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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 44380/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, il 27.2.2020, ha escluso la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse sia a questi che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta ad entrambi ad anni due di reclusione ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado che li aveva condannati anche alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall. per la stessa durata della pena detentiva di ciascuno, in relazione al reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale nel fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato il 24.2.2011), della quale erano, rispettivamente, Alì, amministratore di fatto (nella sua veste di direttore dell'hotel, cuore della ragione societaria e sito in Redalguto), e Mazzone amministratore legale.

2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati, con due distinti atti di impugnazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto tre complessi motivi di censura.

3.1. Il primo argomento difensivo eccepisce diverse ragioni volte a contestare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, che sarebbe frutto di un convincimento apodittico ed assertivo, privo di prove e comunque insufficiente a superare la soglia dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio.

Si evidenzia, in particolare, che: non sono stati ritrovati nella disponibilità dell'imputato documenti contabili della società; non vi sono scritti o altri dati dai quali desumere che il ricorrente si sia occupato - ancorchè in modo solo indiretto - della contabilità della società fallita; nessun testimone, né alcun fornitore o creditore, ha riferito di averlo mai visto occuparsi in alcun modo della documentazione contabile societaria o riceverla; non vi sono prove di un suo coinvolgimento nella gestione della fallita.

Mancherebbe, poi, in modo evidente la prova del dolo necessario ad attribuire il reato al ricorrente, non essendovi elementi di fatto dai quali trarre lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Il ricorso ripercorre, quindi, una serie di dati probatori ritenuti privi di verifica, che darebbero dimostrazione delle carenze istruttorie e della inesatta valutazione dei giudici di merito riguardo al suo coinvolgimento nel reato.

3.2. Il secondo motivo di censura mette in risalto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che il ricorrente desume da alcuni elementi ed attribuisce, anzitutto, alla mancata, effettiva risposta ai motivi d'appello da lui proposti, in particolare al travisamento della prova denunciato.

La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che i dati di fatto dai quali la Corte d'Appello ha inteso confermare la sentenza di condanna nei suoi confronti provano non già il suo ruolo di amministratore di fatto, bensì unicamente le sue mansioni di direttore d'hotel, previste dal contratto collettivo di categoria, e l'elevato livello di collaborazione, che denota semplicemente la sua notevole professionalità.

3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la mancata riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale.

3.4. Il ricorrente, infine, tramite il difensore, ha depositato ampie conclusioni scritte con le quali ha esposto con ulteriori dettagli le proprie ragioni di ricorso.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi, che possono essere trattati congiuntamente ed in sintesi.

Entrambi, infatti, sono dedicati a contestare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, sotto il profilo della mancanza del coefficiente soggettivo doloso del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avuto riguardo ai vizi di violazione di legge (il primo motivo) e di motivazione (il secondo motivo); si denuncia anche l'omessa risposta ad uno dei motivi d'appello, in particolare.

La prospettazione difensiva è volta a sostenere che Mazzone, inesperto della gestione di hotel, attività in cui non aveva una competenza settoriale, abbia colposamente errato nella tenuta contabile della società nel suo periodo di amministrazione, ma senza alcuna volontà dolosa di arricchimento o di depauperamento societario, come provano gli investimenti personali nel patrimonio della società poi fallita; inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del comportamento pienamente collaborativo del ricorrente, che ha aiutato nella ricostruzione dei libri sociali e contabili, a riprova della sua buona fede e dell'assenza di dolo.

Infine, non si sarebbe data risposta al motivo d'appello, specificamente posto, sulla gestione societaria successiva all'estromissione di fatto, e poi formale, del ricorrente dal suo ruolo di amministratore, concentrando il teorema accusatorio unicamente sul periodo di amministrazione da parte sua.

4.1. Sono state depositate dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] memorie difensive, successive alla notifica della requisitoria del PG, alla quale si oppongono e con le quali si chiariscono ulteriormente i motivi fondamentali del ricorso.

5. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi presentati dagli imputati sono entrambi inammissibili.

Con una premessa valida per l'analisi di ciascuna delle due impugnazioni, varrà rammentare la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, da cui le difese non si sono lasciate ispirare, secondo cui, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In altre parole, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, quindi, alla luce delle richiamate premesse ermeneutiche, proprio poiché formulato secondo direttrici di censura in fatto, nei primi due motivi, oltre che diffusamente generico e meramente reiterativo di ragioni di doglianza già proposte, a dispetto della lunghezza argomentativa.

