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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025

Cassazione n. 16050/2026

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[OSCURATO:PERSONA] (CUI 06V6JFG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 6/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 10mila euro di multa, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 anni di reclusione e 4mila euro di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, Per erronea qualificazione giuridica del fatto: le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini, già ritenute meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto indurre ad escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, in sede di contestazione o da parte del Giudice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto motivare quanto alla mancata riqualificazione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che sono dedotti nel ricorso con riguardo esclusivo alla qualificazione giuridica, ma in forza di considerazioni fattuali evidentemente inammissibili, sul presupposto che le dichiarazioni rese dall'imputato avrebbero giustificato l'esclusione dell'aggravante in esame.

4. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI 06V6JFG) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 6/10/2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena applicava - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 10mila euro di multa, e a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 2 anni di reclusione e 4mila euro di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione, Per erronea qualificazione giuridica del fatto: le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso delle indagini, già ritenute meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, avrebbero dovuto indurre ad escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, in sede di contestazione o da parte del Giudice, che, in ogni caso, avrebbe dovuto motivare quanto alla mancata riqualificazione. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che sono dedotti nel ricorso con riguardo esclusivo alla qualificazione giuridica, ma in forza di considerazioni fattuali evidentemente inammissibili, sul presupposto che le dichiarazioni rese dall'imputato avrebbero giustificato l'esclusione dell'aggravante in esame. 4. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. P.Q.M
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