che il considerando 114 del regolamento SRM non menzionerebbe esplicitamente i motivi per i quali la competenza di esecuzione di cui trattasi sia stata attribuita al Consiglio, e non alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, esso illustrerebbe le
ragioni materiali dell’attribuzione di competenze di esecuzione
al Consiglio, secondo le quali il legislatore dell’Unione ha reputato «necessario» adottare misure di esecuzione per precisare l’applicazione delle metodologie di calcolo dei singoli contributi al SRF unitamente alle modalità tecniche per il calcolo del contributo fisso e del contributo ponderato in funzione del rischio. Esso avrebbe parimenti indicato che il Consiglio «dovrebbe» vedersi attribuire competenze di esecuzione, al fine, in particolare, di «tener conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni fra i vari assetti del settore bancario vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri», il che sarebbe confermato dall’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento.
35.
Tale giustificazione contenuta nel considerando 114 di detto regolamento sarebbe inoltre chiarita dal contesto storico in cui il medesimo regolamento è stato adottato. In tal senso, il regolamento SRM sarebbe inteso a rafforzare l’integrazione del quadro di risoluzione nell’Unione bancaria, il che implicherebbe un rischio di distorsioni tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti e non partecipanti. La competenza di esecuzione di cui trattasi rientrerebbe pertanto in un settore sensibile per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a causa dell’incidenza diretta e immediata esplicata dalla metodologia di calcolo dei singoli contributi sull’importo dei contributi riscossi in ciascuno Stato membro partecipante, delle possibili distorsioni alla struttura dei settori bancari che le misure di esecuzione possono causare, e dell’impatto potenzialmente significativo di tali misure sulla sovranità di bilancio degli [OSCURATO:PERSONA] membri nonché sulla stabilità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione nel suo insieme. L’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio sarebbe dunque parimenti giustificata alla luce del
ruolo del Consiglio
all’interno dell’Unione in generale e del meccanismo di risoluzione unico in particolare, composto dai rappresentanti di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali dispongono di competenze specifiche in relazione al loro settore bancario nazionale.
36.
Occorrerebbe tenere conto, inoltre, del più ampio contesto sistemico in cui si inseriscono l’articolo 70, paragrafo 7, e il considerando 114 del regolamento SRM. I considerando 12, 19 e 20 di tale regolamento illustrerebbero in tal senso parimenti le considerazioni sottese al finanziamento del SRF e al calcolo dei contributi, nonché la sensibilità particolare di tali aspetti per tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la necessità di non interferire con la sovranità di bilancio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il considerando 24 di questo stesso regolamento illustrerebbe le competenze di esecuzione del Consiglio in relazione all’adozione di decisioni in grado di avere un significativo impatto sulla stabilità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione. L’articolo 70, paragrafo 6, del regolamento SRM, mediante il suo rinvio all’articolo 103, paragrafo 7, lettera g), della [OSCURATO:PERSONA], esprimerebbe l’importanza dei contributi
ex ante
per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione, e l’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), di tale regolamento, sottolineerebbe espressamente l’importanza di evitare le distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la necessità di tenere conto del principio di proporzionalità al momento dell’adozione di atti di esecuzione che disciplinano l’applicazione della metodologia di calcolo.
37.
Infine, i riferimenti all’accordo intergovernativo, figuranti segnatamente ai considerando 19 e 20 di detto regolamento, nonché all’articolo 1, terzo comma, agli articoli 67 e 77 dello stesso regolamento, dimostrerebbero lo stretto legame tra questi due strumenti e la necessità di assicurare la coerenza tra la metodologia di calcolo dei singoli contributi, i quali verranno riscossi in ciascuno Stato membro partecipante, e la progressiva messa in comune dei contributi degli [OSCURATO:PERSONA] membri al SRF prevista da tale accordo, il che risulterebbe inoltre espressamente dai considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81. Detto accordo sarebbe dunque parte integrante del contesto normativo che disciplina il finanziamento e l’utilizzazione del SRF. Esso confermerebbe l’incidenza potenzialmente significativa che le misure di esecuzione possono avere sugli [OSCURATO:PERSONA] membri e sul loro bilancio, per le quali il Consiglio si è visto attribuire la competenza di esecuzione di cui trattasi.
38.
I ricorrenti concludono che il Tribunale ha erroneamente ritenuto, ai punti 38 delle sentenze impugnate, che non esistesse «alcun elemento di motivazione» da cui risultasse che l’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione di cui trattasi fosse giustificata da un ruolo specifico, e indicato, ai punti 39 e 40 di tali sentenze, che il medesimo accordo non costituiva un elemento contestuale pertinente a tal riguardo.
39.
[OSCURATO:PERSONA] solleva, in sostanza, taluni degli stessi argomenti dei ricorrenti per ritenere che la giustificazione dell’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio risulti in maniera sufficientemente comprensibile dalle disposizioni pertinenti del regolamento SRM e dal suo contesto normativo, e la [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale non abbia tenuto debitamente conto dell’integralità del corpus delle norme applicabili al fine di valutare la motivazione contestuale di tale attribuzione di competenza.
2.
Argomenti degli enti creditizi
40.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sostenute in udienza dal Bundesverband deutscher Banken, ritengono che l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio disattenda i requisiti risultanti dall’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], in combinato disposto con l’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]. Poco importerebbe sapere se era «necessario» o «opportuno» delegare poteri di esecuzione al Consiglio.
41.
A tal riguardo, essi fanno valere, in sostanza, che pur se i considerando del regolamento SRM richiamati dai ricorrenti menzionano la necessità di evitare distorsioni fra i vari assetti del settore bancario vigenti nei diversi [OSCURATO:PERSONA] membri e di preservare la stabilità finanziaria, essi si limiterebbero ad illustrare le ragioni per le quali doveva essere adottato un regolamento di esecuzione avente ad oggetto la metodologia di calcolo dei contributi, e non evocherebbero il ruolo del Consiglio in relazione a tale calcolo. Per quanto riguarda l’accordo intergovernativo, esso non potrebbe essere invocato per giustificare l’attribuzione di competenze di esecuzione al Consiglio, dal momento che tale accordo non avrebbe ad oggetto il calcolo dei contributi da parte del SRB a partire dal 2016, bensì il trasferimento dei contributi raccolti in precedenza a livello nazionale. L’obbligo di giustificare l’attribuzione di siffatte competenze incomberebbe peraltro all’autore dell’atto di base da attuare.
42.
In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], sostenute dal Bundesverband deutscher Banken, hanno aggiunto che neppure la genesi del regolamento SRM consente di avvalorare la tesi secondo cui l’attribuzione della competenza di esecuzione di cui trattasi al Consiglio era debitamente motivata, poiché dalla decisione di sostituire la competenza delegata inizialmente attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] con una competenza di esecuzione a favore del Consiglio non risulta alcuna giustificazione chiara e uniforme.
3.
Valutazione
43.
Per quanto riguarda la concessione di un potere di esecuzione, ricordo che l’articolo 291, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Tuttavia, come previsto dal paragrafo 2 di tale articolo, allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA] o, in casi specifici debitamente motivati nonché nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC), al Consiglio.
44.
Prima dell’adozione dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 145 CEE, divenuto l’articolo 202 CE, come modificato dall’Atto unico europeo, prevedeva che il Consiglio potesse «riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione» (
38
). Benché il testo di queste due ultime disposizioni non precisasse esplicitamente l’obbligo del Consiglio di motivare una siffatta riserva di competenza, fin dal 1989, la Corte ha dichiarato che la riserva di competenze esecutive da parte del Consiglio poteva intervenire solo in maniera eccezionale, se quest’ultimo forniva una motivazione circostanziata (
39
).
45.
In tal senso, la Corte ha indicato che l’articolo 145, terzo trattino, CEE, che corrisponde all’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], doveva essere interpretato nel senso che il Consiglio, allorché opera in veste di legislatore, doveva motivare la decisione con cui si riservava l’esercizio di competenze di esecuzione in modo circostanziato (
40
).
46.
L’articolo 202, terzo trattino, CE, il quale è subentrato all’articolo 145, terzo trattino, CEE, è stato parimenti interpretato dalla Corte nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(
41
) e del 6 maggio 2008,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(
42
), con le quali quest’ultima ha precisato che il Consiglio, in quanto autore dell’atto di base, era tenuto a
giustificare debitamente, in funzione della natura e del contenuto dell’atto di base
da adottare o da modificare (
43
), un’
eccezione alla regola
secondo la quale, nel sistema del Trattato, qualora occorra adottare, a livello comunitario, misure di esecuzione di un atto di base, spetta normalmente alla [OSCURATO:PERSONA] esercitare tale competenza. Tale requisito ha tratto origine dall’articolo 253 CE, divenuto l’articolo 296, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede un obbligo generale di motivazione per tutti gli atti adottati dalle istituzioni (
44
).
47.
A differenza dell’articolo 145, terzo trattino, CE e dell’articolo 202, terzo trattino, CE, l’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], impone espressamente agli autori di un atto di base che scelgono di conferire un potere di esecuzione al Consiglio, salvo che nei casi relativi alla PESC, di motivare debitamente tale scelta (
45
). Alla luce della presenza esplicita di tale obbligo di motivazione nel testo attuale del Trattato, la Corte ha confermato la sua giurisprudenza a tal riguardo (
46
).
48.
Nella specie, spetta alla Corte verificare se il Tribunale sia incorso in errori di diritto allorché ha ritenuto, in sostanza, che dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, in combinato disposto con i diversi elementi contestuali fatti valere dai ricorrenti, non risulti che l’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione di cui trattasi sia stata debitamente motivata, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
49.
Come illustrato ai paragrafi da 32 a 39 delle presenti conclusioni, i ricorrenti, sostenuti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], richiamano esplicitamente il considerando 114 del regolamento SRM, il quale esporrebbe le ragioni materiali dell’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio; il contesto storico in cui detto regolamento sarebbe stato adottato, relativo all’integrazione del quadro di risoluzione nell’Unione bancaria e al rischio di distorsioni fra i vari assetti del settore bancario, e al ruolo del Consiglio, composto da rappresentanti di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, il quale dispone di una competenza specifica in relazione al loro settore bancario nazionale, in tale ambito sensibile che interessa la stabilità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione. Siffatti elementi contestuali emergerebbero in sostanza dai considerando 12, 19, 20 e 24 del medesimo regolamento, dall’articolo 70, paragrafo 6, di tale regolamento, tramite il suo rinvio all’articolo 103, paragrafo 7, lettera g), della [OSCURATO:PERSONA], e dall’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento stesso. I ricorrenti fanno valere inoltre i considerando 19 e 20 di detto regolamento, l’articolo 1, terzo comma, gli articoli 67 e 77 del medesimo regolamento, nonché i considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81 al fine di dimostrare il nesso tra il regolamento SRM e l’accordo intergovernativo.
50.
Devo ammettere di non essere indifferente alle spiegazioni così presentate dai ricorrenti nelle loro memorie dinanzi alla Corte, nonché in udienza, intese a giustificare l’intervento del Consiglio a causa del nesso esistente tra la composizione del Consiglio e la competenza dei suoi membri, e il ruolo di tale istituzione alla luce,
inter alia
, dell’impatto che il calcolo dei contributi può avere sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica degli enti all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti.
51.
Tuttavia, non posso abbandonare la convinzione che simili spiegazioni non emergono chiaramente né dai considerando del regolamento SRM, né dagli articoli di tale regolamento, né dalle altre disposizioni richiamate dai ricorrenti.
52.
Infatti, anzitutto, è giocoforza constatare che i motivi per i quali la competenza di esecuzione di cui trattasi è stata attribuita al Consiglio non risultano esplicitamente dal testo dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, o da un’altra disposizione del medesimo regolamento (
47
).
53.
Inoltre, come indicato correttamente dal Tribunale ai punti 32 delle sentenze impugnate, al considerando 114 del regolamento SRM sono menzionati la finalità e il contenuto degli atti di esecuzione da adottare nonché la decisione di investire il Consiglio della competenza ad adottarli, senza che vengano ivi illustrate le ragioni per le quali tale competenza di esecuzione dovrebbe essere attribuita al Consiglio. È vero che tale considerando 114 indica che il legislatore dell’Unione ha reputato necessario adottare atti di esecuzione «che precisino l’applicazione delle metodologie di calcolo dei singoli contributi al [SRF] unitamente alle modalità tecniche per il calcolo del contributo fisso e del contributo ponderato in funzione del rischio». Esso aggiunge che tale metodologia «dovrebbe assicurare» che si tenga conto di taluni elementi nella formula di calcolo dei singoli contributi e «del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni fra i vari assetti del settore bancario vigenti negli [OSCURATO:PERSONA] membri». Esso non espone affatto, per contro, i motivi per i quali il Consiglio si vedrebbe attribuire tale competenza di esecuzione.