2.1. L'impugnazione, infatti, nei primi due motivi, è concentrata nell'elencare asserzioni e convincimenti difensivi circa l'innocenza del ricorrente, sostenendo - in un'ottica di rivalutazione probatoria - che egli non avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto, bensì soltanto quello di direttore dell'hotel: solo per questo è sembrato che l'imputato avesse un ruolo gestionale.

La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che i dati concreti, dai quali la Corte d'Appello ha inteso confermare la sentenza di condanna nei suoi confronti, provano non già il suo ruolo di amministratore di fatto, bensì unicamente le sue mansioni di direttore d'hotel, previste dal contratto collettivo di categoria, e l'elevato livello di collaborazione, che denota semplicemente la sua notevole professionalità.L'assunto difensivo, reiterativo di argomenti già proposti con l'atto di appello, è privo di confronto reale con le ampie argomentazioni a sostegno della sentenza di condanna, che si è espressa adeguatamente sia sul ruolo di amministratore di fatto della fallita, svolto dal ricorrente, esplicitamente trattandolo alla pag. 19 dai giudici d'appello, i quali hanno puntualmente elencato i numerosi dati probatori che ne costituiscono la struttura portante (vedi pagg. 9, 10 e ss), sia sul consapevole coinvolgirnento di questi nella gestione anche documentale della fallita, tanto da poterne agevolmente desumere il coefficiente psichico.

Si sono posti in risalto, in particolare, quanto al ruolo di gestore di fatto della fallita: - la testimonianza, molto esplicita, del socio Adornetto sul ruolo di amministratore di fatto del ricorrente (cfr. pag 10 e 19 della sentenza d'appello): il teste ha riferito di come la gestione dell'albergo e dell'annesso ristorante fosse nelle mari dei due coimputati, odierni ricorrenti; in particolare, sul ruolo di Alì, ha sottolineato della sua partecipazione attiva, con atteggiamento propositivo, alla vita dell'azienda, interessandosi ai rapporti con i fornitori e i dipendenti della fallita e gestendo la struttura in ogni suo passaggio vitale, occupandosi di incassi e pagamenti e gestendo con autonomia i conti correnti societari; - le dichiarazioni del curatore fallimentare Tambè, riportate a pag. 14 della sentenza impugnata e quelle dei commercialisti Carambia e Lenzo, richiamando la decisione del Tribunale; - la negoziazione di due assegni intestati alla società, cui procedette il ricorrente personalmente e la moglie di questi; la gestione e l'incasso di fatture ed assegni in altre occasioni da parte di Alì.

Risulta provata, quindi, a dispetto del secondo motivo di censura, la sinergica direzione della società da parte dei due coimputati, per quanto si dirà di qui a poco anche in relazione a Mazzone, ed il ruolo di amministratore di fatto di Alì.

Dal punto di vista soggettivo, il Collegio rammenta che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (così, Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540).

Plurimi indicatori di tale ruolo sono stati individuati, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente.Dal punto di vista della sussistenza del reato secondo i parametri oggettivi individuati dalla disposizione incriminatrice, la sentenza d'appello ha, invece, messo in chiaro: - la conclamata mancanza di integrale consegna delle scritture contabili (in tema, si vedano le dichiarazioni del socio Adornetto, a pag. 11 del provvedimento impugnato, e le dichiarazioni del commercialista Carambia); - il provato disordine contabile, con una documentazione fiscale e societaria carente, nonché formalmente e sostanzialmente inattendibile.

Ed è noto, che integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna da parte del soggetto che abbia assunto il ruolo di gestore di fatto della società fallita, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione delle dinamiche gestionali (si richiama, tra le altre, Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep.2020, Morace, Rv. 279179).

Nel caso di specie, ferma la evidente consistenza di condotte di omessa e irregolare tenuta della contabilità sociale, la Corte d'appello si è concentrata sul dolo generico del reato, benchè sia contestata la duplice condotta prevista dal reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 2

I. fall. che, secondo le indicazioni più recenti della giurisprudenza di questa Sezione, richiede il dolo specifico con riguardo alla omessa tenuta, anche solo parziale, delle scritture contabili (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

Tuttavia, il ricorso non fa questione di "qualità" del coefficiente soggettivo e, d'altra parte, le scritture contabili risultano - secondo i giudici di merito che si sono espressi con "doppia pronuncia conforme" - anche non veritiere di per sé considerate, sì da integrare la seconda parte della disposizione incriminatrice, avuto riguardo alla irregolare tenuta delle stesse (sul punto, si richiamano le osservazioni svolte a pag. 15 nel primo periodo nonché a pag. 13 del provvedimento impugnato, che danno atto della relazione finale del commercialista incaricato e della intrinseca inattendibilità dei docu -nenti fiscali).

