CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 34961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 023JP97) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 9 settembre 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara, pronunciata il 26 gennaio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata rapina aggravata e porto di un coltello, lo ha assolto dal reato di cui al capo B) di imputazione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata rapina contestato al capo A), è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte territoriale che, con corretti argomenti giuridici ha disatteso le contestazioni della difesa, sottolineando l'irrilevanza del colore del giubbotto indossato dall'imputato al momento dell'arresto a fronte della ritenuta attendibilità della descrizione fornita dalla persona offesa in denuncia, corroborata dall'individuazione fotografica e dalla circostanza che il prevenuto era stato fermato nei pressi del luogo della rapina, nell'immediatezza dei fatti e con un coltello corrispondente a quello descritto dalla vittima (pag. 10 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla ritenuta applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale e alla mancata riduzione della pena nella massima estensione per effetto del riconoscimento dell'ipotesi tentata, è manifestamente infondato, poiché secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per escludere l'applicazione delle invocate attenuanti è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) come avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello, rinviando a quanto già ampiamente motivato dal Giudice di primo grado, ha indicato la oggettiva gravità del fatto, avuto riguardo alle modalità esecutive della condotta delittuosa; l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, posto che la condotta processuale dell'imputato ha dato prova della mancanza di resipiscenza né lo stesso aveva posto in essere alcuna condotta riparatoria; e dei numerosissimi precedenti penali del prevenuto, rappresentativi di un soggetto spregiudicato e di un'elevata pericolosità sociale (pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 5 sent. primo grado); ritenuto che il Giudice ha congruamente motivato l'applicazione della recidiva contestata, alla luce della condotta del ricorrente, attuata con minaccia alla persona e mediante l'uso di un'arma impropria, per perseguire scopi meramente economici, che costituiva rispetto ai precedenti una progressione criminosa dimostrativa di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, di una solida inclinazione criminosa specifica e di una conseguente rilevante inclinazione criminosa specifica (pag. 12 della sentenza impugnata e pag. 5-6 sent. primo grado); 2. considerato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) il Giudice dell'impugnazione ha correttamente motivato (si veda, in proposito, pag. 12 sulla personalità del soggetto e sulla pericolosità della condotta posta in essere ai danni di una ragazza minorenne); osservato che le argomentazioni espresse dal difensore nella memoria del 26/05/2023, con la quale si è insistito per l'accoglimento del ricorso, nulla aggiungono di decisivo ai fini della decisione rispetto a quanto già esposto nei motivi di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d