54.
Lo stesso vale per le altre disposizioni del regolamento SRM fatte valere dai ricorrenti.
55.
Il considerando 12 di detto regolamento menziona l’importanza essenziale dell’istituzione di un meccanismo di risoluzione unico a causa dell’estrema interconnessione dei sistemi bancari nel mercato interno, nonché la protezione che tale meccanismo apporterà alla stabilità delle banche degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
56.
Il considerando 19 del medesimo regolamento invoca la necessità di attenuare il legame esistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] e il settore bancario e di evitare che prassi nazionali falsino la concorrenza nel mercato interno. A tal fine, sarebbe opportuno che il SRF, in quanto elemento essenziale al buon funzionamento del meccanismo di risoluzione unico, sia finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale, e che le sue risorse siano messe in comune in seno all’Unione, in conformità all’accordo intergovernativo. Esso aggiunge che, per allentare ulteriormente il legame tra la posizione di bilancio percepita di un dato Stato membro e i costi di finanziamento delle banche e delle imprese che vi operano, è opportuno che le decisioni adottate nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico non interferiscano con la sovranità o le competenze di bilancio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
57.
Il considerando 20 del regolamento SRM precisa che tale regolamento, assieme alla [OSCURATO:PERSONA], stabilisce le modalità di ricorso al SRF e i criteri generali per fissare e calcolare i contributi
ex ante
ed
ex post
. Esso menziona inoltre la regola istituita dall’accordo intergovernativo ai sensi della quale, nel corso di un periodo transitorio, i contributi raccolti a livello nazionale secondo le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] e di detto regolamento saranno assegnati a comparti nazionali distinti, fermo restando che questi ultimi saranno progressivamente unificati.
58.
Per quanto riguarda il considerando 24 del medesimo regolamento, esso menziona il notevole impatto delle decisioni di risoluzione sulla stabilità finanziaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri e dell’Unione nonché sulla sovranità di bilancio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esso prevede inoltre che il Consiglio, in quanto istituzione che può esercitare poteri di esecuzione, eserciterà un controllo efficace sulla valutazione fatta dal SRB, in occasione dell’adozione di decisioni di risoluzione, della sussistenza di un interesse pubblico e valuterà eventuali modifiche non irrilevanti dell’ammontare delle risorse del SRF da utilizzare per un dato intervento di risoluzione (
48
).
59.
Tali considerando non menzionano affatto, per contro, una qualsivoglia giustificazione della competenza di esecuzione del Consiglio relativa alla determinazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi.
60.
Inoltre, è vero che l’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento SRM, sottolinea espressamente l’importanza di evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri e la necessità di tenere conto del principio di proporzionalità, e l’articolo 70, paragrafo 6, di tale regolamento, il quale rimanda all’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], può essere inteso nel senso che illustra,
inter alia
, l’importanza dei contributi
ex ante
per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione. Tali disposizioni non contengono, tuttavia, una motivazione concernente le ragioni per le quali spetterebbe al Consiglio precisare il calcolo dei contributi nell’ambito di una competenza di esecuzione.
61.
Inoltre, i riferimenti all’accordo intergovernativo, figuranti ai considerando 19 e 20 del regolamento SRM, nonché all’articolo 1, terzo comma, agli articoli 67 e 77 dello stesso regolamento, vertono esclusivamente sul trasferimento dei fondi raccolti a livello nazionale, sulla divisione del SRF in comparti nazionali e sulla progressiva unificazione dei fondi raccolti a livello nazionale assegnati a tali comparti. Quand’anche si ritenesse che tale accordo sia parte integrante del contesto normativo che disciplina il finanziamento e l’utilizzazione del SRF, e che esso confermi l’incidenza potenzialmente significativa che le misure di esecuzione possono avere sugli [OSCURATO:PERSONA] membri e sul loro bilancio, esso non menziona le ragioni per le quali il Consiglio dovrebbe vedersi attribuire la competenza di esecuzione di cui trattasi.
62.
Risulta dalle considerazioni che precedono che le disposizioni alle quali i ricorrenti rinviano illustrano effettivamente l’importanza dei contributi
ex ante
per la stabilità del sistema finanziario, l’incidenza potenzialmente significativa che le misure di esecuzione possono avere sugli [OSCURATO:PERSONA] membri e sul loro bilancio nonché sulla stabilità finanziaria dell’Unione, la sovranità di bilancio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, l’importanza di evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri o, ancora, la necessità di tenere conto del principio di proporzionalità in sede di adozione di atti di esecuzione che disciplinano l’applicazione della metodologia di calcolo. Tuttavia, esse non possono, a mio avviso, sostituire o porre rimedio all’assenza di motivi che illustrino la necessità di attribuire al Consiglio una competenza di esecuzione vertente specificamente sull’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi e sulle modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati negli atti delegati, come sancito dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM.
63.
Neppure il carattere sensibile di tali questioni costituisce una ragione sufficiente per conferire poteri di esecuzione al Consiglio in materia, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] può parimenti essere autorizzata ad adottare misure di esecuzione in «settori particolarmente sensibili» (
49
).
64.
Infine, pur se i considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81 illustrano il contesto finanziario particolare in cui i contributi vengono calcolati e la necessità di istituire una metodologia di calcolo adattata del calcolo dei contributi
ex ante
che ne tenga conto, ritengo, al pari del Tribunale ai punti 39 delle sentenze impugnate, che l’obbligo di motivare l’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio incomba all’autore dell’atto legislativo di base. Il Consiglio non può pertanto motivare a posteriori l’attribuzione di una siffatta competenza nell’atto di esecuzione.
65.
La giurisprudenza della Corte richiamata dai ricorrenti non è idonea, a mio avviso, a dare luogo ad una conclusione diversa.
66.
Infatti, se nelle cause sfociate nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e
[OSCURATO:PERSONA]
, la Corte ha tenuto conto del contesto in cui l’atto di base, il quale conferisce una competenza di esecuzione al Consiglio, è stato adottato, essa si è sistematicamente fondata su una motivazione esistente espressamente nel testo, vuoi nell’atto di base stesso, quand’anche in maniera generica e succinta, vuoi in altri regolamenti, che essa ha considerato facenti parte di un insieme coerente. Infatti, la lettura dei considerando e delle disposizioni di cui trattasi nelle sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
e
[OSCURATO:PERSONA]
ha consentito di constatare la presenza di una motivazione esplicita, benché talvolta breve, idonea a far emergere in maniera chiara la giustificazione della riserva di esecuzione effettuata a favore del Consiglio (
50
). Quanto alla sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
, nella misura in cui il regolamento in questione attribuiva al Consiglio la stessa competenza di esecuzione già attribuitagli nei regolamenti precedenti, con i quali sussisteva una continuità materiale, la motivazione con cui i regolamenti anteriori erano stati
espressamente
giustificati poteva giustificare in maniera implicita ma sufficiente il regolamento in questione (
51
).
67.
A mio avviso, la situazione è diversa nel caso di specie. Come indicato al paragrafo 62 delle presenti conclusioni, le disposizioni a cui i ricorrenti rimandano sono intese a tratteggiare il contesto generale in cui il regolamento SRM è stato adottato nonché il settore sensibile in cui la creazione del SRF si inserisce, ma non a giustificare l’attribuzione di una competenza di esecuzione, come figura all’articolo 70, paragrafo 7, di tale regolamento, la quale presenta un carattere specifico per il Consiglio. Il considerando 114 di detto regolamento si limita a richiedere che il Consiglio «dovrebbe» avere il potere di precisare la metodologia di calcolo dei contributi
ex ante
, senza tuttavia fornire una corrispondente motivazione. Il contesto in cui il medesimo regolamento si inserisce non è sufficiente ad ovviare all’assenza totale di motivazione. Le spiegazioni fornite dai ricorrenti nelle loro memorie e presentate in udienza, per quanto dettagliate e contestualizzate esse siano, difettano nel testo del regolamento SRM, e tale assenza totale di motivazione non è compensata, nella specie, dall’esistenza di una giustificazione in altri regolamenti, atti o accordi.
68.
Orbene, anche se taluni hanno potuto argomentare che la Corte ha dato prova, finora, di una certa indulgenza nell’applicazione dell’obbligo di motivare debitamente un’attribuzione di competenza, non esigendo un’esposizione dettagliata dei motivi (
52
), non sono convinto che essa abbia inteso permettere una forma di automatismo, in forza del quale la mera menzione della necessità di attribuire una competenza di esecuzione al Consiglio o l’indicazione che si «dovrebbe» procedere in tal modo è sufficiente al riguardo. Il diritto dell’Unione prevede un obbligo di motivazione circostanziata, ai sensi del quale l’autore dell’atto di base deve prevedere una motivazione nell’atto che riserva competenze esecutive al Consiglio (
53
).
69.
Si pone la questione se occorra ritenere una siffatta posizione eccessivamente formalista, a maggior ragione nel caso di specie, nella misura in cui le istituzioni dell’Unione concordano sul ruolo del Consiglio nel settore interessato (
54
). Non ne sono certo.
70.
Infatti, da un lato, una siffatta posizione mi sembra necessaria al fine di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano le attribuzioni di competenze sul piano istituzionale. A tal riguardo, condivido le osservazioni dell’avvocato generale Léger nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, secondo le quali ogni riserva di competenze da parte del Consiglio che non soddisfacesse l’imperativo di motivazione circostanziata metterebbe in discussione l’equilibrio istituzionale nell’ambito dell’attribuzione e dell’esercizio delle competenze esecutive, così come risulta dal Trattato. La Corte deve, attraverso il suo controllo, assicurarsi che il principio di attribuzione delle competenze esecutive alla [OSCURATO:PERSONA] non sia svuotato del suo contenuto e della sua finalità (
55
).
71.
Dall’altro lato, anche ritenendo che il contesto regolamentare con cui il regolamento di esecuzione 2015/81 fa parte e di cui occorrerebbe preservare l’integrità, non si può escludere che la posizione opposta, la quale sarebbe fondata su un’interpretazione particolarmente flessibile del requisito di una motivazione circostanziata di un’attribuzione di competenze di esecuzione al Consiglio, produca effetti che andrebbero al di là delle circostanze del caso di specie, e venga parimenti applicata in un caso in cui un’istituzione dell’Unione faccia valere un’assenza di giustificazione in relazione all’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio e una violazione delle prerogative istituzionali della [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].
72.
Aggiungo che non è sufficiente che tutte le istituzioni dell’Unione che hanno partecipato al processo legislativo del regolamento SRM siano state al corrente, in un modo o in un altro, dei motivi dell’attribuzione delle competenze di esecuzione in questione per poter concludere che essa sia motivata. In ogni caso, contrariamente a quanto ha lasciato intendere il Consiglio in udienza, dal processo legislativo non emerge che sia stato previsto sin dall’inizio di conferire al Consiglio la competenza a precisare la metodologia di calcolo dei singoli contributi. Infatti, l’articolo 66, paragrafo 3, lettera a), della proposta di regolamento SRM, promanante dalla [OSCURATO:PERSONA], prevedeva che i contributi
ex ante
dovuti per alimentare il SRF fossero calcolati secondo un metodo elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] in atti delegati.
73.
Pertanto, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errori di diritto allorché ha dichiarato, in sostanza, ai punti 38, 42 e 43 delle sentenze impugnate, che l’attribuzione al Consiglio della competenza di esecuzione di cui trattasi non era debitamente motivata, ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].
74.
Risulta dalle considerazioni che precedono che, a mio avviso, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
75.
Nell’eventualità che la Corte non accogliesse tale suggerimento, e nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, occorre esaminare adesso gli argomenti dei ricorrenti relativi ad errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso dichiarando che il Consiglio ha ecceduto i limiti della competenza di esecuzione di cui trattasi.
B.
Sul secondo motivo di impugnazione
1.
Argomenti del SRB e delle istituzioni dell
’
Unione
76.
I ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Tribunale sia incorso in diversi errori di diritto dichiarando che il Consiglio, adottando l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, ha ecceduto i limiti delle competenze di esecuzione conferitegli dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM.