Si è chiarito, altresì, proprio con riferimento a condotte di bancarotta fraudolenta documentale, come l'amministratore "di fatto" della società fallita sia da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", sicchè, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/5/2011, Assello, Rv. 250844).

Non vi è spazio, dunque, per il ricorrente, di chiamarsi fuori dalla gestione della società fallita, dal punto di vista dei doveri documentali incombenti su di lui quale amministratore di fatto.

2.2. Neppure vi è spazio per la richiesta di riqualificazione giuridica dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nella più favorevole fattispecie prevista dall'art. 217

I. fall.Sotto tale secondo aspetto, ancora una volta il motivo proposte sconta una evidente genericità di formulazione, flettendosi alle ragioni della Corte d'Appello, sul punto chiarissime e indicate a pagina 20 del provvedimento impugnato (da integrare con la parte di motivazione dedicata a Mazzone in precedenza dai giudici di secondo grado): a fronte di un contegno pervicacemente omissivo di Mazzone rispetto alla contabilità, sono stati trovati sicuri collegamenti tra le modalità irregolari di tenuta delle scritture societarie da parte sua e le operazioni gestorie poste in essere da Alì, evidentemente in coesione d'intenti tra loro.

3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è stato amministratore legale della fallita, nel periodo 2007/2008, in cui è maturato lo stato di decozione della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. e nel quale sono stati posti in essere le omissioni e gli artifici contabili al centro della ricostruzione dei giudici di merito, è inammissibile, in e.ntrambi i motivi, che puntano ad un unico obiettivo finale: rivedere l'esito di condanna contestando i risultati del processo logico-inferenziale delle sentenze di merito.

Gli argomenti attraverso i quali la difesa tenta di accreditare la propria, diversa ricostruzione del precipitato probatorio sono svolti "in fatto", puntano a proporre un'alternativa versione di quanto accaduto e sono reiterativi di motivi già adeguatamente esplorati da entrambi i giudici di merito, quindi generici rispetto alla chiara motivazione d'appello, dotata, peraltro, di quella peculiare capacità di "resistenza" alle obiezioni difensive che deriva dal saldarsi con la decisione di primo grado in una "doppia pronuncia conforme".

L'imputato, come si apprende dalla ricostruzione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 12), ha sempre manifestato un comportamento scarsamente collaborativo in ambito sociale, nel ricoprire il suo incarico, tanto che è stato al centro di un duro intervento dei soci per la sua sostituzione, una volta acclarata la fraudolenza del suo agire, attraverso anche la pervicace volontà di sottrarsi al loro controllo contabile, non presentando la documentazione societaria, nonostante le continue, esplicite richieste ed un'assemblea tenutasi a Montecatini nel 2008.

Il suo comportamento insistentemente omissivo nell'occuparsi della tenuta della contabilità sociale e gli ostacoli continuamente frapposti alla verifica da parte dei soci (ragion per cui vi fu, poi, l'esonero dall'incarico di amministratore legale) sono stati accertati con pienezza di prova e, del tutto logicamente, sono stati ritenuti dai giudici d'appello indici di fraudolenta consapevolezza della portata e degli obiettivi illeciti sottesi al proprio agire.

La Cassazione, infatti, ha costantemente evidenziato le conseguenze penali che derivano dal diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di teiere e conservare le scritture contabili, finanche quando l'amministratore legale sia una mera "testa di legno", purché, in questo caso, sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 44666 del 4/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280).