77.
In primo luogo, il Consiglio fa valere che la Corte, nelle sentenze del 15 ottobre 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(
56
) e
[OSCURATO:PERSONA]
, enuncia tre condizioni che delimitano l’esame dei limiti delle competenze di esecuzione risultanti dall’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], ossia che le misure di esecuzione adottate rispettino gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo di base, che siano necessarie o utili per agevolare l’attuazione uniforme di tale atto, e che non modifichino né integrino in alcun modo detto atto. La questione di stabilire se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, si limiti a precisare il contenuto normativo del regolamento SRM richiederebbe pertanto di procedere ad un esame strutturato di queste tre condizioni cumulative, ed erroneamente il Tribunale avrebbe limitato il suo esame, ai punti da 52 a 54 delle sentenze impugnate, alla terza delle suddette condizioni.
78.
In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale ha erroneamente considerato, ai punti da 63 a 67, 71, 72 e 85 di tali sentenze, che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, «integra» i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 70 del regolamento SRM, al quale rinvia il paragrafo 7 di tale disposizione, come dimostrato dall’esame di tutte le tre succitate condizioni. Interpretata nel suo contesto, l’attribuzione delle competenze di esecuzione al Consiglio non solo
consentirebbe
l’adozione della metodologia di calcolo adattata prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, ma addirittura la esigerebbe per attuare il regolamento SRM in modo uniforme, senza tuttavia integrarlo né modificarlo, contrariamente a quanto avrebbe indicato il Tribunale ai punti 78 e 79 di dette sentenze.
79.
A tal riguardo, i ricorrenti fanno valere, da un lato, la necessità, figurante espressamente all’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento SRM, di fondare il contributo in funzione del rischio sui criteri stabiliti all’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], inclusi, in particolare, quelli illustrati ai punti c) e g) di tale disposizione, ossia la «situazione finanziaria dell’ente» e l’importanza di ciascun ente «per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione», nonché di tenere conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari negli [OSCURATO:PERSONA] membri. Secondo i ricorrenti, alla luce delle ripercussioni che la metodologia di calcolo dei contributi può avere sui settori bancari nazionali, siffatti requisiti implicherebbero che, nel corso di un periodo transitorio, il profilo di rischio degli enti venga determinato al contempo in relazione allo Stato membro in cui l’ente è situato e in relazione all’Unione bancaria nel suo insieme.
80.
L’interdipendenza tra l’articolo 70 di detto regolamento e l’articolo 103 della [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe a maggior ragione di giustificare l’introduzione della metodologia di calcolo adattata, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale ai punti 75 e 76 delle sentenze impugnate. Infatti, le regole di calcolo dei contributi
ex ante
stabilite da tali disposizioni in termini simili, e il rinvio della prima di tali disposizioni alla seconda, implicherebbero che il calcolo dei contributi ex ante in conformità al medesimo regolamento sarebbe strettamente connesso al calcolo dei contributi ex ante come previsto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò varrebbe, a fortiori, in quanto l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, indica, in sostanza, che il potere di esecuzione del Consiglio dovrebbe essere esercitato nell’ambito del regolamento delegato 2015/63. Orbene, quest’ultimo rinvierebbe ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 103 della [OSCURATO:PERSONA], e dunque ad una metodologia di calcolo dei singoli contributi che impone di tenere conto dei dati degli enti autorizzati su una base nazionale.
81.
Dall’altro lato, il passaggio progressivo dalla metodologia di calcolo istituita dalla [OSCURATO:PERSONA] alla metodologia di calcolo istituita dal regolamento SRM, come prescritta dalla metodologia di calcolo adattata, sarebbe necessario o utile per agevolare l’attuazione uniforme del calcolo dei contributi al SRF nel corso del periodo iniziale, il quale è caratterizzato dal passaggio da un sistema di finanziamento risultante dalla [OSCURATO:PERSONA] alla progressiva applicazione di detto regolamento. Tale necessità di transizione emergerebbe non solo dai considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81, dalla proposta di regolamento di esecuzione promanante dalla [OSCURATO:PERSONA] (
57
), nonché dal parere del servizio giuridico del Consiglio (
58
), ma anche dall’accordo intergovernativo. Infatti, il regolamento SRM sarebbe inteso, come risulta dagli articoli 67 e 77 di tale regolamento, ad assicurare la coerenza tra le entrate del SRF sotto forma di contributi annuali e i comparti nazionali definiti in tale accordo, contrariamente a quanto avrebbe statuito il Tribunale ai punti da 80 a 82 delle sentenze impugnate. Orbene, la metodologia di calcolo adattata garantirebbe che il calcolo dei contributi sia in correlazione con l’andamento della messa in comune dei comparti nazionali del SRF nel corso del periodo iniziale.
82.
In udienza, i ricorrenti hanno precisato che la metodologia di calcolo adattata ha consentito di correlare i fattori di rischio per il calcolo dei contributi con il ricorso a tali contributi in caso di risoluzione. Infatti, poiché i comparti nazionali all’interno del SRF vengono messi a disposizione in via prioritaria all’inizio del periodo iniziale, tale metodologia avrebbe come conseguenza che la capacità effettiva di finanziamento di una risoluzione sarebbe connessa al comparto nazionale interessato, le cui dimensioni e capacità finanziaria possono variare in maniera considerevole tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. Senza tale adattamento, gli enti avrebbero contribuito al SRF come se fossero già stati integralmente messi in comune, mentre l’accesso alle risorse in caso di risoluzione restava ampiamente dipendente dalle dimensioni dei loro rispetti comparti nazionali.
83.
Pertanto, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, non integrerebbe né modificherebbe il regolamento SRM, ma si limiterebbe ad apportare talune precisazioni supplementari sull’attuazione della metodologia di calcolo dei contributi
ex ante
prevista all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM.
84.
Il SRB aggiunge, infine, che il Tribunale ha erroneamente omesso di tenere conto del carattere transitorio della metodologia di calcolo adattata, la quale è stata applicata solo tra il 2016 e il 2022. Orbene, nella sua sentenza del 20 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA]Württemberg/SRB
(
59
), il Tribunale avrebbe confermato, in relazione ad un atto delegato della [OSCURATO:PERSONA], che le disposizioni transitorie non comportano una modifica dell’atto di base, ma determinano il modo in cui tale atto deve essere applicato. Tali principi sarebbero applicabili nella specie.
85.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esame delle due prime condizioni vertenti sul rispetto dei limiti delle competenze di esecuzione enunciate nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
, dimostra che anche la terza di tali condizioni è soddisfatta. Esso fa valere, al riguardo, argomenti simili a quelli esposti dal Consiglio.
86.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che dal regolamento SRM risulti che quest’ultimo prevede l’applicazione, oltre che delle proprie disposizioni, di quelle della [OSCURATO:PERSONA], e insiste sull’importanza fondamentale dell’accordo intergovernativo. L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, mirerebbe a chiarire il nesso e l’interazione tra la componente nazionale dei contributi
ex ante
, il cui calcolo è previsto dalla [OSCURATO:PERSONA], e la componente messa in comune di tali contributi, il cui calcolo è previsto dal regolamento SRM. Esso terrebbe conto della progressiva soppressione della componente dei contributi calcolati a livello nazionale, in conformità a tale accordo, e del successivo progressivo aumento della componente dei contributi calcolati in seno all’Unione bancaria, applicando al contempo la stessa metodologia di adattamento in funzione del profilo di rischio, ossia quella del regolamento delegato 2015/63.
2.
Argomenti degli enti creditizi
87.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che le censure del Consiglio volte a contestare al Tribunale l’assenza di esame delle due prime condizioni vertenti sul rispetto dei limiti delle competenze di esecuzione enunciate nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] sono inoperanti. Poiché le tre condizioni sono cumulative, sarebbe sufficiente far valere l’inosservanza di una di esse, il che sarebbe avvenuto nel caso di specie, fermo restando che solo la condizione di stabilire se le misure di esecuzione adottate non modifichino né integrino il regolamento SRM è stata invocata nel ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale.
88.
Ne consegue che gli argomenti dei ricorrenti che illustrano le ragioni per cui la metodologia di calcolo adattata era necessaria e rispettava gli obiettivi generali essenziali di tale regolamento non sarebbero determinanti. A tal riguardo, ammettendo al contempo che il compito del Consiglio può consistere nell’adozione di disposizioni intese ad evitare distorsioni alla struttura dei settori bancari, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che dagli argomenti dei ricorrenti non emerga in modo chiaro quali distorsioni sarebbero state evitate mediante la metodologia di calcolo adattata e che, in ogni caso, il Consiglio non possa eccedere le sue competenze di esecuzione per farlo.
89.
Per quanto riguarda l’allegata interdipendenza tra l’articolo 70 del regolamento SRM e l’articolo 103 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che solo il paragrafo 7 di quest’ultima disposizione è menzionato all’articolo 70 di tale regolamento. Il legislatore dell’Unione avrebbe dunque espressamente incorporato taluni elementi della [OSCURATO:PERSONA] nel regolamento SRM, ossia la necessità di tenere conto degli indicatori di rischio definiti nella [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del calcolo dei contributi. Esso non avrebbe tuttavia previsto l’applicazione della totalità della metodologia di calcolo della [OSCURATO:PERSONA], né il passaggio progressivo dal calcolo sulla base della [OSCURATO:PERSONA] al calcolo sulla base di tale regolamento.
90.
Esisterebbe inoltre una differenza tra la messa in comune dei comparti nazionali del SRF e le modalità di ricorso a quest’ultimo, come previste dall’accordo intergovernativo nonché agli articoli 67 e 77 del regolamento SRM, da un lato, e l’adattamento della metodologia di calcolo dei contributi in maniera tale da essere in correlazione con l’andamento della messa in comune dei comparti nazionali del SRF nel corso del periodo iniziale, dall’altro, che il legislatore dell’Unione non avrebbe mai menzionato. Orbene, né le disposizioni che il Consiglio deve attuare, ossia l’articolo 70, paragrafi da 1 a 3, di tale regolamento, né la norma che gli conferisce competenze di esecuzione, ossia l’articolo 70, paragrafo 7, del medesimo regolamento, farebbero riferimento a tale accordo. Neppure dal suddetto accordo intergovernativo risulterebbe che i contributi trasferiti dovrebbero essere calcolati secondo una metodologia combinata di calcolo sulla base della [OSCURATO:PERSONA] e di tale regolamento.
91.
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] contestano la pertinenza della sentenza del 20 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA]Württemberg/SRB
(
60
), poiché essa non verterebbe su un regolamento di esecuzione bensì su un regolamento delegato, nell’ambito del quale, in conformità all’articolo 290, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] è competente a integrare o modificare taluni elementi non essenziali dell’atto legislativo di base.
92.
In udienza, il Bundesverband deutscher Banken ha fatto valere, principalmente, che la metodologia di calcolo adattata non era né compatibile con gli obiettivi generali del regolamento SRM, né necessaria al fine di calcolare i contributi degli enti in funzione del loro profilo di rischio, in conformità al principio di proporzionalità. Esso ha aggiunto, in sostanza, che dall’obiettivo politico perseguito con l’introduzione di una siffatta metodologia di calcolo emerge chiaramente che il Consiglio ha ecceduto i limiti previsti all’articolo 70, paragrafo 7, di tale regolamento.
3.
Valutazione
93.
In via preliminare, rilevo che, come indicato correttamente dal Tribunale ai punti 53 delle sentenze impugnate, mentre l’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, il quale conferisce al Consiglio un potere di esecuzione, menziona le condizioni di esecuzione dei paragrafi da 1 a 3 di tale disposizione, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81 non mira a determinare le condizioni di esecuzione dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento SRM, relativo agli impegni di pagamento irrevocabili. Tale paragrafo 3 non è dunque rilevante nella specie, cosicché il presente esame si concentrerà sulla competenza di esecuzione di cui trattasi attribuita al Consiglio dall’articolo 70, paragrafo 7, di tale regolamento, nei suoi rinvii ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo.
94.
Nell’ambito della presente analisi, esaminerò, in primo luogo, le censure dei ricorrenti vertenti su errori di diritto del Tribunale nella misura in cui quest’ultimo si sarebbe astenuto dall’esaminare in maniera strutturata se le due prime condizioni dei limiti delle competenze di esecuzione enunciate nella giurisprudenza della Corte erano soddisfatte nella specie. In secondo luogo, esaminerò le censure vertenti su errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso allorché ha ritenuto che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, modificasse la metodologia di calcolo dei contributi risultante dall’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM.
a)
Sull
’
esame di condizioni cumulative
95.
Occorre rilevare che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, richiamata in sostanza dal Tribunale ai punti 49 delle sentenze impugnate, quando sono conferite al Consiglio competenze di esecuzione sul fondamento dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo è chiamato a precisare il contenuto dell’atto legislativo di cui trattasi, al fine di garantirne l’attuazione in condizioni uniformi in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Le disposizioni di un atto di esecuzione adottato dal Consiglio devono quindi, da un lato, rispettare gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo che tali disposizioni dovrebbero precisare, e, dall’altro, essere necessarie o utili per l’attuazione uniforme di quest’ultimo senza integrarlo né modificarlo, neppure nei suoi elementi non essenziali (
61
). Il rispetto dei limiti delle competenze di esecuzione è dunque subordinato alla compresenza di un insieme di tre condizioni cumulative.
96.
Nella specie, dopo aver richiamato i requisiti risultanti dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti 52 delle sentenze impugnate, ha limitato il suo esame alla questione di stabilire se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, soddisfaceva la condizione di non integrare né modificare il regolamento SRM.
97.
A mio avviso, una siffatta analisi non è inficiata da errori di diritto.
98.
Infatti, benché la Corte, nelle cause sfociate nelle sentenze del 15 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
62
) e [OSCURATO:PERSONA], abbia verificato se le disposizioni in questione rispettavano le tre condizioni relative ai limiti delle competenze di esecuzione, è giocoforza constatare che l’analisi strutturata da essa seguita era volta a respingere gli argomenti con cui si affermava che non era questo il caso, cosicché il Consiglio non aveva ecceduto le competenze di esecuzione conferitegli. Per contro, tale giurisprudenza non consente di concludere che i giudici dell’Unione hanno l’obbligo di esaminare queste tre condizioni in un determinato ordine, né che sia necessario esaminare tutte le condizioni in mancanza di una di esse. Infatti, dal momento che le tre condizioni suddette devono essere soddisfatte cumulativamente – circostanza che le parti non contestano – il fatto che una di esse difetti è sufficiente per concludere che il Consiglio ha ecceduto il potere di esecuzione conferitogli sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA] (
63
).
99.
Non si può peraltro sostenere che il rispetto delle due prime condizioni comporta automaticamente il rispetto della terza, come riconosciuto dal Consiglio in udienza. Pertanto, quand’anche si ritenesse che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, sia necessario o utile all’attuazione del regolamento SRM, ovvero che rispetti gli obiettivi generali essenziali di tale regolamento, ciò non toglie che, qualora la condizione relativa al divieto di integrare o modificare il contenuto del regolamento SRM non sia soddisfatta, i limiti delle competenze di esecuzione non sono rispettati.
100.
Pertanto, è senza incorrere in errore che il Tribunale ha potuto limitarsi all’esame della condizione ai sensi della quale l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, non poteva integrare né modificare il regolamento SRM, senza aver esaminato in via preliminare gli argomenti delle istituzioni dell’Unione volti a dimostrare che tale disposizione rispettava gli obiettivi generali essenziali di tale regolamento ed era necessaria o utile per facilitarne l’attuazione uniforme.
101.
Dal momento che il Tribunale ha desunto da tale esame che la condizione in parola non era soddisfatta, esso non era tenuto ad esaminare le altre due condizioni dei limiti delle competenze di esecuzione, cosicché gli argomenti del Consiglio al riguardo devono essere respinti in quanto infondati.
b)
Sul rispetto da parte dell
’
articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, del divieto di integrare o di modificare il contenuto del regolamento SRM
102.
A differenza del potere delegato che il legislatore dell’Unione può conferire alla [OSCURATO:PERSONA] in un atto legislativo, ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], per consentirle di adottare norme che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto (
64
), le competenze di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] o al Consiglio ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], comportano, in sostanza, la facoltà di adottare misure necessarie o utili per l’attuazione uniforme delle disposizioni dell’atto legislativo sul cui fondamento sono adottate e che si limitano a precisarne il contenuto, nel rispetto degli obiettivi generali essenziali perseguiti da tale atto,
senza modificarlo o integrarlo, nei suoi elementi essenziali o non essenziali
(
65
), e purché le misure di esecuzione così adottate
non
siano
contrastanti
con detto atto legislativo (
66
).
103.
In particolare, la Corte ha considerato che una misura di esecuzione si limita a precisare le disposizioni dell’atto legislativo interessato quando mira unicamente, in generale o per taluni casi specifici, a chiarire la portata di tali disposizioni o a determinarne le modalità di applicazione, a condizione tuttavia che, così facendo, tale misura eviti qualsiasi contraddizione per quanto riguarda gli obiettivi di dette disposizioni e non alteri, in alcun modo, il contenuto normativo di tale atto o il suo ambito di applicazione (
67
).
104.
Nella specie, ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio hanno conferito a quest’ultimo, stando alla formulazione stessa dell’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, la competenza ad adottare, nell’ambito degli atti delegati di cui al paragrafo 6 di tale disposizione, atti di esecuzione per determinare le condizioni di esecuzione dei paragrafi 1 e 2 di detta disposizione, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della metodologia di calcolo dei singoli contributi, e le modalità pratiche dell’attribuzione agli enti dei fattori di rischio specificati nell’atto delegato. È in forza di tale competenza di esecuzione che il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione 2015/81, il cui articolo 8, paragrafo 1, è oggetto delle presenti discussioni.
105.
È giocoforza constatare che l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento SRM, prevede che il singolo contributo dovuto da ciascun ente almeno su base annua sia calcolato in percentuale dell’ammontare delle sue passività nette in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti. Il paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b), di tale disposizione, enuncia, da parte sua, che, ogni anno, il calcolo dei contributi dei singoli enti si basa, da un lato, su un contributo fisso proporzionale, basato sull’importo delle passività nette dell’ente in relazione alle passività nette totali di tutti gli enti autorizzati sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti, e, dall’altro, su un contributo ponderato in funzione del rischio, sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], il quale tiene conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
106.
È utile precisare che, pur se il contributo fisso e il contributo ponderato in funzione del rischio possono sembrare due componenti distinte del calcolo dei contributi annuali, essi sono strettamente connessi. Infatti, per enti come quelli oggetto delle presenti cause, il contributo ponderato in funzione del rischio viene calcolato tenendo conto dell’importo del contributo fisso di ciascun ente e adattandolo in funzione del profilo di rischio di detto ente (
68
). Tale correzione del contributo in funzione del profilo di rischio di un ente si basa sul confronto dell’esposizione di tale ente ai fattori di rischio pertinenti con quella degli altri enti interessati (
69
).
107.
Dalla formulazione dell’articolo 70, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento SRM, risulta quindi che, ogni anno, il contributo fisso, il quale serve a determinare l’importo del contributo in funzione del profilo di rischio, è calcolato in percentuale dell’ammontare delle passività nette dell’ente interessato in relazione alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati «sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti». Analogamente, il paragrafo 1 di tale disposizione fa riferimento, per il calcolo dei singoli contributi, alle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati «sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti».
108.
Pertanto, come rilevato in sostanza dal Tribunale ai punti 61 e 62 delle sentenze impugnate, conformemente alla formulazione dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, le passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territorio di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti costituiscono la base di dati adeguata di cui occorre tenere conto per determinare l’importo del contributo fisso, il quale servirà da base per il calcolo del contributo in funzione del profilo di rischio. Tali disposizioni non effettuano inoltre alcuna distinzione tra una metodologia di calcolo applicabile nel corso del periodo iniziale o successivamente ad esso.
109.
L’articolo 70, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, non contiene dunque alcuna menzione espressa relativa al fatto che, nel corso del periodo iniziale, occorrerebbe tenere conto, per il calcolo di una percentuale decrescente dei contributi, dei dati degli enti bancari raccolti su una base nazionale, in conformità all’articolo 103, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA]. Ne desumo che nulla, nel testo di tale disposizione, consente esplicitamente di ritenere che la metodologia di calcolo dei contributi
ex ante
ivi figurante potesse essere interpretata nel senso che includeva parzialmente e temporaneamente una base di dati diversa dalla base dell’Unione.
110.
Malgrado ciò, è giocoforza constatare che la metodologia di calcolo adattata ha previsto che una parte dei contributi
ex ante
venga calcolata sulla base nazionale, come addotto dal Tribunale ai punti da 58 a 60 nonché ai punti da 63 a 65 delle sentenze impugnate. In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, prevede che, ciascun anno del periodo iniziale, una parte decrescente dei contributi annuali venga calcolata a norma dell’articolo 103 della [OSCURATO:PERSONA] e dell’articolo 4 del regolamento delegato 2015/63, ossia tenendo conto delle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nel territorio dello Stato membro partecipante interessato (e dunque di una base nazionale), mentre una parte crescente dei contributi è calcolata a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2015/81, ossia tenendo conto delle passività nette aggregate di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti (e dunque di una base dell’Unione). La metodologia di calcolo adattata prevede pertanto che i dati presi in considerazione per il calcolo di una
parte dei contributi
vengano raccolti su una base nazionale, mentre, per l’altra parte, essi lo siano su una base dell’Unione. Così facendo, il Consiglio si è sostanzialmente discostato dai termini specifici dell’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM.
111.
I ricorrenti ritengono cionondimeno, in sostanza, che la considerazione decrescente dei dati raccolti su una base nazionale, figurante all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, si fondi validamente sul regolamento SRM, nella misura in cui esisterebbe un’interdipendenza tra l’articolo 70 di tale regolamento e l’articolo 103 della [OSCURATO:PERSONA], nonché il regolamento delegato 2015/63. Più specificamente, il profilo di rischio degli enti, in particolare gli indicatori di rischio costituiti dalla «situazione finanziaria dell’ente» e dall’«importanza dell’ente per la stabilità del sistema finanziario o dell’economia di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri o dell’Unione», figuranti all’articolo 103, paragrafo 7, lettere c) e g), della [OSCURATO:PERSONA], poteva essere influenzato dalla progressiva messa in comune dei comparti nazionali in caso di ricorso al SRF, come prevista dall’accordo intergovernativo. Sarebbe stato necessario tenere conto di tale contesto in maniera adeguata, al fine di rispettare il principio di proporzionalità e di non creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, come previsto all’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento SRM. La metodologia di calcolo adattata risponderebbe a tutti questi obiettivi, il che emergerebbe in maniera esplicita dai considerando 14 e 15 del regolamento di esecuzione 2015/81.
112.
Nella misura in cui tali argomenti vengano intesi nel senso che significano che la metodologia di calcolo adattata era necessaria all’attuazione del regolamento SRM e rispettava gli obiettivi generali essenziali di tale regolamento, ricordo che, come risulta dal paragrafo 99 delle presenti conclusioni, una siffatta constatazione non può autorizzare il Consiglio a ignorare il divieto di integrare o modificare il contenuto di detto regolamento.
113.
Se, per contro, tali argomenti sono intesi a sostenere che il rinvio effettuato dall’articolo 70 del medesimo regolamento agli indicatori di rischio enunciati all’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], e al regolamento delegato 2015/63, nonché la menzione del principio di proporzionalità e delle distorsioni alla struttura dei settori bancari che occorre scongiurare, integrano la possibilità di tenere conto di dati raccolti su una base nazionale per il calcolo dei contributi
ex ante
, ritengo che ciò dovrebbe quantomeno risultare in modo chiaro dagli elementi del testo del regolamento SRM, il quale costituisce l’atto legislativo di base (
70
).
114.
A questo proposito, in primo luogo, è giocoforza constatare che l’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, prevede che il contributo ponderato in funzione del rischio sia fondato sui criteri stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA]. Analogamente, l’articolo 70, paragrafo 7, di detto regolamento, tramite il suo rinvio al paragrafo 6 di tale disposizione, il quale prevede l’applicazione degli «atti delegati che precisano il concetto della correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente, adottati dalla [OSCURATO:PERSONA]», istituisce un collegamento esplicito con l’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], nonché con il regolamento delegato 2015/63. Esistono dunque effettivamente talune
similitudini tra la metodologia di calcolo dei singoli contributi istituita dal regolamento SRM e quella istituita dalla [OSCURATO:PERSONA]
.
115.
Infatti, ciascuna di tali metodologie di calcolo prende come
punto di partenza le passività nette dell’ente interessato
e richiede di adattare un contributo fisso, ai sensi del regolamento SRM (
71
), o un contributo annuale di base, ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] (
72
),
al profilo di rischio
di tale ente. Per farlo, occorre tenere conto degli indicatori di rischio stabiliti dall’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], ed applicare la metodologia di adattamento adeguata come precisata nel regolamento delegato 2015/63.
116.
In tal senso, l’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], enuncia gli otto elementi che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione allorché adotta l’atto delegato al fine di precisare il concetto di «correzione dei contributi in funzione del profilo di rischio dell’ente», e il regolamento delegato 2015/63 enuncia ed attua in maniera concreta i principi che devono essere applicati nell’ambito di tale correzione. Quest’ultimo istituisce lo
specifico metodo
di calcolo concretamente impiegato per determinare l’importo dei contributi
ex ante
degli enti
sulla base dell’adattamento in funzione del loro profilo di rischio
, precisa le diverse fasi di tale metodo di calcolo e indica le formule matematiche che devono essere applicate dal SRB o dalle autorità di risoluzione nazionali (
73
). Detto regolamento delegato è dunque inteso ad assicurare un’
interpretazione armonizzata
dei criteri fissati all’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], in modo che l’
indicatore di rischio
degli enti ai fini del calcolo dei contributi individuali sia determinato in modo analogo
in tutta l’Unione
, sia nell’ambito del sistema instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] sia in quello instaurato dal regolamento SRM (
74
).
117.
Per contro, le
due metodologie di calcolo differiscono
per quanto riguarda
la base di dati
di cui occorre tenere conto al fine di determinare i contributi annuali. Contrariamente alla base di dati che serve da fondamento alla metodologia di calcolo illustrata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale consta esclusivamente dei dati degli enti bancari raccolti su una base nazionale, solo la base dell’Unione viene contemplata espressamente all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM.
118.
L’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], unica disposizione di tale direttiva richiamata esplicitamente all’articolo 70 di detto regolamento, non menziona affatto la base di dati nazionale che serve da fondamento alla metodologia di calcolo dei contributi stabilita all’articolo 103, paragrafo 2, della suddetta direttiva, come constatato dal Tribunale ai punti 75 delle sentenze impugnate. Analogamente, dal regolamento delegato 2015/63 non risulta che il SRB, quando opera in qualità di autorità di risoluzione nell’ambito del regolamento SRM, debba fondarsi, per il calcolo di una percentuale variabile dei contributi
ex ante
, su una siffatta base di dati nazionale. Inoltre, sebbene il considerando 109 di tale regolamento precisi che, «[a]i fini di un calcolo equo dei contributi e di un incentivo a operare secondo un modello che presenta meno rischi, è opportuno che i contributi al [SRF] tengano conto del
grado di rischio
cui l’ente creditizio è esposto in base alla direttiva [[OSCURATO:PERSONA]] e agli atti delegati adottati a norma della stessa» (
75
), esso non stabilisce ulteriormente la necessità di calcolare una parte decrescente dei contributi tenendo conto di dati raccolti su una base nazionale.
119.
Rimango tanto più perplesso davanti all’argomento secondo il quale il rinvio all’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], e al regolamento delegato 2015/63 effettuato dall’articolo 70 del regolamento SRM avrebbe autorizzato il Consiglio ad adottare la metodologia di calcolo adattata, in quanto un siffatto argomento conferisce all’articolo 70 del regolamento SRM un duplice significato che mi sembra contraddittorio.
120.
Infatti, da un lato, l’articolo 70 di tale regolamento dovrebbe essere inteso, secondo i ricorrenti, nel senso che esso riguarda implicitamente la considerazione di una percentuale crescente di dati raccolti su una base dell’Unione e di una percentuale decrescente di dati raccolti su una base nazionale. Orbene, dall’altro lato, tale articolo, conformemente al
testo stesso del regolamento di esecuzione 2015/81
, deve essere inteso come facente riferimento ad una metodologia di calcolo che tiene conto
unicamente dei dati raccolti su una base dell’Unione
. È in senso che l’articolo 8, paragrafo 1, lettere da a) a h), di tale regolamento, stabilisce che una percentuale crescente dei contributi annuali verrà calcolata «a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento [SRM] e dell’articolo 4 [di detto regolamento di esecuzione]», e che, «l’ottavo anno del periodo iniziale, [g]li enti versano il 100% del contributo annuale calcolato a norma degli articoli 69 e 70 del regolamento [SRM] e dell’articolo 4 [del medesimo regolamento di esecuzione]». Orbene, secondo il dettato di tale articolo 4, la metodologia di calcolo deve essere conforme all’articolo 70 del regolamento SRM e alla «metodologia prevista dal regolamento delegato [2015/63]» (
76
). Tali disposizioni sono state interpretate da tutte le parti nel senso che esse significano che, in una percentuale crescente nel corso del periodo iniziale, fino a raggiungere il 100% l’ultimo anno dello stesso, solo i dati raccolti
su una base dell’Unione
servono da fondamento per il calcolo dei contributi annuali. Ne risulta dunque, sotto un primo profilo, che il mero rinvio al regolamento delegato 2015/63 non può essere inteso nel senso che implica implicitamente un rinvio alla metodologia di calcolo della [OSCURATO:PERSONA] e al ricorso a dati raccolti su una base nazionale e, in secondo luogo, che la metodologia di calcolo fissata all’articolo 70 del regolamento SRM si limita a prevedere il ricorso ai dati degli enti autorizzati raccolti su una base dell’Unione.
121.
Lo stesso vale, a mio avviso, per l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la considerazione degli indicatori di rischio figuranti all’articolo 103, paragrafo 7, lettere c) e g), della [OSCURATO:PERSONA], implicherebbe di calcolare i contributi degli enti secondo una metodologia che tenga conto, in maniera
decrescente
, dei dati degli enti autorizzati raccolti su una base nazionale. Dal momento che questi indicatori di rischio contribuiscono parimenti alla determinazione del profilo di rischio degli enti e del loro contributo in funzione del profilo di rischio nell’ambito di un calcolo che si fonda integralmente sulla base dell’Unione, dal regolamento SRM non risulta che il rinvio a tale disposizione della [OSCURATO:PERSONA] abbia significato il
passaggio progressivo
da una metodologia di calcolo su base nazionale ad una metodologia di calcolo su base dell’Unione.
122.
Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo il quale l’obiettivo del regolamento SRM consisterebbe nell’assicurare la coerenza tra le entrate del SRF sotto forma di contributi annuali e la
progressiva messa in comune dei comparti nazionali
in caso di ricorso al SRF, come prevista dall’accordo intergovernativo, ritengo, come indicato in sostanza dal Tribunale ai punti 79 delle sentenze impugnate, che tale accordo non esamini in alcun modo la questione della metodologia di calcolo da seguire ai fini della
riscossione
dei singoli contributi (
77
). Lo stesso vale per il regolamento SRM, il quale non contiene alcuna indicazione espressa relativa al fatto che la riscossione dei singoli contributi dovrebbe seguire l’andamento della messa in comune dei comparti nazionali del SRF in caso di ricorso a quest’ultimo. L’articolo 67, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 77 del regolamento SRM, rimandano unicamente, rispettivamente, alle norme dell’accordo intergovernativo relative al
trasferimento
dei fondi e al
ricorso
al SRF nell’ambito di una procedura di risoluzione (
78
). Il nesso che esisterebbe tra il calcolo dei contributi nel corso del periodo iniziale e la progressiva messa in comune dei comparti all’interno del SRF non emerge dunque a sufficienza di tale regolamento.
123.
Rilevo peraltro che l’andamento dell’aumento progressivo dei contributi calcolati tenendo conto della base dell’Unione, accompagnato dalla progressiva soppressione dei contributi calcolati tenendo conto della base nazionale, come stabilito dalla metodologia di calcolo adattata, non segue esattamente l’andamento della messa in comune dei comparti nazionali del SRF istituito dall’accordo intergovernativo. Infatti, come confermato dal Consiglio in udienza, la percentuale dei contributi calcolati sul fondamento della base nazionale non corrisponde esattamente alle percentuali dei fondi non messi in comune, all’interno dei comparti nazionali, ai quali è consentito ricorrere nell’ambito di una procedura di risoluzione (
79
). Tale discrepanza si ripercuote su tutti gli anni del periodo iniziale e, a mio avviso, mina l’argomento secondo il quale la metodologia di calcolo adattata consente di assicurare che la capacità effettiva di finanziamento di una risoluzione da parte dei comparti nazionali sia connessa ai contributi riscossi tenendo conto della base nazionale.
124.
Risulta da quanto suesposto che non si può neppure sostenere che la necessità di tenere conto del principio di proporzionalità, senza creare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri, menzionata all’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento SRM, copre implicitamente una metodologia di calcolo basata su un’attuazione progressiva dei contributi calcolati tenendo conto della base dell’Unione, accompagnata da una soppressione progressiva dei contributi calcolati tenendo conto della base nazionale. Infatti, a mio avviso, non si può conferire alla nozione di «proporzionalità» o alla necessità di non creare distorsioni alla struttura dei settori bancari una portata che si affranca dalle considerazioni risultanti dal testo stesso di tale regolamento.
125.
Aggiungo che, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio nelle sue memorie dinanzi alla Corte, dal
parere del suo servizio giuridico
non si evince che quest’ultimo abbia ritenuto che l’articolo 7, paragrafo 1, della proposta di regolamento di esecuzione, divenuto l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, fosse pienamente compatibile con l’attribuzione di competenze prevista nel regolamento SRM. Dopo aver esaminato le giustificazioni figuranti ai considerando 13 e 14 della proposta di regolamento di esecuzione, relative alla necessità di scongiurare distorsioni alla struttura dei settori bancari, il servizio giuridico ha concluso che, come redatta, nessun elemento della proposta di regolamento di esecuzione consentiva di concludere che la metodologia di calcolo adattata era compatibile con le norme e i principi generali enunciati all’articolo 70, paragrafi 1 e 2, del regolamento SRM, e che doveva essere fornita una spiegazione sufficientemente solida al fine di dimostrare un nesso effettivo tra tale metodologia e i fattori di rischio. Peraltro, il parere del servizio giuridico del Consiglio
non era inteso a pronunciarsi sulla plausibilità
di una siffatta giustificazione (
80
).
126.
È vero che la proposta di regolamento di esecuzione è stata oggetto di modifiche successive, inclusi i considerando 13 e 14 interessati dal parere del servizio giuridico del Consiglio. Ciò non toglie, in ogni caso, che le spiegazioni più dettagliate figuranti ai considerando da 13 a 15 del regolamento di esecuzione 2015/81, le quali vertono sul rispetto del principio di proporzionalità, sulla necessità di scongiurare distorsioni alla struttura dei settori bancari degli [OSCURATO:PERSONA] membri e sull’utilità di assicurare la correlazione dei contributi in funzione del rischio con l’utilizzo atteso dei mezzi non messi in comune dei comparti nazionali, non hanno un fondamento chiaro nel regolamento SRM, il quale è l’atto legislativo di base, come risulta dai paragrafi da 114 a 123 delle presenti conclusioni.
127.
Se l’intenzione sottesa alla metodologia di calcolo adattata consisteva nel garantire che i contributi dovuti da taluni enti nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico non superassero oltre misura l’importo dei contributi che essi avrebbero dovuto versare nell’ambito del meccanismo instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] (
81
), ciò non emerge in maniera chiara da tale regolamento. È peraltro altrettanto ipotizzabile, come fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che la metodologia di calcolo adattata abbia comportato per altri enti importi di contributi superiori a quelli che essi avrebbero pagato sul fondamento di una metodologia di calcolo che tenesse esclusivamente conto della base di dati dell’Unione.
128.
Pertanto, come rilevato correttamente dal Tribunale ai punti 71 e 72 nonché 78 e 79 delle sentenze impugnate, il Consiglio non era autorizzato, mediante i poteri di esecuzione attribuitigli dal regolamento SRM, a discostarsi dalla metodologia di calcolo
espressamente prescritta
dall’articolo 70, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, il quale
menziona unicamente
la messa in relazione dei dati di ciascun ente considerato singolarmente con i dati raccolti su una
base dell’Unione
, e a
modificare il fondamento
stesso di tale metodologia di calcolo.
129.
È vero che, come indicato dall’avvocato generale Rantos nelle sue conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
, la distinzione tra «integrare o modificare» e «precisare» un atto legislativo non è sempre evidente (
82
). Inoltre, è possibile argomentare che misure di esecuzione, qualunque esse siano, «aggiungono» sempre qualcosa all’atto legislativo di base, in particolare nella misura in cui la specificazione stessa di condizioni uniformi di attuazione aggiungerà l’uno o l’altro elemento alla disposizione di abilitazione di tale atto legislativo (
83
).
130.
Tuttavia, come indicato dall’avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
, citando il filosofo [OSCURATO:PERSONA], «l’esistenza di casi-limite non implica l’assenza di casi chiaramente positivi o negativi» (
84
). Orbene, ritengo che una normativa adottata nell’ambito di un potere di esecuzione debba, quantomeno, essere conforme ai termini univoci della norma generale istituita dall’atto legislativo di base.
131.
Il carattere transitorio della metodologia di calcolo adattata non può inficiare tale conclusione (
85
).
132.
Pertanto, ritengo che il Tribunale non sia incorso in errore concludendo, ai punti 85 delle sentenze impugnate, che la metodologia di calcolo adattata introdotta dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, altera il contenuto normativo del regolamento SRM, cosicché il Consiglio ha ecceduto le competenze di esecuzione conferitegli all’articolo 70, paragrafo 7, di tale regolamento (
86
).
133.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di respingere integralmente il secondo motivo in quanto infondato.
C.
Sul terzo motivo di impugnazione
1.
Argomenti del SRB e delle istituzioni dell
’
Unione
134.
I ricorrenti affermano, in sostanza, che il Tribunale, ai punti da 114 a 122 delle sentenze impugnate, è incorso in numerosi errori di diritto ritenendo che il massimale del 12,5% dovesse essere applicato in tutte le circostanze durante tutto il periodo iniziale, a scapito dello scopo di raggiungere il livello‑obiettivo, ed esigendo dal SRB che esso proceda ad una sovrastima intenzionale e significativa di tale livello-obiettivo. L’interpretazione effettuata dal Tribunale del rapporto tra l’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, sarebbe contraria al tenore letterale, al contesto e all’obiettivo di tali disposizioni, nonché ai principi di buona amministrazione, di certezza del diritto e di proporzionalità, e ai limiti della delega di poteri sanciti dalla giurisprudenza
Meroni/[OSCURATO:PERSONA]
(
87
). Il ragionamento del Tribunale al riguardo sarebbe inoltre inficiato da numerose contraddizioni.
135.
Anzitutto, dal
tenore letterale
dell’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, risulterebbe che il livello-obiettivo corrispondente ad «almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti» costituisce un requisito minimo rigoroso. Tale disposizione determinerebbe l’obiettivo principale da raggiungere alla fine del periodo iniziale, come la Corte avrebbe già riconosciuto (
88
).
136.
Inoltre, contrariamente a quanto farebbe valere il Tribunale ai punti 118 e 119 delle sentenze impugnate, il significato dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, di detto regolamento, non risulterebbe senza ambiguità dalla sua formulazione. Il Tribunale si sarebbe inoltre contraddetto interpretando tale disposizione in maniera contraria a questa formulazione. In conformità al testo di detta disposizione, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, del medesimo regolamento, il «livello-obiettivo» al quale viene fatto riferimento sarebbe il «livello‑obiettivo finale», il quale può essere noto con certezza solo alla fine del periodo iniziale. Pertanto, la regola del massimale del 12,5% sarebbe applicabile a tale livello-obiettivo finale e non al livello-obiettivo «pronosticato» ciascun anno del periodo iniziale, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale ai punti 115 di tali sentenze. Il rispetto di tale regola potrebbe peraltro essere verificato solo in media, sulla base della totalità dei contributi raccolti al termine di detto periodo, come sarebbe avvenuto nella specie (
89
).
137.
L’articolo 69, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM, dovrebbero pertanto essere oggetto di un’interpretazione contestuale e teleologica, al fine di conciliare tali disposizioni e di conferire loro un effetto utile.
138.
Orbene, l’obiettivo principale perseguito dall’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale emergerebbe segnatamente dalla relazione della proposta di regolamento SRM, consisterebbe nel garantire che il settore finanziario fornisca mezzi finanziari sufficienti affinché il meccanismo di risoluzione unico possa svolgere le sue funzioni, al fine di preservare la stabilità finanziaria del sistema, e i contributi degli enti finanziari siano proporzionati e prevedibili.
139.
Inoltre, la natura indicativa del massimale del 12,5% si evincerebbe dal contesto e dalla finalità dell’articolo 70, paragrafo 2, primo e quarto comma, del regolamento SRM. In tal senso, il testo della relazione che accompagna la proposta di regolamento SRM indicava che, nel corso del periodo iniziale, il settore bancario avrebbe versato ogni anno contributi per «circa» un decimo del livello-obiettivo (
90
). Il massimale del 12,5% sarebbe dunque stato apportato nel corso del processo legislativo solo al fine di tenere conto di un periodo iniziale di otto anni, e dovrebbe essere conciliato con il principio secondo cui i contributi devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile, come risulta dall’articolo 69, paragrafi 2 e 5, di tale regolamento, nonché dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/747 (
91
).
140.
Neanche l’articolo 69, paragrafi 3 e 4, del regolamento SRM, che riguarderebbero peraltro circostanze particolari in cui il SRB potrebbe essere indotto, rispettivamente, a prorogare il periodo iniziale o a prelevare nuovi contributi dopo tale periodo, consentirebbero di ritenere che il massimale del 12,5% debba essere applicato in modo rigoroso ciascun anno di detto periodo, né che il sistema avrebbe tollerato che il livello-obiettivo non venga raggiunto alla fine del periodo iniziale.
141.
Sotto un profilo
contestuale
, il SRB aggiunge che il legislatore dell’Unione non ha avuto l’intenzione di consentirgli di prelevare più contributi del necessario, contrariamente al sistema istituito nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], nel quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri si sono visti accordare espressamente il potere di fissare livelli-obiettivo superiori all’ammontare di «almeno l’1% dei depositi protetti» (
92
). Allo stesso non sarebbe consentito, al solo scopo di rispettare il massimale del 12,5%, di fissare deliberatamente il livello-obiettivo ad un livello artificialmente superiore a quello che risulterebbe da una rappresentazione esatta dei fatti e delle valutazioni economiche disponibili al momento delle proiezioni, contrariamente a quanto avrebbe tuttavia richiesto il Tribunale ai punti da 125 a 127 delle sentenze impugnate.
142.
Un siffatto obbligo di sovrastima del livello-obiettivo violerebbe inoltre il principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché i principi della certezza del diritto e di proporzionalità. Esso ignorerebbe parimenti i limiti della delega di poteri ad un’agenzia dell’Unione sanciti dalla sentenza
Meroni/[OSCURATO:PERSONA]
(
93
). Infatti, consentire al SRB di fissare il livello-obiettivo ad una percentuale liberalmente scelta eccedente l’1% dell’ammontare dei depositi protetti arrecherebbe pregiudizio al potere del legislatore di determinare l’importo necessario e proporzionato per assicurare il finanziamento efficace e adeguato del SRF, e trasferirebbe essenzialmente al SRB la responsabilità di determinare il livello-obiettivo finale adeguato, cosicché a quest’ultimo verrebbe conferito un potere discrezionale politico vero e proprio.
143.
Infine, il ragionamento del Tribunale sarebbe inficiato da contraddizioni nella misura in cui, da un lato, esso indicherebbe, ai punti 114 delle sentenze impugnate, che occorre che il SRB effettui «una stima il più precisa possibile del livello‑obiettivo finale alla luce dei dati disponibili al momento di tale stima», e dall’altro, ai punti 125 e 126 di tali sentenze, che il SRB era tenuto a «stimare, sulla base di proiezioni prudenti, l’evoluzione dell’ammontare dei depositi protetti in modo che sia raggiunto detto livello‑obiettivo, rispettando nel contempo il massimale del 12,5%», il che implicherebbe una sovrastima del livello-obiettivo senza che ciò sia giustificato dai dati disponibili.
144.
Il SRB conclude facendo valere che il giusto equilibrio tra l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, nonché l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, potrebbe essere preservato solo considerando che il massimale del 12,5% non sia una soglia assoluta bensì debba essere applicato in maniera compatibile con la regola dello scaglionamento il più uniforme possibile dei contributi nel corso del periodo iniziale e con l’obiettivo principale di raggiungere il livello-obiettivo finale alla fine di tale periodo. Orbene, sarebbe stato materialmente impossibile realizzare tale obiettivo se il SRB avesse dovuto applicare tale massimale in modo rigoroso. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, ai punti da 123 a 126 delle suddette sentenze, che fosse possibile procedere in tal modo. Una siffatta analisi si baserebbe su criteri di controllo erronei e non terrebbe conto degli elementi di fatto e di diritto esistenti al momento dell’adozione della decisione del SRB 2022, ossia nel periodo di contribuzione 2022.
145.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che pur se il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 123 delle medesime sentenze, che non era impossibile conciliare l’obiettivo di raggiungere il livello-obiettivo con la regola del massimale del 12,5% e il requisito di scaglionare i contributi annuali nel modo più uniforme possibile, come si evince da un’interpretazione letterale degli articoli 69 e 70 del regolamento SRM, lo stesso Tribunale si sarebbe tuttavia discostato da una siffatta interpretazione, ai punti da 114 a 116 delle sentenze impugnate, ritenendo che il massimale si rapportasse al livello‑obiettivo finale pronosticato e non al livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale. Un errore del genere lo avrebbe portato ad esigere dal SRB una sovrastima dell’importo del livello obiettivo; ciò non risulterebbe né dal tenore letterale né dall’obiettivo di tale regolamento, e non consentirebbe di rispettare il requisito di uno scaglionamento uniforme dei contributi annuali. Quanto al resto, gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] convergono, in sostanza, con quelli del SRB e del Consiglio. Lo stesso vale per la [OSCURATO:PERSONA], la quale ritiene che il ragionamento del Tribunale faccia del livello-obiettivo annuale l’elemento determinante, a scapito del livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale, invertendo in tal modo l’ordine di priorità degli obiettivi finanziari da raggiungere.
2.
Argomenti degli enti creditizi
146.
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dall’[OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA], fanno valere, da un lato, che risulta chiaramente sia dal dettato dell’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM, sia dal processo legislativo che il massimale del 12,5%, formulato a due riprese in maniera vincolante, doveva essere rispettato in tutte le circostanze durante il periodo iniziale, poiché tale massimale era stato istituito al fine di proteggere gli enti finanziari a fronte di contributi eccessivi e di non ostacolare indebitamente il funzionamento economico del settore bancario. Dall’altro, non sarebbe consentito desumere un primato imperativo del livello-obiettivo stabilito all’articolo 69, paragrafo 1, di tale regolamento, poiché la disposizione in parola è di rango identico all’articolo 70 di detto regolamento. Essi aggiungono che la censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe preteso dal SRB che esso procedesse intenzionalmente ad una sovrastima del livello-obiettivo è dovuta ad un’interpretazione errata delle sentenze impugnate, poiché il Tribunale si era limitato ad indicare che il SRB era tenuto a proiezioni prudenti dell’evoluzione dei depositi protetti. Siffatti requisiti non sarebbero contraddittori ed escluderebbero qualsiasi sovrastima.
3.
Valutazione
147.
Al fine di evitare ripetizioni, rimando ai paragrafi da 45 a 106 delle conclusioni da me presentate in data odierna nelle cause C‑454/24 P, SRB/Dexia e C‑705/24 P, SRB/BAWAG P.S.K., poiché i punti da 95 a 133 delle sentenze impugnate sono identici ai punti da 27 a 65 della sentenza del 10 aprile 2024,
Dexia/SRB
(Contributi
ex ante
2022) (T‑411/22, EU:T:2024:216), e gli argomenti dei ricorrenti sono sostanzialmente gli stessi in ciascuna di tali cause, nelle quali propongo alla Corte di respingere tali argomenti in quanto infondati.
148.
Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni è stato accolto, esse devono essere respinte in toto.
IX.
Sul mantenimento degli effetti nel tempo
A.
Argomenti delle parti
149.
In subordine, nei limiti in cui l’eccezione di illegittimità verte sull’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento SRM, e inficia tanto il regolamento di esecuzione 2015/81 quanto la decisione del SRB 2022, i ricorrenti fanno valere che sarebbero necessari tre procedimenti consecutivi per porre rimedio ai vizi adotti, e, a tale titolo, chiedono alla Corte di differire l’effetto dell’annullamento di tale decisione per un periodo di almeno 30 mesi a decorrere dalla data in cui le sentenze emesse nelle presenti cause diverranno definitive.
150.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il mantenimento degli effetti della decisione del SRB 2022, nel caso di un suo annullamento, per un periodo di 30 mesi, non è stato chiesto da nessuna delle parti nel procedimento di primo grado. Inoltre, poiché il SRB aveva chiesto al Tribunale di mantenere gli effetti di tale decisione per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza diveniva definitiva, quest’ultimo avrebbe erroneamente concesso un siffatto mantenimento per un periodo di dodici mesi. Essa aggiunge che pur se, ai sensi dell’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA], l’effetto
ex tunc
normale di un annullamento può essere ristretto, si tratta di un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente.
151.
Orbene, da un lato, la decisione del SRB 2022 non sarebbe stata annullata per motivi attinenti alla violazione di forme sostanziali, bensì per una violazione sostanziale di una disposizione del regolamento SRM. Dall’altro, i ricorrenti non illustrerebbero il rischio per la stabilità finanziaria o il grave impatto negativo che sarebbe connesso ad un annullamento immediato della medesima decisione o al mantenimento dei suoi effetti per un periodo superiore a dodici mesi. Un siffatto mantenimento comporterebbe, per contro, conseguenze negative gravi per gli enti bancari, i quali non riceverebbero né il rimborso delle somme riscosse illegittimamente né gli interessi a titolo di risarcimento forfettario.
152.
In subordine, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, tutt’al più, sarebbe ipotizzabile solo un mantenimento parziale, cosicché la parte dei contributi riscossi eccedente l’importo del livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale potrebbe essere oggetto di un rimborso.
B.
Valutazione
153.
Occorre rilevare che la Corte sarà tenuta a pronunciarsi su tale motivo solo qualora rigetti le impugnazioni e confermi l’annullamento della decisione del SRB 2022, come da me proposto.
154.
Al fine di evitare ripetizioni, rimando ai paragrafi da 23 a 30 delle conclusioni da me presentate in data odierna nella causa C‑671/24 P, BAWAG P.S.K./SRB, poiché la decisione del SRB 2022 in questione nel caso di specie è inficiata dalle stesse illegittimità della decisione del SRB di cui a tale causa.
155.
Propongo pertanto alla Corte di mantenere gli effetti della decisione del SRB 2022, nella parte in cui riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], entro un termine ragionevole che non può superare 30 mesi a decorrere dalla data della pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P, fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del SRB che fissi i contributi
ex ante
al SRF di tali enti.
X.
Sulle spese
156.
Risulta dalle considerazioni che precedono che le impugnazioni devono essere integralmente respinte. Di conseguenza, la Corte statuisce sulle spese in conformità all’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte.
157.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti nell’ambito delle rispettive impugnazioni, essi si faranno carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle domande di queste ultime.
158.
Ai sensi dell’articolo 140, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico, e la Corte può decidere che una parte interveniente, diversa da quelle indicate nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo 140, si faccia carico delle proprie spese. Inoltre, a norma dell’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, può essere condannata a farsi carico delle spese da essa sostenute solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte. Di conseguenza, il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico delle proprie spese.
159.
Sulla base di tali disposizioni, occorre inoltre dichiarare che il SRB e il Consiglio si faranno carico delle proprie spese, rispettivamente, nelle cause C‑529/24 P e C‑585/24 P nonché C‑536/24 P e C‑537/24 P e che il Bundesverband deutscher Banken e la Fédération bancaire française si faranno carico delle proprie spese in ciascuna di tali cause.
XI.
Conclusione
160.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1) Le impugnazioni sono respinte.
2) Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/18 del [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico sono mantenuti, nella parte in cui tale decisione riguarda la [OSCURATO:PERSONA] AG e la [OSCURATO:PERSONA] AG, fino all’entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla e al più tardi entro 30 mesi a decorrere dalla pronuncia delle future sentenze nelle cause C‑454/24 P, C‑529/24 P, C‑536/24 P, C‑537/24 P, C‑585/24 P, C‑671/24 P e C‑705/24 P.
3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle cause C‑529/24 P e C‑585/24 P.
4) [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle cause C‑536/24 P e C‑537/24 P.
5) Il Consiglio si farà carico delle proprie spese nelle cause C‑536/24 P e C‑537/24 P.
6) [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione unico si farà carico delle proprie spese nelle cause C‑529/24 P e C‑585/24 P.
7) [OSCURATO:PERSONA] europeo e del [OSCURATO:PERSONA] europea, nonché il Bundesverband deutscher Banken eV e la Fédération bancaire française, si faranno carico delle proprie spese.
1
Lingua originale: il francese.
2
Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento SRM»). «SRM» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA]».
3
Accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al SRF, firmato a Bruxelles il 21 maggio 2014 (in prosieguo: l’«accordo intergovernativo»).
4
Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). «[OSCURATO:PERSONA]» è l’abbreviazione per «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]».
5
Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
6
Regolamento di esecuzione del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).
7
V. considerando da 1 a 6 della [OSCURATO:PERSONA].V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑255/18, EU:C:2019:539, paragrafi da 33 a 51).
8
V. considerando 15, 104 e 131 nonché articolo 3 della [OSCURATO:PERSONA].
9
V. considerando da 105 a 107, nonché articoli 102, 103 e 130 della [OSCURATO:PERSONA].
10
V. articolo 102, paragrafo 1, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA].
11
V. articolo 103, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA].
12
V. articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA], nonché articolo 4 e segg. del regolamento delegato 2015/63.
13
[OSCURATO:PERSONA], proposta di regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2013, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio [COM(2013) 520 final] (in prosieguo: la «proposta di regolamento SRM»).
14
V. articolo 4, paragrafo 1, del regolamento SRM.
15
V. considerando 10 e 11 nonché articolo 1 del regolamento SRM.
16
V. articolo 76, paragrafo 1, del regolamento SRM.
17
V. articolo 69, paragrafo 1, del regolamento SRM. L’articolo 3, paragrafo 1, punto 35, di tale regolamento definisce il livello-obiettivo come «l’importo dei mezzi finanziari disponibili che deve essere raggiunto a norma dell’articolo 69, paragrafo 1».
18
V. articolo 70, paragrafo 1, del regolamento SRM.
19
V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM.
20
V. articolo 70, paragrafo 6, del regolamento SRM.
21
V. articolo 70, paragrafo 2, del regolamento SRM. Occorre osservare che tale meccanismo di risoluzione si ispira ampiamente al meccanismo che le autorità di risoluzione nazionali devono istituire in conformità alla [OSCURATO:PERSONA], benché il meccanismo istituito da quest’ultima non abbia stabilito un massimale del 12,5%.
22
V. articolo 5 del regolamento SRM.
23
V. considerando 20 del regolamento SRM, ma anche considerando 7 e 12, articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e articolo 3 dell’accordo intergovernativo.
24
V. considerando 12, articolo 1 e articolo 3, paragrafo 3, dell’accordo intergovernativo.
25
Periodo che, stando alla sua definizione, va dal 1º gennaio 2016 al momento in cui il SRF raggiunge il livello-obiettivo ma che non va oltre 8 anni dalla data di applicazione dell’accordo intergovernativo [v. articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale accordo].
26
V. considerando 20 e articolo 1 del regolamento SRM, nonché considerando 9, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), articoli 4 e 5 dell’accordo intergovernativo.
27
V. considerando da 13 a 15 nonché articolo 4 e articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81.
28
EUR 79 987 450 580 [v. sentenze impugnate (punti 129)].
29
V. considerando 60 e 61 della decisione del SRB 2022.
30
EUR 14 253 573 821,46 (v. considerando 62 della decisione del SRB 2022).
31
V. sezione 6 della decisione del SRB 2022.
32
Sentenze impugnate (punti da 134 a 136).
33
Sentenze impugnate (punti da 23 a 42).
34
Sentenze impugnate (punti da 45 a 86).
35
Sentenze impugnate (punti da 95 a 133).
36
Sentenze impugnate (punti da 141 a 146).
37
I ricorrenti rimandano alle sentenze del 18 gennaio 2005,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑257/01; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio», EU:C:2005:25, punto 53); del 1º marzo 2016,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑440/14 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio», EU:C:2016:128, punti 49 e 50, e giurisprudenza citata, e punto 64), nonché del 28 febbraio 2023,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑695/20; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:127, punto 37).
38
L’articolo 10 dell’Atto unico europeo prevedeva in tal senso che l’articolo 145 CEE fosse completato dalle disposizioni seguenti:
«– conferisce alla [OSCURATO:PERSONA], negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l’esercizio di tali competenze a determinate modalità.
Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione.
Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della [OSCURATO:PERSONA] previo parere del [OSCURATO:PERSONA] europeo, avrà stabilito in via preliminare» (il corsivo è mio).
39
V. conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑257/01, EU:C:2004:226, paragrafo 52).
40
V. sentenze del 24 ottobre 1989,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(16/88, EU:C:1989:397, punto 10);
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punto 49), e del 22 settembre 2016,
NIOC e a./Consiglio
(C‑595/15 P; in prosieguo: la «sentenza NIOC e a./Consiglio», EU:C:2016:721, punto 55).
41
Punto 51. A tal riguardo, l’avvocato generale Léger ha ritenuto, nelle sue conclusioni nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑257/01, EU:C:2004:226, paragrafo 54), che il carattere circostanziato dell’obbligo di motivazione implichi di indicare non solamente le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato a prendere la decisione di riservare competenze di esecuzione al Consiglio, ma anche per quale motivo è necessario che sia il Consiglio e non la [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare in via eccezionale queste competenze.
42
C‑133/06, EU:C:2008:257, punto 47.
43
Prima dell’entrata in vigore del Trattato di [OSCURATO:PERSONA], l’espressione «competenze di esecuzione» contenuta nell’articolo 202, terzo trattino, CE, comprendeva due tipi di competenze, ossia la competenza ad attuare, in seno all’Unione, un atto legislativo di quest’ultima o talune sue disposizioni, da un lato, nonché, in talune circostanze, la competenza ad adottare atti normativi che integrano o modificano elementi non essenziali di un atto legislativo, dall’altro. [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ha proposto una distinzione tra questi due tipi di competenza, la quale è infine stata ripresa nel Trattato di [OSCURATO:PERSONA], il quale introduce una distinzione tra il potere delegato e il potere di esecuzione agli articoli 290 e 291 [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 18 marzo 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
(C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 36)].
44
V., in tal senso, sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punto 59);
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punto 60 e giurisprudenza citata), e
NIOC e a./Consiglio
(punto 66 e giurisprudenza citata).
45
Blumann, C., «Un nouveau départ pour la comitologie.
Le règlement n
o
182/2011 du 16 février 2011
»,
Cahiers de droit européen
, n. 1, 2011, pag. da 26 a 52, il quale ha interpretato tale modifica del testo del Trattato nel senso che implica che l’attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio sarebbe più difficile che nella vigenza del Trattato CEE e del Trattato CE, quantomeno sotto il profilo intellettuale, alla luce della volontà di liberare tale istituzione dalla funzione esecutiva per concentrarla sui suoi altri compiti.
46
V. sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punti 50 e 60 e giurisprudenza citata), e [OSCURATO:PERSONA] (punto 37 e giurisprudenza citata);
NIOC e a./Consiglio
(punti 56 e 60 e giurisprudenza citata), e
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 37 e giurisprudenza citata).
47
In udienza risulta essersi delineato un consenso al riguardo.
48
Osservo, a tal riguardo, che sia il Tribunale, ai punti 35 delle sentenze impugnate, sia il SRB, nelle sue memorie dinanzi alla Corte, hanno stabilito un nesso tra il considerando 24 e l’articolo 18, paragrafo 7, del regolamento SRM.
49
V. Chamon, M., «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] the Law of EMU: A [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 6, n. 3, 2021, pagg. da 1463 a 1484, in particolare pagg. da 1480 a 1482, il quale cita segnatamente, a titolo di esempio, il considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU 2011, L 55, pag. 13).
50
V. sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(punti 33 e 34, 38, da 53 a 56 e 59), nonché [OSCURATO:PERSONA] (punti 39 e 40). V., parimenti, sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑156/21, EU:C:2022:97, punti 188 e 189), in cui la Corte ha ritenuto che poiché le indicazioni, figuranti nel regolamento in questione, che precisavano che le competenze di esecuzione erano attribuite al Consiglio al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione di tale regolamento, data l’importanza degli effetti finanziari di simili misure, fossero sufficienti per ritenere che l’attribuzione al Consiglio di tali competenze fosse debitamente motivata.
51
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (punti da 60 a 65). V. parimenti, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/
Consiglio (C‑440/14 P, EU:C:2015:545, paragrafi da 93 a 97).
52
V. Chamon, M., «[OSCURATO:PERSONA] of the Council’s implementing powers in Luxembourg:
[OSCURATO:PERSONA]
»,
[OSCURATO:PERSONA]
, n. 6, vol. 60, 2023, pagg. da 1683 a 1704, in particolare pag. 1693.
53
V. conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑257/01, EU:C:2004:226, paragrafo 54).
54
In udienza, il Consiglio ha affermato, in sostanza, che occorreva analizzare la giurisprudenza pertinente della Corte alla luce del fatto che, nella specie, la procedura legislativa ordinaria è stata caratterizzata dalla decisione deliberata del Consiglio e del [OSCURATO:PERSONA], con l’accordo della [OSCURATO:PERSONA], di attribuire una competenza di esecuzione al Consiglio.
55
V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑257/01, EU:C:2004:226, paragrafi 55 e 59). V., parimenti, sul rischio di uno «spostamento di competenza» («competence creep»), Dougan, M., «EU Competences in an Age of Complexity and Crisis: Challenges and Tensions in the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, n. 1, vol. 61, 2024, pagg. da 93 a 138, in particolare pagg. da 120 a 124.
56
C‑65 13, EU:C:2014:2289.
57
V. proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio del 24 novembre 2014 che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi
ex ante
al Fondo di risoluzione unico [COM (2014) 710 final] (in prosieguo: la «proposta di regolamento di esecuzione»).
58
V. parere del servizio giuridico del Consiglio del 13 novembre 2014 sulla compatibilità dell’articolo 7 della proposta relativa alle disposizioni transitorie con il regolamento SRM (documento 15506/14) (in prosieguo: il «parere del servizio giuridico del Consiglio»). L’articolo 7, paragrafo 1, di tale proposta, è divenuto l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81.
59
T‑389 21, EU:T:2023:827, punti da 231 a 236.
60
T‑389/21, EU:T:2023:827.
61
V., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑65/13, EU:C:2014:2289, punti da 43 a 46), e [OSCURATO:PERSONA] (punti da 44 a 49).
62
C‑65 13, EU:C:2014:2289.
63
V., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑403/05, EU:C:2007:624, punti da 49 a 70), nella quale la Corte ha annullato una decisione della [OSCURATO:PERSONA] dopo aver concluso che essa perseguiva un obiettivo che esorbitava dall’ambito della politica perseguita dal regolamento ai sensi del quale il Consiglio le aveva conferito una competenza di esecuzione, senza proseguire ulteriormente l’esame.
64
V.,
inter alia
, sentenze del 18 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 38), e del 17 marzo 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑286/14, EU:C:2016:183, punto 30 e giurisprudenza citata).
65
V., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑65/13, EU:C:2014:2289, punto 45), e [OSCURATO:PERSONA] (punti 48 e 49). V., per maggiori dettagli sulla delimitazione tra atto delegato e atto di esecuzione, v.,
inter alia
, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C427/12, EU:C:2013:871, paragrafi da 21 a 79); Blumann, C., «Un nouveau départ pour la comitologie.
Le règlement no 182/2011 du 16 février 2011
», op. cit., Salomia, O.-M., «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]»,
Challenges of the [OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 7, pagg. da 551 a 556, Chamon, M., «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] the Law of EMU: A [OSCURATO:PERSONA]», op. cit., Craig, P., «Comitology, Rulemaking, and the [OSCURATO:PERSONA]: Tensions and Strains», in
Rulemaking by the [OSCURATO:PERSONA]
:
[OSCURATO:PERSONA] for Delegation of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], C.F., e Ritleng, D., (dir.), [OSCURATO:PERSONA], 2016, pagg. da 173 a 202.
66
V., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]
/[OSCURATO:PERSONA]
(C‑65/13, EU:C:2014:2289, punto 44 e giurisprudenza citata).
67
V. sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 50).
68
Come illustrato dal SRB in udienza, «è il contributo nel suo insieme ad essere in funzione del profilo di rischio». V., parimenti, relazione e considerando 6 della proposta di regolamento di esecuzione.
69
V. sentenza del 15 luglio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(C‑584/20 P C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 131).
70
V., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑403/05, EU:C:2007:624, punti da 52 a 59), in cui la Corte ha ritenuto che il regolamento che attribuiva una competenza di esecuzione alla [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla gestione dell’aiuto finanziario e tecnico e la cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Asia, non contenesse alcun riferimento esplicito alla lotta contro il terrorismo e la criminalità internazionale, settore coperto dalla decisione del SRB 2022, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione di tale regolamento.
71
V. articolo 70, paragrafo 2, lettera a), della [OSCURATO:PERSONA].
72
V. articolo 103, paragrafo 2, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA], e considerando 5 del regolamento delegato 2015/63.
73
V., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punti 128 e 130).
74
V. considerando 21 del regolamento delegato 2015/63.
75
Il corsivo è mio.
76
Il SRB ha confermato in udienza che tale riferimento riguarda la totalità del testo e della metodologia di calcolo precisata nel regolamento delegato 2015/63.
77
V.,
inter alia
, considerando 7 e 9 dell’accordo intergovernativo, dai quali risulta che mentre la [OSCURATO:PERSONA] e il regolamento SRM stabiliscono i criteri generali per fissare e calcolare i contributi, tale accordo stabilisce l’obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri partecipanti di
trasferire
al SRF i contributi raccolti a livello nazionale, sulla scorta di criteri, modalità e condizioni uniformi, in particolare l’assegnazione, in un periodo transitorio, dei contributi raccolti a livello nazionale a diversi comparti corrispondenti a ciascuna parte contraente, nonché la
messa in comune progressiva
dell’utilizzazione
di tali comparti cosicché questi cessino di esistere alla fine di tale periodo transitorio.
78
Osservo che, in udienza, il SRB ha riconosciuto che sarebbe stato tecnicamente possibile mettere progressivamente in comune i contributi all’interno del SRF senza adattare la metodologia di calcolo durante il periodo transitorio.
79
In tal senso, l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione 2015/81, prevede che, il primo anno del periodo iniziale, gli enti versino il
60%
del contributo annuale calcolato secondo il metodo della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo intergovernativo, nel corso del primo anno del periodo transitorio, si fa ricorso, in un primo momento, a
tutti
i mezzi finanziari disponibili all’interno dei comparti corrispondenti alle parti contraenti in cui è stabilito o autorizzato l’ente o il gruppo soggetto a risoluzione.
80
V. punto 1, nota 2, nonché punti 14, da 18 a 24 e 39 del parere del servizio giuridico del Consiglio.
81
La metodologia di calcolo adattata figurante all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/81, risulta essere stata il risultato di negoziati promananti segnatamente dalla Repubblica francese, la quale desiderava neutralizzare parzialmente le distorsioni connesse alle specificità del suo settore bancario, nella misura in cui, passando al meccanismo di risoluzione unico, il contributo degli enti francesi diveniva più consistente di quello dovuto in un sistema di risoluzione meramente nazionale. V. Senato francese, sessione ordinaria del 2014-2015, relazione n. 307 redatta in nome della commissione finanziaria sul progetto di legge che autorizza la ratifica dell’accordo concernente il trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico (procedura accelerata), da Albéric de Montgolfier, depositata il 4 marzo 2015, in particolare pag. da 19 a 20, disponibile al seguente indirizzo: https://www.senat.fr/rap/l14-307/l14-3071.pdf.
82
C‑695/20, EU:C:2022:685, punto 42. V., parimenti, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
(C‑270/12, EU:C:2013:562, paragrafo 78), nelle quali egli ha indicato che «non è sempre facile tracciare il confine tra il completamento di un atto legislativo con elementi non essenziali e l’adozione di norme di attuazione più dettagliate».
83
Craig, P., «Comitology, Rulemaking, and the [OSCURATO:PERSONA]: Tensions and Strains», op. cit., in particolare pagg. da 177 a 178, Chamon, M., «[OSCURATO:PERSONA] of the Council’s implementing powers in Luxembourg:
[OSCURATO:PERSONA]
», op. cit., in particolare pagg. da 1698 a 1699.
84
C‑270/12, EU:C:2013:562, paragrafo 78 e nota 103.
85
Rilevo che, come addotto correttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza del 20 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]Württemberg/SRB (T‑389/21, EU:T:2023:827, punti da 228 a 237), il Tribunale ha esaminato i poteri di cui gode la [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di una competenza delegata concernente l’attuazione dell’articolo 103, paragrafo 7, della [OSCURATO:PERSONA]. È in tale contesto che il Tribunale ha ritenuto, in sostanza, che l’ampio margine di discrezionalità conferito alla [OSCURATO:PERSONA] nell’attuazione della disposizione in questione della [OSCURATO:PERSONA] potesse comportare, se del caso, la necessità di prevedere periodi transitori nel corso dei quali taluni indicatori di rischio elencati in tale disposizione non verrebbero applicati, a causa, in particolare, dell’indisponibilità dei dati necessari per il loro calcolo.
86
Non mi pronuncio in questa sede sulla questione più specifica di stabilire se la metodologia di calcolo adattata o, più specificamente, la scelta di procedere ad un adattamento della base di dati che serve da fondamento per il calcolo dei contributi, possa essere qualificata come «elemento essenziale» dell’atto legislativo di base, la cui adozione richiede scelte politiche rientranti nelle responsabilità proprie del legislatore dell’Unione, cosicché essa non può essere oggetto di una delega né figurare in atti di esecuzione [a tal riguardo, v., in tal senso e per analogia, sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
(punti 41 e 42 e giurisprudenza citata)], oppure se un siffatto aspetto poteva essere delegato, se del caso, alla [OSCURATO:PERSONA], come era stato previsto nel corso dell’iter legislativo (v. articolo 66 della proposta di regolamento SRM, promanante dalla [OSCURATO:PERSONA]).
Poiché, a mio avviso, un siffatto quesito eccede l’ambito della presente impugnazione, mi limiterò a ricordare che pur se il legislatore dell’Unione, quando decide di attribuire un potere delegato ai sensi dell’articolo 290, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA] o un potere di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], dispone di un potere discrezionale [v. sentenza del 18 marzo 2014,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio
(C‑427/12, EU:C:2014:170, punto 40)], esso deve esercitarlo alle condizioni stabilite agli articoli 290 [OSCURATO:PERSONA] e 291 [OSCURATO:PERSONA] [v. sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑88/14, EU:C:2015:499, punto 28)]. [V. sentenza del 16 luglio 2015,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(C‑88/14, EU:C:2015:499, punto 28].
87
Sentenza del 13 giugno 1958 (9/56, EU:C:1958:7, punti 43 e 44), nella quale la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la delega di un potere discrezionale che comporti una ampia libertà di valutazione e sia atto ad esprimere, con l’uso che ne viene fatto, una politica economica vera e propria, sostituisce gli apprezzamenti dell’autorità delegata a quelli dell’autorità delegante e determina un vero spostamento di responsabilità. Una siffatta delega di potere violerebbe la garanzia fondamentale dell’equilibrio dei poteri che caratterizza la struttura istituzionale dell’Unione.
88
I ricorrenti rimandano segnatamente alle sentenze del 14 novembre 2019,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑255/18, EU:C:2019:967, punti da 41 a 44), e del 15 luglio 2021,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]Württemberg e CRU
(C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 113).
89
A tal riguardo, il SRB precisa che, se il rispetto del massimale del 12,5% dovesse essere verificato in relazione al livello-obiettivo finale noto alla fine del periodo iniziale, stabilita al 31 dicembre 2023, esso avrebbe prelevato, in media, ogni anno, il 12,15% di tale livello obiettivo.
90
V. punto 4.3.2. della relazione della proposta di regolamento SRM.
91
Regolamento delegato della [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 806/2014 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri relativi al calcolo dei contributi
ex ante
e le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente differito (GU 2017, L 113, pag. 2).
92
V., in particolare, articolo 102, paragrafo 1, della [OSCURATO:PERSONA].
93
Sentenza del 13 giugno 1958 (9/56, EU:C:1958:7).