A maggior ragione, tali conseguenze, vale a dire la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, incombono sull'amministratore legale vero e proprio, dotato di poteri non meramente nominalistici, ma concretamente investito delle attribuzioni del suo incarico, come nel caso di specie, in cui soro stati dati elementi plurimi di consapevole e volontaria irregolare ed omessa tenuta delle scritture contabili da parte del ricorrente.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Enna, il 27.2.2020, ha escluso la recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, concesse sia a questi che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta ad entrambi ad anni due di reclusione ciascuno, confermando nel resto la sentenza di primo grado che li aveva condannati anche alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I.fall. per la stessa durata della pena detentiva di ciascuno, in relazione al reato di concorso in bancarotta fraudolenta documentale nel fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarato il 24.2.2011), della quale erano, rispettivamente, Alì, amministratore di fatto (nella sua veste di direttore dell'hotel, cuore della ragione societaria e sito in Redalguto), e Mazzone amministratore legale. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso gli imputati, con due distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato dal difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto tre complessi motivi di censura. 3.1. Il primo argomento difensivo eccepisce diverse ragioni volte a contestare l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, che sarebbe frutto di un convincimento apodittico ed assertivo, privo di prove e comunque insufficiente a superare la soglia dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio. Si evidenzia, in particolare, che: non sono stati ritrovati nella disponibilità dell'imputato documenti contabili della società; non vi sono scritti o altri dati dai quali desumere che il ricorrente si sia occupato - ancorchè in modo solo indiretto - della contabilità della società fallita; nessun testimone, né alcun fornitore o creditore, ha riferito di averlo mai visto occuparsi in alcun modo della documentazione contabile societaria o riceverla; non vi sono prove di un suo coinvolgimento nella gestione della fallita. Mancherebbe, poi, in modo evidente la prova del dolo necessario ad attribuire il reato al ricorrente, non essendovi elementi di fatto dai quali trarre lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Il ricorso ripercorre, quindi, una serie di dati probatori ritenuti privi di verifica, che darebbero dimostrazione delle carenze istruttorie e della inesatta valutazione dei giudici di merito riguardo al suo coinvolgimento nel reato. 3.2. Il secondo motivo di censura mette in risalto la carenza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, che il ricorrente desume da alcuni elementi ed attribuisce, anzitutto, alla mancata, effettiva risposta ai motivi d'appello da lui proposti, in particolare al travisamento della prova denunciato. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che i dati di fatto dai quali la Corte d'Appello ha inteso confermare la sentenza di condanna nei suoi confronti provano non già il suo ruolo di amministratore di fatto, bensì unicamente le sue mansioni di direttore d'hotel, previste dal contratto collettivo di categoria, e l'elevato livello di collaborazione, che denota semplicemente la sua notevole professionalità. 3.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la mancata riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale. 3.4. Il ricorrente, infine, tramite il difensore, ha depositato ampie conclusioni scritte con le quali ha esposto con ulteriori dettagli le proprie ragioni di ricorso. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto tramite il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi, che possono essere trattati congiuntamente ed in sintesi. Entrambi, infatti, sono dedicati a contestare l'affermazione di responsabilità del ricorrente, sotto il profilo della mancanza del coefficiente soggettivo doloso del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, avuto riguardo ai vizi di violazione di legge (il primo motivo) e di motivazione (il secondo motivo); si denuncia anche l'omessa risposta ad uno dei motivi d'appello, in particolare. La prospettazione difensiva è volta a sostenere che Mazzone, inesperto della gestione di hotel, attività in cui non aveva una competenza settoriale, abbia colposamente errato nella tenuta contabile della società nel suo periodo di amministrazione, ma senza alcuna volontà dolosa di arricchimento o di depauperamento societario, come provano gli investimenti personali nel patrimonio della società poi fallita; inoltre, la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del comportamento pienamente collaborativo del ricorrente, che ha aiutato nella ricostruzione dei libri sociali e contabili, a riprova della sua buona fede e dell'assenza di dolo. Infine, non si sarebbe data risposta al motivo d'appello, specificamente posto, sulla gestione societaria successiva all'estromissione di fatto, e poi formale, del ricorrente dal suo ruolo di amministratore, concentrando il teorema accusatorio unicamente sul periodo di amministrazione da parte sua. 4.1. Sono state depositate dal difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] memorie difensive, successive alla notifica della requisitoria del PG, alla quale si oppongono e con le quali si chiariscono ulteriormente i motivi fondamentali del ricorso. 5. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con requisitoria scritta, l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi presentati dagli imputati sono entrambi inammissibili. Con una premessa valida per l'analisi di ciascuna delle due impugnazioni, varrà rammentare la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, da cui le difese non si sono lasciate ispirare, secondo cui, nel giudizio di cassazione, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In altre parole, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, quindi, alla luce delle richiamate premesse ermeneutiche, proprio poiché formulato secondo direttrici di censura in fatto, nei primi due motivi, oltre che diffusamente generico e meramente reiterativo di ragioni di doglianza già proposte, a dispetto della lunghezza argomentativa. 2.1. L'impugnazione, infatti, nei primi due motivi, è concentrata nell'elencare asserzioni e convincimenti difensivi circa l'innocenza del ricorrente, sostenendo - in un'ottica di rivalutazione probatoria - che egli non avrebbe rivestito il ruolo di amministratore di fatto, bensì soltanto quello di direttore dell'hotel: solo per questo è sembrato che l'imputato avesse un ruolo gestionale. La tesi del ricorrente, in estrema sintesi, è che i dati concreti, dai quali la Corte d'Appello ha inteso confermare la sentenza di condanna nei suoi confronti, provano non già il suo ruolo di amministratore di fatto, bensì unicamente le sue mansioni di direttore d'hotel, previste dal contratto collettivo di categoria, e l'elevato livello di collaborazione, che denota semplicemente la sua notevole professionalità.L'assunto difensivo, reiterativo di argomenti già proposti con l'atto di appello, è privo di confronto reale con le ampie argomentazioni a sostegno della sentenza di condanna, che si è espressa adeguatamente sia sul ruolo di amministratore di fatto della fallita, svolto dal ricorrente, esplicitamente trattandolo alla pag. 19 dai giudici d'appello, i quali hanno puntualmente elencato i numerosi dati probatori che ne costituiscono la struttura portante (vedi pagg. 9, 10 e ss), sia sul consapevole coinvolgirnento di questi nella gestione anche documentale della fallita, tanto da poterne agevolmente desumere il coefficiente psichico. Si sono posti in risalto, in particolare, quanto al ruolo di gestore di fatto della fallita: - la testimonianza, molto esplicita, del socio Adornetto sul ruolo di amministratore di fatto del ricorrente (cfr. pag 10 e 19 della sentenza d'appello): il teste ha riferito di come la gestione dell'albergo e dell'annesso ristorante fosse nelle mari dei due coimputati, odierni ricorrenti; in particolare, sul ruolo di Alì, ha sottolineato della sua partecipazione attiva, con atteggiamento propositivo, alla vita dell'azienda, interessandosi ai rapporti con i fornitori e i dipendenti della fallita e gestendo la struttura in ogni suo passaggio vitale, occupandosi di incassi e pagamenti e gestendo con autonomia i conti correnti societari; - le dichiarazioni del curatore fallimentare Tambè, riportate a pag. 14 della sentenza impugnata e quelle dei commercialisti Carambia e Lenzo, richiamando la decisione del Tribunale; - la negoziazione di due assegni intestati alla società, cui procedette il ricorrente personalmente e la moglie di questi; la gestione e l'incasso di fatture ed assegni in altre occasioni da parte di Alì. Risulta provata, quindi, a dispetto del secondo motivo di censura, la sinergica direzione della società da parte dei due coimputati, per quanto si dirà di qui a poco anche in relazione a Mazzone, ed il ruolo di amministratore di fatto di Alì. Dal punto di vista soggettivo, il Collegio rammenta che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - accertamento che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (così, Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 5, n. 45134 del 27/6/2019, Bonelli, Rv. 277540). Plurimi indicatori di tale ruolo sono stati individuati, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente.Dal punto di vista della sussistenza del reato secondo i parametri oggettivi individuati dalla disposizione incriminatrice, la sentenza d'appello ha, invece, messo in chiaro: - la conclamata mancanza di integrale consegna delle scritture contabili (in tema, si vedano le dichiarazioni del socio Adornetto, a pag. 11 del provvedimento impugnato, e le dichiarazioni del commercialista Carambia); - il provato disordine contabile, con una documentazione fiscale e societaria carente, nonché formalmente e sostanzialmente inattendibile. Ed è noto, che integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna da parte del soggetto che abbia assunto il ruolo di gestore di fatto della società fallita, quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione delle dinamiche gestionali (si richiama, tra le altre, Sez. 5, n. 18320 del 7/11/2019, dep.2020, Morace, Rv. 279179). Nel caso di specie, ferma la evidente consistenza di condotte di omessa e irregolare tenuta della contabilità sociale, la Corte d'appello si è concentrata sul dolo generico del reato, benchè sia contestata la duplice condotta prevista dal reato di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 I. fall. che, secondo le indicazioni più recenti della giurisprudenza di questa Sezione, richiede il dolo specifico con riguardo alla omessa tenuta, anche solo parziale, delle scritture contabili (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Tuttavia, il ricorso non fa questione di "qualità" del coefficiente soggettivo e, d'altra parte, le scritture contabili risultano - secondo i giudici di merito che si sono espressi con "doppia pronuncia conforme" - anche non veritiere di per sé considerate, sì da integrare la seconda parte della disposizione incriminatrice, avuto riguardo alla irregolare tenuta delle stesse (sul punto, si richiamano le osservazioni svolte a pag. 15 nel primo periodo nonché a pag. 13 del provvedimento impugnato, che danno atto della relazione finale del commercialista incaricato e della intrinseca inattendibilità dei docu -nenti fiscali). Si è chiarito, altresì, proprio con riferimento a condotte di bancarotta fraudolenta documentale, come l'amministratore "di fatto" della società fallita sia da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", sicchè, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/5/2011, Assello, Rv. 250844). Non vi è spazio, dunque, per il ricorrente, di chiamarsi fuori dalla gestione della società fallita, dal punto di vista dei doveri documentali incombenti su di lui quale amministratore di fatto. 2.2. Neppure vi è spazio per la richiesta di riqualificazione giuridica dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale nella più favorevole fattispecie prevista dall'art. 217 I. fall.Sotto tale secondo aspetto, ancora una volta il motivo proposte sconta una evidente genericità di formulazione, flettendosi alle ragioni della Corte d'Appello, sul punto chiarissime e indicate a pagina 20 del provvedimento impugnato (da integrare con la parte di motivazione dedicata a Mazzone in precedenza dai giudici di secondo grado): a fronte di un contegno pervicacemente omissivo di Mazzone rispetto alla contabilità, sono stati trovati sicuri collegamenti tra le modalità irregolari di tenuta delle scritture societarie da parte sua e le operazioni gestorie poste in essere da Alì, evidentemente in coesione d'intenti tra loro. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che è stato amministratore legale della fallita, nel periodo 2007/2008, in cui è maturato lo stato di decozione della società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. e nel quale sono stati posti in essere le omissioni e gli artifici contabili al centro della ricostruzione dei giudici di merito, è inammissibile, in e.ntrambi i motivi, che puntano ad un unico obiettivo finale: rivedere l'esito di condanna contestando i risultati del processo logico-inferenziale delle sentenze di merito. Gli argomenti attraverso i quali la difesa tenta di accreditare la propria, diversa ricostruzione del precipitato probatorio sono svolti "in fatto", puntano a proporre un'alternativa versione di quanto accaduto e sono reiterativi di motivi già adeguatamente esplorati da entrambi i giudici di merito, quindi generici rispetto alla chiara motivazione d'appello, dotata, peraltro, di quella peculiare capacità di "resistenza" alle obiezioni difensive che deriva dal saldarsi con la decisione di primo grado in una "doppia pronuncia conforme". L'imputato, come si apprende dalla ricostruzione del provvedimento impugnato (cfr. pag. 12), ha sempre manifestato un comportamento scarsamente collaborativo in ambito sociale, nel ricoprire il suo incarico, tanto che è stato al centro di un duro intervento dei soci per la sua sostituzione, una volta acclarata la fraudolenza del suo agire, attraverso anche la pervicace volontà di sottrarsi al loro controllo contabile, non presentando la documentazione societaria, nonostante le continue, esplicite richieste ed un'assemblea tenutasi a Montecatini nel 2008. Il suo comportamento insistentemente omissivo nell'occuparsi della tenuta della contabilità sociale e gli ostacoli continuamente frapposti alla verifica da parte dei soci (ragion per cui vi fu, poi, l'esonero dall'incarico di amministratore legale) sono stati accertati con pienezza di prova e, del tutto logicamente, sono stati ritenuti dai giudici d'appello indici di fraudolenta consapevolezza della portata e degli obiettivi illeciti sottesi al proprio agire. La Cassazione, infatti, ha costantemente evidenziato le conseguenze penali che derivano dal diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di teiere e conservare le scritture contabili, finanche quando l'amministratore legale sia una mera "testa di legno", purché, in questo caso, sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 44666 del 4/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280). A maggior ragione, tali conseguenze, vale a dire la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, incombono sull'amministratore legale vero e proprio, dotato di poteri non meramente nominalistici, ma concretamente investito delle attribuzioni del suo incarico, come nel caso di specie, in cui soro stati dati elementi plurimi di consapevole e volontaria irregolare ed omessa tenuta delle scritture contabili da parte del ricorrente. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che li hanno proposti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q
Sentenza Cassazione n. 44380/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris